Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23571 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 13/12/2016, dep.09/10/2017),  n. 23571

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., Elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli,

n.76, nello studio dell’avv. Severino D’Amore, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Carlo Tabellini;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., Elettivamente domiciliato in Roma, via

Oslavia, n. 39/f, nello studio dell’avv. Emanuele Cartoni; che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Mario Ravinale;

– controricorrente –

e contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 1393/2016,

depositata in data 31 luglio 2014;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 dicembre 1016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito l’avv. D’Amore per il ricorrente;

udito l’avv. Carolini per il controricorrente;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Tra il (OMISSIS) e il rag. S.P. venne stipulato un compromesso per arbitrato, ritenuto irrituale, avente ad oggetto la posizione contributiva del rag. S., che era stata definita con una decisione della Corte di cassazione, in base alla quale era stata esclusa la natura subordinata del rapporto fra il centro e il S., con conseguente restituzione da parte dell’INPS, dei contributi già versati.

2. Con determinazione arbitrale emessa in data 14 marzo 2003 l’arbitro avv. B.G. determinava in due milioni di Euro la somma spettante al S. per il mancato conseguimento del trattamento pensionistico.

3. Successivamente il Fallimento del Centro di Riabilitazione conveniva in giudizio il rag. S. e l’avv. B. davanti al Tribunale di Alba, chiedendo l’annullamento del lodo per manifesta iniquità determinata dal dolo dell’arbitro unico, con subordinata richiesta di nullità dello stesso lodo ai sensi dell’art. 1345 c.c..

4. Con sentenza depositata in data 22 marzo 2013 il Tribunale di Alba, previo rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione, ribadita la natura irrituale dell’arbitrato, annullava la determinazione arbitrale per dolo dell’arbitro.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato le impugnazioni proposte in via principale ed incidentale dal B. e dal S., ritenendo infondate le questioni inerenti alla prescrizione dell’azione di annullamento, alla natura dell’arbitrato, alla ricorrenza dell’ipotesi del dolo dell’arbitro ed ai relativi profili probatori, ai criteri posti alla base del risarcimento attribuito al S., affermando, per altro, l’irrilevanza delle tesi di costui secondo cui le somme ricevute sarebbero state date in pegno per consentire alla società di ottenere un finanziamento.

6. Per la cassazione di tale decisione l’avv. B. propone ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste controricorso il Fallimento del (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 1390,1391,2934,2935,2941 e 1442 c.c., si sostiene che erroneamente la corte distrettuale avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione.

2.1. Con il secondo mezzo si denuncia in sostanza che, essendosi posta alla base della decisione di accoglimento della domanda di annullamento del lodo ai sensi dell’art. 1439 c.c. la concertazione fra il legale rappresentante del (OMISSIS) e il rag. S., da un lato si sarebbe erroneamente escluso che le condotte dei legali rappresentanti del (OMISSIS) non fossero da ricondurre, sotto il profilo della rilevanza degli stati soggettivi, allo stesso ente rappresentato, dall’altro si sarebbe confusa la collusione con il dolo quale vizio del consenso.

2.2. La terza censura attiene alla violazione degli art. 99,101 e 112 c.p.c.: la Corte di appello, nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il (OMISSIS) era stato rappresentato dal Presidente, rag. O., il quale aveva sottoscritto il compromesso, affermando che andavano distinti i piani soggettivi, e in particolare, che il ruolo svolto dal predetto O. fosse connotato da una fittizia interposizione formale, avrebbe rilevato tale aspetto in assenza di qualsiasi deduzione in tal senso della curatela del fallimento.

2.3. Con il quarto motivo, deducendosi violazione degli artt. 1372 e 1349 c.c., nonchè degli artt. 99,101,112 e 115 c.p.c., si afferma che, ai fini del rilievo della manifesta iniquità determinata da dolo, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che la determinazione dell’arbitro era assolutamente consequenziale al quesito sottopostogli dalle parti, inerente alla ricostruzione della posizione contributiva del S. “nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse fin dall’origine stato riconosciuto come rapporto di natura non subordinata”, e, quindi, alla quantificazione del danno, da commisurarsi alla perdita della prestazione pensionistica.

2.4. Con l’ultima censura, denunciandosi violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., si ribadisce la ravvisabilità nel contratto concluso con il B. di un vero e proprio arbitraggio, in luogo di un arbitrato.

3. A giudizio della Corte deve risolversi in via preliminare la questione circa l’ammissibilità dell’impugnazione, proposta dal solo arbitro in riferimento all’annullamento della determinazione arbitrale riferibile alle parti del rapporto sostanziale.

4. Com’è noto, con l’arbitrato irrituale – ora espressamente previsto dall’art. 808-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 20, comma 1 – le parti intendono affidare a un terzo la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà – impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., 31 ottobre 2013, n. 24552).

La giurisprudenza di questa Corte, prima dell’introduzione del citato art. 808 ter c.p.c., ha costantemente affermato che l’arbitrato irrituale, detto anche libero o improprio, si ha quando le parti, che hanno concluso un contratto o hanno costituito un rapporto giuridico, conferiscono ad una o più persone di loro fiducia il mandato di risolvere amichevolmente, sul piano ed in forma negoziale, un dissenso o contrasto tra loro insorto, e si obbligano di considerare vincolante ed obbligatoria, come se fosse espressione della loro volonta, la soluzione che verrà adottata dagli arbitri.

Gli stessi, quindi, non esercitano alcuna funzione giurisdizionale (a differenza di quanto avviene nell’arbitrato rituale, soprattutto dopo la nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 24153 del 25 ottobre 2013), ma svolgono un compito di diritto sostanziale. Essi traggono unicamente dal mandato loro conferito la legittimazione ed i poteri per procedere ad un regolamento di interessi altrui (sui temi in conflitto) e per ricollegare alla volontà delle parti il regolamento da essi deliberato con natura ed efficacia di carattere negoziale.

5. Sulla base di tali considerazioni si è affermato che la determinazione degli arbitri irrituali, non essendo una pronuncia di natura giurisdizionale, nè potendo a questa assimilarsi, neppure e soggetta alle impugnazioni stabilite dalla legge (art. 827 c.p.c. e segg.) per le sentenze arbitrali, impugnazioni che riguardano unicamente l’arbitrato rituale e la funzione giurisdizionale allo stesso connessa, ma, quale pronuncia di natura essenzialmente negoziale, riconducibile alla volontà delle parti interessate, non può essere impugnata se non come atto negoziale, e cioè per i motivi che la legge prevede quali cause di nullità o di annullabilità dei contratti (incapacità delle parti, vizi di consenso, violazione del mandato, ecc), non diversamente da quanto si è rilevato, per quanto attiene alle impugnative, in merito alla disciplina della perizia contrattuale (Cass., n. 1321 del 1963; Cass., n. 2929 del 1962).

6. Per il vero, a seguito dell’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c., alcune ipotesi di impugnazione riguardano pure aspetti della procedura arbitrale che sono assimilabili piuttosto all’impugnazione del lodo che non alla domanda giudiziale avente ad oggetto vizi del consenso della determinazione negoziale resa all’esito di arbitrato libero. La questione esula dallo scrutinio della presente fattispecie, anche se un mero riferimento ad essa vale ad evidenziare maggiormente come la determinazione arbitrale, così come il lodo, assuma, dopo la sua emanazione, una essenza ontologica propria, che ne comporta, per quanto rileva ai fini della legittimazione ad impugnare, la sua riferibilità (sulla base di un meccanismo normalmente ricondotto allo schema del mandato collettivo) alle parti della convenzione di arbitrato.

7. In altri termini, gli effetti sostanziali della determinazione arbitrale non possono che riverberarsi nei confronti delle parti della convenzione arbitrale: ne consegue che legittimato a proporre l’impugnazione del lodo, così come della determinazione negoziale arbitrale (ovvero a resistere nel relativo giudizio), è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare.

8. A tale giudizio non si sottrae l’arbitro, il quale, anzi, assume un’assiologica posizione di terzietà, nonchè di assoluta estraneità, sotto il profilo sostanziale, rispetto agli effetti della pronuncia, che pertanto, riguarda soltanto le parti interessate, uniche legittimate a partecipare al giudizio inerente all’impugnazione del responso arbitrale, che, com’è normale che si verifichi, senz’altro riguarda errores in procedendo commessi dagli arbitri, ovvero, come nella specie, vizi della volontà, che sotto il profilo della lesione degli interessi sostanziali sottesi, non possono che riguardare le parti della convenzione di arbitrato, cui sono riferibili le posizioni soggettive cui inerisce la controversia.

9. Non può omettersi di rilevare, del resto, che nei confronti del B. non risulta proposta nel presente giudizio alcuna specifica domanda, sia per quanto attiene a un’eventuale responsabilità personale, sia in relazione alla determinazione del suo compenso.

10. Deve pertanto ribadirsi che la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U, 9 febbraio 2012, n. 1912; Cass., 14 feb-baio 2012, n. 2091; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21176).

11. Deve pertanto rilevarsi che, a differenza del giudizio di secondo grado, in cui risultava appellante anche il S., il ricorso in esame risulta proposto dal solo arbitro, il quale, anche a voler considerare la sua partecipazione al giudizio di merito a titolo di intervento adesivo dipendente, non è legittimato, neppure in virtù di tale qualità (Cass., 30 dicembre 2016, n. 27258; cass. 14 ottobre 2013, n. 23235), ad impugnare in via autonoma la decisione della Corte di appello di Torino.

12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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