Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23570 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.B.J., domiciliato in Roma, presso Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Corvaja, per

procura speciale in calce al ricorso, che indica per le

comunicazioni relative al processo il fax n. 049/8753485 e la p.e.c.

fabio.corvaja.ordineavvocatipadova.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura della Provincia di Padova;

– intimata –

avverso la ordinanza n. 254/14 del Giudice di Pace, emessa il 16

giugno 2014 e depositata il 3 luglio 2014, n. R.G. 5033/2013.

Fatto

RILEVATO

che

1. K.B.J. ha richiesto alla Questura di Vicenza il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di salute dovendo sottoporsi a terapie in Italia che non può ottenere in Tunisia proprio paese di origine.

2. In data 13 agosto 2008 il ricorrente ha ricevuto la notifica di decreto di espulsione da parte del Prefetto della Provincia di Padova, motivato con la condizione di irregolarità del soggiorno.

3. Con ricorso al Giudice di Pace di Padova, K.B.J. ha impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di Padova e l’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.

ricorrente ha richiesto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio sulle sue condizioni di salute.

4. All’udienza del 21.11.08 il Giudice di Pace ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. La relazione del C.T.U. ha accertato che “il trattamento antiretrovirale cui è sottoposto il ricorrente è da considerarsi salvavita, trattamento cui non potrebbe avere accesso, a parità di condizione, nel proprio paese di origine. E’ del tutto evidente che nel Paese di origine il paziente non potrebbe beneficiare assolutamente ed avere accesso alle cure ambulatorie e ospedaliere secondo standard di qualità ed efficacia omologabili a quelle dell’assistenza prestata in Italia”.

5. Con ordinanza del 29 dicembre 2008, il Giudice di Pace di Padova ha respinto il ricorso ordinando la convalida del provvedimento prefettizio alle seguenti condizioni: a) acquisizione a favore dell’espellendo, per mezzo della ASL competente, di una dozzina di confezioni di T. affinchè lo straniero possa proseguire la terapia in corso nel suo paese per circa un anno; b) concessione di speciale visto per l’ingresso in Italia per cure qualora fosse clinicamente accertato dalle competenti autorità sanitarie tunisine la necessità di sottoporre lo straniero in questione ad ulteriore genotipizzazione.

6. L’ordinanza dei Giudice di pace è stata impugnata per cassazione da K.B.J..

7. Con sentenza n. 14.500/2013, depositata 11 10 giugno 2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha accolto il ricorso e cassato con rinvio l’ordinanza impugnata, affermando il principio di diritto secondo cui ” per cure essenziali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all’indisponibilità dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso”. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Giudice di primo grado grado avesse errato nel subordinare la convalida dell’espulsione alla consegna allo straniero del farmaco retrovirale non reperibile in Tunisia e al rilascio di uno speciale visto d’ingresso per il ritorno in Italia per eseguire la genotipizzazione, “a fronte di una C.T.U. che definiva la terapia come “trattamento salvavita” non disponibile in Tunisia, di una relazione c.t. di parte e di una certificazione del medico curante che affermano l’impossibilità di eseguire in questo Paese la genotipizzazione necessaria con cadenza periodica per verificare l’efficacia della terapia e la eventuale ricerca delle terapie diverse nel caso di insorgenza di resistenza alle sostanze somministrate. Infine, la Corte invitava il Giudice ad indicare “se siano condivisibili le valutazioni mediche del c.t.u., del c.t. di parte e del medico curante ovvero per quali ragioni non siano condivisibili”.

8. Con ricorso depositato il 10 settembre 2013, il ricorrente riassumeva il giudizio avanti al giudice di Pace di Padova riproponendo le censure già svolte nell’atto introduttivo del giudizio per ottenere una pronuncia che accogliesse le dimesse conclusioni.

9. Pronunciando sul ricorso in riassunzione di K.B.J. il Giudice di Pace di Padova ha nuovamente respinto il ricorso con ordinanza n. 254/2014. Ha ritenuto che: a) “In Tunisia il farmaco (OMISSIS), inibitore della proteasi, risulta disponibile (circostanza mal contestata); quanto al T., poichè il paziente risulta disponibile a tutti gli NRTI e non solo al T., l’indisponibilità di quest’ultimo farmaco non impedisce al paziente di assumere altro farmaco appartenente alla categoria NRTI, reperibile nel paese di origine, consentendogli di usufruire di un programma terapeutico corretto (rel. dott. F. del 19 dicembre 2008) ancorchè con standard di qualità ed efficacia non omologabili a quelli dell’assistenza prestata in Italia, ciò non costituendo quel grave e irreparabile pregiudizio paventato”; b) “Quanto alla necessità di sottoporre il paziente a scadenze periodiche prestabilite alla “genotipizzazione” si osserva che tale controllo si appalesa eventuale ed incerto nel tempo, essendo collegato ad un possibile insorgere di futura resistenza nei confronti della terapia farmacologica, qualora non correttamente e continuativamente seguita. In proposito si evidenzia che, nei fatti, l’esame, eseguito nel giugno 2007, non è stato più ripetuto, con condizioni del paziente definite dal medico curante stabili alla data del 6 settembre 2008″; c) “Inoltre il CTU non ha formulato alcuna valutazione, non tenendone conseguentemente alcun conto, dell’avviamento nel paese a far data dal i settembre 2008 del nuovo programma di lotta contro l’HIV, supportato da cospicuo finanziamento internazionale ed organizzato dal Comitato Nazionale di Coordinamento, dipendente dal Ministero della Sanità Pubblica, come documentato da allegato alla nota in data 17 novembre 2008 dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, dalla quale si rileva, fra l’altro, come la terapia antiretrovirale sia gratuita e generalizzata nel Paese”, d) “Alla luce di dette considerazioni le cure di cui il ricorrente necessita, senza dubbio essenziali ad assicurare una spes vitae al paziente, vanno fatte rientrare tra quei trattamenti di mantenimento e di controllo, che esulano dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, ben potendo essere le cure ugualmente usufruite nel paese di origine ancorchè avente standard di cura ed assistenza di qualità non omologabili a quelli esistenti in Italia”.

10. Ricorre per cassazione K.B.J. affidandosi a quattro motivi di ricorso a) ex art. 360 c.p.c., n. 4 Violazione o falsa applicazione dell’art.. 132 c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione; in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; b) ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. e dell’art. 738 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio; c) ex art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova e del principio della decisione secondo i fatti allegati e provati; d) ex art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità del procedimento. Violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 per violazione del principio di diritto enunciato da Cass. Sezioni Unite sent. n. 14500 del 10 giugno 2013; ex art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2 e 35 come interpretati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 252 del 2001.

11. Non svolge difese la Prefettura intimata.

Diritto

RILEVATO

Che:

12. Con il primo motivo di ricorso si rileva la non congruenza del provvedimento impugnato con il rinvio operato dalla Corte di Cassazione che ha richiesto una valutazione motivata sulla essenzialità delle cure cui il ricorrente è sottoposto in Italia e sulla possibilità di fruire delle stesse cure in Tunisia. Inoltre il ricorrente contesta le valutazioni operate dal giudice di pace perchè effettuate senza alcun supporto probatorio e scientifico circa la sostituibilità dei farmaci e la non necessarietà della genotipizzazione.

13. Con il secondo motivo di ricorso si censura l’ordinanza emessa nel corso del giudizio di rinvio con la quale è stata richiesta la produzione in giudizio di un documento di parte (relazione F. relativa ad altro giudizio), mai depositato ed estraneo al procedimento.

14. Con il terzo motivo di ricorso si rileva come il ricorrente avesse provato i presupposti necessari (essenzialità delle cure, indisponibilità delle stesse in Tunisia) per l’accoglimento della richiesta di annullamento dell’espulsione e che pertanto il giudice di pace ha violato i principi in tema di onere della prova a fronte dell’inerzia della amministrazione nel provare fatti idonei a smentire la fondatezza e la rilevanza dei presupposti provati dal ricorrente.

15. Con il quarto motivo si deduce la violazione delle norme indicate perchè la decisione del giudice di pace è gravemente lesiva del diritto alla salute del ricorrente tutelato dalla normativa in tema di stranieri soggiornanti anche irregolarmente in Italia nel caso di terapie essenziali non fruibili nel paese di provenienza.

Ritenuto che:

16. i primi due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, devono ritenersi fondati. Il giudice di pace non nega nella sua decisione che il ricorrente, al momento del decreto di espulsione, cui l’accertamento di legittimità del decreto di espulsione deve essere riferito, usufruisse di terapie essenziali per la sua sopravvivenza. Le valutazioni espresse dal giudice di pace a fondamento del nuovo rigetto del ricorso, oltre a ad essere basate sulla acquisizione di ufficio di una perizia di parte, piuttosto che smentire il carattere essenziale della terapia praticata in Italia e la sua indisponibilità nel paese di provenienza, attestano la possibilità di ricorrere in Tunisia ad altri farmaci retrovirali ma con standard di efficacia non comparabili a quelli forniti dai farmaci disponibili in Italia.

17. Per altro verso, il riferimento operato dal Giudice di pace all’avviamento in Tunisia, a far data dal 1 settembre 2008, del nuovo programma di lotta contro non consente di valutare se a seguito dell’applicazione di tale programma fosse disponibile la genotipizzazione cui il ricorrente, secondo le indicazioni del C.T.U., doveva sottoporsi con cadenza periodica per verificare l’efficacia della terapia e la eventuale ricerca delle terapie diverse nel caso di insorgenza di resistenza alle sostanze somministrate.

18. Le motivazioni del Giudice di pace non sono pertanto idonee a far escludere che, per effetto dell’espulsione, il ricorrente poteva essere esposto a un irreparabile pregiudizio al suo diritto alla salute costituzionalmente garantito anche ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano (cfr. Cass. civ., Sezioni unite, n. 14500 del 10 giugno 2013).

19. Vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti i restanti, va conseguentemente cassata l’ordinanza impugnata e la causa rimessa al Giudice di pace di Venezia che, in conformità alla citata sentenza delle Sezioni Unite, dovrà accertare se, alla data del decreto di espulsione, fossero disponibili o meno in Tunisia terapie farmacologiche alternative a quelle fruite in Italia dal ricorrente e capaci di eliminare i rischi per la sua vita, o di maggior danno per la sua salute, nonchè se con il nuovo programma di lotta all’HIV iniziato nel settembre 2008 si fosse reso disponibile in Tunisia l’intervento di genotipizzazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Venezia anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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