Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23570 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30536-2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv.to ANTONELLA MACALUSO

(antonella.macalusoavvocaticl.legalmail.it) ed elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione

in Rom, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro pro tempore;

intimato –

avverso la sentenza n. 138/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.A. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto l’impugnazione proposta contro la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per il concreto ed elevato rischio di essere perseguitato per ragioni riconducibili a motivi di opinione politica intesa in ragione del rifiuto opposto ai membri di una setta di partecipare a riti magici portando una mano umana. (cfr. pag. 2 del ricorso)

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Conv. Ginevra e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e artt. 9, 5, 7 ed 8 anche in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

1.1. Assume che la Corte territoriale aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni da lui rese, con riferimento alla inverosimiglianza di alcune circostanze legate al racconto narrato – riguardante la persecuzione subita dai membri delle sette che gli avevano richiesto una mano umana per fare riti magici e che, al suo rifiuto, si erano recati presso la casa dove viveva con lo zio, provocando un incendio che ne aveva causato la morte – senza calarle nella realtà (OMISSIS) e respingendo dunque erroneamente la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Infatti la censura, del tutto generica anche in relazione ai fatti che caratterizzavano la vicenda, è stata puntualmente analizzata dalla Corte territoriale che ha condiviso il giudizio di non credibilità del racconto ritenendolo infarcito di alcune insanabili contraddizioni e che, soprattutto, ha affermato che, trattandosi comunque di vicenda privata, non era stato neanche allegato dal ricorrente di aver chiesto tutela alle forze dell’ordine senza essere ascoltato: al riguardo, la Corte ha, anzi precisato, che lo stesso ricorrente aveva raccontato una analoga situazione in cui la polizia aveva arrestato una donna che aveva assecondato la richiesta di membra umane per la commissione di sacrifici, a dimostrazione dell’esistenza di una tutela statale avverso tali forme di persecuzione (cfr. pag. 5 terzo cpv del ricorso).

1.4. Il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, oltre che costituzionalmente sufficienti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

2.1. Deduce che la Corte non aveva valutato la circostanza che il ricorrente, tornando in (OMISSIS), avrebbe potuto subire certamente trattamenti disumani e degradanti in relazione alla pregressa vicenda narrata.

2.2. Il motivo è inammissibile perché non viene affatto indicato il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame (in quanto l’illustrazione del motivo è conformata attraverso un collage di precedenti di giurisprudenza) né viene riportata la corrispondente doglianza proposta in appello: ciò rende la censura priva di specificità e non rispettosa dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Con il terzo motivo, si deduce, infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUI in ordine alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed al riconoscimento di una protezione di tipo umanitario, ex art. 3 CEDU ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3.1. Lamenta che il (OMISSIS) vive un contesto di emergenza umanitaria, che egli mancava dal proprio paese dal 2013 e che il rimpatrio determinerebbe una situazione di grave vulnerabilità anche in relazione alla innegabile sproporzione del tenore dei due contesti di vita. Deduce che proprio da tale raffronto dovevano desumersi i presupposti per il riconoscimento della misura invocata.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. In primis, non riporta la corrispondente censura proposta in appello reiterando, con ciò la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. Cass. 20405/2006; Cass. 21621/2007; Cass. 22880/2017; Cass. SU 7074/2017); inoltre, la doglianza è conformata in modo meramente assertivo omettendo del tutto di indicare quale fosse il contesto di provenienza e l’integrazione raggiunta al fine di consentire un giudizio di comparazione idoneo a contrastare efficacemente la motivazione, invero sintetica, che la Corte ha articolato sulla specifica fattispecie.

3.4. Infine, in relazione all’ultimo profilo di censura, non viene neanche indicato quale fosse il fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio di cui sarebbe stato omesso l’esame.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. La mancata difesa della parte appellata esime la Corte dalla decisione sulle spese di lite.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

 

 

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