Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23571 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2288/2019 proposto da:

Y.S., (non già Y.), domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Righini Paolo, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal signor Y.S., nato a (OMISSIS), il quale ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per evitare che gli accadesse quanto accaduto al padre, ucciso con un colpo di pistola senza che la polizia avesse fatto nulla per individuare i responsabili.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

3. Con istanza del 14 luglio il difensore del ricorrente ha invocato la correzione dell’errore materiale contenuto in tutti gli atti di causa con riguardo al cognome del ricorrente, erroneamente indicato in atti come ” Y.” pur essendo in effetti ” Y.”, come da allegato certificato di nazionalità della (OMISSIS) datato (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va accolta, alla luce della documentazione allegata, l’istanza di correzione di errore materiale del cognome del ricorrente, come indicato in dispositivo.

5. Il primo motivo prospetta (testualmente) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione apparente circa un fatto controverso decisivo ai fini del giudizio”, per avere il tribunale ritenuto non attendibile il richiedente trascurando le dichiarazioni rese alla Commissione territoriale, che asseritamente costituirebbero “le risposte ai quesiti che si pone il Giudice”.

5.1. La censura non merita accoglimento.

5.2. Va innanzitutto ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 33017/2018).

5.3. Nel caso di specie, la motivazione in punto di credibilità del ricorrente supera quella soglia e non risulta affatto apparente, avendo il tribunale puntualmente dato atto delle ragioni per cui il narrato è stato ritenuto generico, poco circostanziato, privo di elementi idonei a sorreggerne la veridicità e di riferimenti spazio-temporali che consentano la contestualizzazione degli eventi descritti; tutto ciò dopo aver rinnovato in udienza l’audizione del ricorrente, corroborando l’analoga valutazione già formulata dalla commissione territoriale.

5.4. D’altro canto, la motivazione non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

6. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il tribunale omesso di approfondire le circostanze allegate dal ricorrente, senza porre specifici quesiti nel corso dell’audizione e trascurando il fatto che egli non potrebbe contare sulla protezione delle forze dell’ordine, che in Costa d’Avorio sono corrotte e inefficienti.

6.1. La censura è inammissibile poichè generica – a fronte della puntuale audizione in udienza (trascritta a pag. 2-3 del decreto impugnato) – e afferente apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non sindacabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), con riguardo non solo alla divisata inattendibilità del ricorrente, ma anche alla motivata esclusione del pericolo di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, stante “il notevole lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti narrati e la circostanza che i propri famigliari non abbiano subito violenze o minacce in seguito al suo espatrio ormai risalente a sette anni fa, unitamente al fatto che non è stato riferito che persone lo abbiano cercato”.

6.2. Deve quindi ribadire l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6.3. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è pressochè unanime nel ritenere che “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019), se non addirittura – ma non condivisibilmente – ai fini della successiva lett. c) (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019), poichè “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 16925/2018, 28862/2018, 33858/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020; contra Cass. 8819/2020, per cui comunque l’obbligo di cooperazione istruttoria viene meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione).

7. Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale escluso una situazione di conflitto armato in Costa d’Avorio ai fini dell’invocata protezione sussidiaria (che invece si evincerebbe dal rapporto di Amnesty international 2016-2017) e non considerato il concreto pericolo per la vita del ricorrente che, “rientrando nel proprio paese, si sarebbe trovato privo di un lavoro e senza sostanze”, a fronte del buon inserimento sociale raggiunto in Italia.

7.1. Le censure sono inammissibili.

7.2. Con riguardo alla protezione sussidiaria, le C.O.I. al riguardo valutate dal tribunale sono plurime, qualificate e più aggiornate della fonte allegata dal ricorrente; quanto alla protezione umanitaria, il tribunale ha escluso specifiche condizioni personali di vulnerabilità, osservando che il ricorrente non ha riferito di problemi di salute, ha i propri familiari in Costa d’Avorio e non ha raggiunto in Italia un significativo e serio inserimento sociale e lavorativo, secondo una valutazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini di detta tutela – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, 29459/2019; Cass. 4455/2018, 630/2020), senza che possa avere rilievo il “livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U, 29459/2019).

8. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale relativo al cognome del ricorrente, nel senso che, laddove esso è indicato come ” Y.”, deve in realtà intendersi ” Y.”.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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