Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23571 del 18/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice
tutelare di Chieti – sezione distaccata di Ortona, con ordinanza n.
357/15 in data 23 dicembre 2015 – 20 gennaio 2016, relativamente al
ricorso presentato al giudice tutelare per la nomina di
amministratore di sostegno da:
M.M.;
nei confronti di:
B.M.C..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. M.M. ha proposto, in data 6 novembre 2015, ricorso al Giudice tutelare del Tribunale di Lanciano inteso a ottenere la nomina di amministratore di sostegno in favore della madre B.M.C..
2. Il Giudice tutelare adito, con provvedimento del 15/18 dicembre 2015, ha rilevato la propria incompetenza per territorio in quanto la B., se pure attualmente ricoverata presso un Centro residenziale per anziani sito nel circondario del Tribunale di Lanciano, conserva il SUO domicilio, in (OMISSIS), luogo della residenza dalla nascita e ricadente nel circondario del Tribunale di Chieti.
3. Con ricorso del 21 dicembre 2015 M.M. ha reiterato la propria richiesta indirizzandola al Giudice tutelare del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona.
4. Il Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, con provvedimento del 23 dicembre – 20 gennaio 2016 ha contestato la propria competenza dovendosi ormai avere riguardo alla dimora abituale della B. presso il Centro residenziale per anziani (OMISSIS).
5. In data 3 maggio 2016 – 19 maggio 2016 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Giudice tutelare del Tribunale di Chieti – sez. distaccata di Ortona.
RITENUTO IN DIRITTO
Che:
6. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti non potendosi ritenere il definitivo trasferimento della domiciliazione presso la struttura di ricovero in assenza della prova della non transitorietà del ricovero (Cass. civ. sez. 6-1 ord. 6880 del 7 maggio 2012) e della volontà di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 19017 del 16 settembre 2011 e Cass. civ. sez. 1 ord. n. 588 del 14 gennaio 2008 secondo cui il ricovero in una struttura non implica in via automatica il mutamento del domicilio il quale, ex art. 43 c.c., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora).
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Chieti. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016