Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23572 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dagli avv.ti Bernardino Pasanisi e Pasquale Annichiarico,

per procura a margine dell’atto di citazione introduttivo del

giudizio rilasciata in seguito a Det. dirigenziale 7 aprile 2010, n.

196;

– ricorrente –

nei confronti di:

D.B.R. e (OMISSIS) s.r.l.;

– resistenti –

avverso il decreto del Tribunale di Taranto, emesso il 6 novembre

2015 e depositato il 13 novembre 2015, n R.G. 3353/2010;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con atto di citazione del 20 maggio 2010 il Comune di Taranto ha chiesto, nei confronti di D.B.R. e (OMISSIS) s.r.l., l’accertamento della simulazione o, in subordine, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto di vendita, intercorso con la s.r.l. (OMISSIS), avente ad oggetto quattro appartamenti ubicati in Taranto, via Umbria 138-142. A sostegno delle domande il Comune ha dedotto di essere creditore della D.B. in forza della sentenza del Tribunale penale di Taranto che, in relazione agli atti di gestione compiuti negli anni 2000-2004, aveva condannato la convenuta alla pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 479 c.p., e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale esecutiva di 500.000 Euro, statuizioni civili confermate dalla Corte di appello di Lecce, sez. penale, in sede di giudizio di rinvio conseguente al giudizio di cassazione, con la sentenza n. 627/14 che aveva accertato la prescrizione del reato.

2. All’udienza del 5 giugno 2015 il difensore della D.B. ha proposto istanza di sospensione del giudizio fondata sull’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione avverso la citata sentenza n. 627/14 della Corte di appello di Lecce.

3. Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica, con decreto del 6/13 novembre 2015, ha accolto l’istanza e disposto la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 627/14 della Corte di appello di Lecce.

4. Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Taranto deducendo: a) violazione di legge e nullità del procedimento ex art. 360, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c.; b) violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c.; c) omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto disporre la prosecuzione del giudizio sospeso.

Ritenuto che:

6. Il ricorso deve essere accolto. Come rileva il P.G. nella sua nota depositata il 19 maggio 2016, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 9440 del 18 maggio 2004 e da ultime Cass. civ., sez. 3 n. 2673 del 10 febbraio 2016 e Cass. civ. sez. 1 n. 17257 del 12 luglio 2013) è univoca nel ritenere che “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito”. Lo stesso principio può essere affermato anche con riferimento all’azione di simulazione del contratto.

7. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento di sospensione e disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Taranto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA