Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23570 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19070/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI Egidio, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI Maria Antonietta, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

S.G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell’avvocato ABBATI

BUSSETTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

INA ASSITALIA S.P.A. già ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale avv.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO

32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

LEGAL & GENERAL – ASSURANCE SOCIETY LTD IN LIQUIDAZIONE

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA in persona del Liquidatore

legale rappresentante Dr. C.M. anche nella sua

qualità di delegata in coassicurazione di CENTURION ASSICURAZIONI

S.P.A. (già PRUDENTIAL)e ALL SECURES S.P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio

dell’avvocato BIAMONTI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BIAMONTI PIER LUIGI giusta delega in atti;

ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO (OMISSIS) in

persona del procuratore generale Suor P.M.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO GEROSA, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in atti;

– controricorrenti –

e contro

N.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1158/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, depositata il 13/03/2009, R.G.N. 6173/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato LUIGI BIAMONTI;

udito l’Avvocato CARLO FUSCO per delega dell’Avvocato ROBERTO GEROSA;

udito l’Avvocato GIORGIO ABBATI BUSSETTI;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18 marzo 2003 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da M.A., che aveva chiesto la condanna dell’Ospedale Generale di Zona Cristo Re dell’Istituto Figlie di N. S. al Monte Calvario, del Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia S.G.B., dell’Aiuto Operatore P. S. e dell’Assistente Operatore N.S. al risarcimento dei danni per la perdita della capacità di procreare attribuita all’intervento chirurgico cui era stata sottoposta.

Con sentenza in data 12 luglio 2006 – 13 marzo 2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, compensò per metà le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: non erano ravvisabili elementi di imprudenza, imperizia o negligenza nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la M., come si evinceva dalla chiara e condivisibile consulenza tecnica; le risposte esaurienti e inequivoche fornite dal collegio peritali e l’assenza di specifiche censure rendevano superflua una nuova consulenza tecnica;

la particolarità della vicenda e la difficoltà di interpretare tecnicamente la condotta costituivano giusti motivi per compensare per metà le spese di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L’Istituto Figlie di Nostra Signora di Monte Calvario, il S., il P., l’Ina – Assitalia S.p.A. e la Legal & General, quest’ultima anche nella qualità di delegata di All Secures S.p.A. e Centurion S.p.A, hanno resistito con separati controricorsi.

N.S. non ha espletato attività difensiva.

L’Istituto Figlie di Nostra Signora ha depositato atto di nomina e atto di costituzione di nuovo difensore.

La Legal & General ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Si premette che il ricorso de quo è soggetto, ratione temporis (avuto riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata: 13 marzo 2009), alla disciplina del D.lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., successivamente abrogato.

Secondo questa norma i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, Nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Casa. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.1 – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1375, 2230 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura analizza gli errori addebitati ai medici operanti, contiene ampi e ripetuti riferimenti alle risultanze processuali, critica i comportamenti tenuti e le scelte operate dai sanitari, lamentando che essi non sono stati tenuti nel debito conto dai giudici di merito.

Ma la ricorrente non spiega in alcuna parte del motivo in esame per quali ragioni siano state violate e falsamente applicate le numerose norme di diritto indicate in rubrica, mentre formula quesiti disarticolati dalle suddette norme e tali da implicare valutazioni di fatto ma non l’enunciazione di un principio di diritto fondato su di esse.

3.2 – Il secondo motivo adduce nullità della sentenza per vizio di motivazione essendo state travisate le prove sia dal primo giudice così come evidenziato nell’atto di appello, sia dal secondo, al quale si rimprovera di non avere esaminato i motivi relativi all’errata lettura e valutazione delle prove, con conseguente vizio di motivazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il riferimento è all’interrogatorio formale, ad alcune deposizioni di testi, all’omessa ammissione di altri testi e di documenti.

Ma la censura non coglie nel segno per le seguenti ragioni: a) il ricorso per cassazione riguarda esclusivamente la sentenza di appello e non anche quella di primo grado; b) il travisamento delle prove non è un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione, poichè rende indispensabile lettura e valutazione delle risultanze processuali, attività inibite al giudice di legittimità; c) l’omesso esame di un motivo di appello deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al n. 4 (e non ai nn. 3 e 5) dell’art. 360 c.p.c..

Peraltro mancano quesito di diritto e momento di sintesi relativo al vizio di motivazione formulati secondo i criteri sopra enunciati.

3.3 – Il terzo motivo (la cui rubrica si estende per due pagine, secondo una tecnica censoria inusuale e non conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4) sostanzialmente assume che la sentenza ha omesso di motivare circa la mancata prova da parte dei sanitari di avere operato bene, circa la mancata produzione in giudizio e acquisizione da parte dei C.T.U. della cartella infermieristica, circa il mancato esame di una teste, circa la valutazione del comportamento di sanitari.

Si tratta – all’evidenza – di questioni diverse e tra loro non connesse, tali da non consentirne la trattazione congiunta.

Sotto diverso profilo, la censura è complessa e rende necessarie attività non consentite al giudice di legittimità, quali esame e apprezzamento delle risultanze processuali e la necessità di ulteriori attività istruttorie.

Peraltro prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata e non rispetta l’art. 366 bis c.p.c., poichè sottopone all’esame della Corte un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate che risulti, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata e non costituisce un momento di sintesi idoneo a circoscrivere i numerosi fatti controversi e a specificare le ragioni degli addotti vizi motivazionali.

3.4 – Il quarto motivo lamenta omessa motivazione circa l’esatta colpa dei medici operanti, che – si assume concorsero a rendere più grave l’evento naturale fino ad arrecare danni fisici immediati.

La doglianza, poggiata su argomentazioni, squisitamente di merito, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e – come del resto le altre – contiene riferimenti a consulenze nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è costante orientamento della Corte (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

3.5 – Le considerazioni sopra esposte si attagliano perfettamente anche al quinto motivo, tutto incentrato sulla consulenza tecnica.

3. 6-11 sesto motivo lamenta omessa o insufficiente motivazione circa il rigetto della richiesta di nuova C.T.U..

Il vizio di omessa motivazione, denunziabile in sede di legittimità, sussiste (confronta, ex multis, Cass. n. 23296 del 2010) solo allorchè il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La censura in esame attacca un potere discrezionale della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto la relazione tecnica svolta in primo grado “estremamente chiara e convincente” ed ha spiegato (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) le ragioni per cui ha ritenuto del tutto superflua una nuova indagine.

Questa censura, come le precedenti, si conclude con un quesito inappropriato.

3.7 – Il settimo motivo attiene alle spese dei due gradi. Anche questa censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, ma, soprattutto, si basa su argomentazioni assolutamente generiche e non adduce e tanto meno dimostra gli eventuali errori contenuti nella sentenza impugnata.

4. – Pertanto il ricorso va rigettato. La particolarità della vicenda, la complessità delle situazioni che ne furono all’origine e la difficoltà di interpretare tecnicamente i singoli comportamenti e le relative conseguenze costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione interamente compensate.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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