Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23572 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2797/2019 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Terribile Cristina,

rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati Manzo Roberto,

e Pacifico Raffaele, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino nigeriano E.L., nato il (OMISSIS), il quale ha dichiarato di temere, in caso di rientro nel proprio Paese, di essere ristretto in carcere, poichè uno dei due amici con i quali era andato a vivere in (OMISSIS), dopo la morte della nonna con la quale viveva in quanto orfano, lo aveva accusato di essere coinvolto in una rapina da essi compiuta, nel corso della quale l’altro amico era morto.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo si deducono congiuntamente la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 2, lett. e), artt. 7 e 8, nonchè (testualmente) “insufficienza e/o erroneità della motivazione, omesso esame dei fatti decisivi, sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato”, avuto riguardo al giudizio di inattendibilità del ricorrente.

3.2. Con il secondo mezzo si denunzia analogamente la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 2, lett. g). e art. 14, nonchè “insufficienza e/o erroneità della motivazione, omesso esame dei fatti decisivi, sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria”, avuto riguardo al giudizio di insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), essendo “assolutamente evidente come in Nigeria, nazione pervasa da crimini di ogni tipo, quali violenze sessuali, rapimenti, torture ed omicidi, sussistano tutte le fattispecie richiamate dalla disposizione citata”.

3.3. Il terzo motivo prospetta infine la violazione (testualmente) “dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, comma 5, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, lett. a). Insufficienza e/o erroneità della motivazione, omesso esame dei fatti decisivi, sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria”, in quanto “le condizioni di vita del ricorrente nel proprio Paese di origine sono del tutto inadeguate”.

4. Tutti i motivi sono affetti da plurime ragioni di inammissibilità, poichè veicolano doglianze estremamente generiche ed eterogenee, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con il consolidato orientamento di questa Corte per cui l’impropria tecnica espositiva non può riversare sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

5. Sotto il profilo motivazionale, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità deve ritenersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 33017/2018).

5.1. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato supera ampiamente il livello minimo di cui sopra, mentre le doglianze sono rivolte ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, peraltro risolvendosi in censure non rispettose dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.2. Va dunque ribadita l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. In particolare, il giudizio di non credibilità del ricorrente puntualmente motivato dal tribunale a pag. 3 e 4 del decreto – integra una valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, poichè l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

7. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è pressochè unanime nel ritenere che “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019), se non addirittura – ma non condivisibilmente – ai fini della successiva lett. c) (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019), poichè “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 16925/2018, 28862/2018, 33858/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020; contra Cass. 8819/2020, per cui comunque l’obbligo di cooperazione istruttoria viene meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione).

8. In ogni caso, con riguardo ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale ha assolto l’onere di cooperazione istruttoria, attingendo le C.O.I. da plurime fonti qualificate e aggiornate (v. pag. 5 del decreto).

9. Infine, il tribunale ha escluso l’esistenza di una condizione seria e grave di vulnerabilità del ricorrente, rilevando l’insufficienza del percorso di integrazione avviato in Italia (attività lavorativa, volontariato), in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendone il riconoscimento solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020), senza che possa avere rilievo “l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U, 29459/2019).

10. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA