Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23573 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7343/2019 proposto da:

E.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Guerrini Edy, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di protezione internazionale o umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) E.O., nato a (OMISSIS), entrato in Italia l’11/12/2016, il quale ha dichiarato di essere andato in Libia in cerca di lavoro, di essere stato rapito a scopo di riscatto, di essere riuscito a fuggire imbarcandosi per l’Italia e di non voler tornare a (OMISSIS), dove vivono la moglie e i figli, “perchè lì non c’è più niente da fare”.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto nel report dell’OSAC 2016 su criminalità e sicurezza in Nigeria si legge che in Edo State sono frequenti rapine e attacchi armati e che la risposta della polizia è praticamente inesistente, sicchè sussisterebbero i presupposti per la tutela sussidiaria.

3.1. La censura è inammissibile perchè del tutto generica, a fronte della puntuale motivazione del tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con ampio richiamo di C.O.I. tratte da fonti qualificate e aggiornate (v. pag. 3 del decreto).

4. Con il secondo motivo si lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria”, negata nonostante la città di (OMISSIS) sia caratterizzata da una violenza indiscriminata con gravi violazioni dei diritti umani, anche per la presenza di militanti di (OMISSIS); inoltre le condizioni di povertà assoluta non permetterebbero al ricorrente di mantenere moglie e figli, per l’impossibilità di trovare un lavoro.

4.1. Anche questa censura è inammissibile, poichè, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 33017/2018).

4.2. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato sull’inattendibilità del ricorrente supera quel livello minimo costituzionale, nè è stata adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

4.3. Inoltre il tribunale ha rilevato l’assenza di specifici profili di vulnerabilità individuale, anche di carattere medico, dando atto che le condizioni di vita che il ricorrente avrebbe nella regione di provenienza, ove conserva i legami familiari (moglie, figli e padre), non appaiono “non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integrano la dignità”, tenuto conto che in Italia egli svolge solo attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura.

4.4. Tale motivazione risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020) ed affermando che non è “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019).

5. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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