Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2357 del 31/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2018, (ud. 30/11/2017, dep.31/01/2018),  n. 2357

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato, in punto di fatto, che:

con sentenza 2145/2006 del 9-17.10.2006, il Tribunale di Treviso respingeva la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta da V.M. contro la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso a r.l., di cui era stato dipendente dal 1977 sino alle dimissioni da lui rassegnate.

A sostegno delle pretese avanzate, l’attore aveva dedotto di essere stato oggetto di una capillare campagna diffamatoria successiva al suo esodo, effettuata attraverso una comunicazione denigratoria trasmessa a 3000 clienti ed affissa nella bacheca di alcune filiali, a causa della quale non era riuscito a conseguire i risultati concordati con la Banca Mediolanum, presso cui aveva iniziato ad operare dopo il recesso dal rapporto di lavoro con la Cassa.

L’istituto di credito si era costituito contestando i fatti dedotti: denunciava, in particolare, l’infedeltà del dipendente che aveva causato, con la sua condotta, gravi perdite di bilancio delle quali era stata data notizia su numerosi quotidiani locali. Aggiungeva che il V. si era dimesso solo dopo un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti, nel corso del quale aveva ammesso tutte le condotte oggetto di rilievo; e che subito dopo aveva cominciato a proporre ai propri clienti i prodotti finanziari della Banca Mediolanum, motivo per cui era stata diffusa la comunicazione oggetto di contestazione che aveva un mero scopo di tutela.

Il V. ha proposto appello, dolendosi, in particolare, che il Tribunale, pur non dubitando del contenuto diffamatorio della comunicazione, avesse ritenuto erroneamente sussistente, in favore dell’Istituto di credito, la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 c.p..

La Cassa si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, ha accolto l’impugnazione ed ha condannato l’istituto di credito cooperativo al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal V. nella misura di Euro 50.000,00 equitativamente determinata, respingendo le pretese relative al danno patrimoniale in quanto rimaste indimostrate.

Con il ricorso in esame, la Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata affidandosi a tre motivi di gravame, illustrati da memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Non è stato presentato controricorso dall’intimato.

Il P.G. ha presentato conclusioni scritte.

2. Considerato, in diritto, che:

il ricorso in esame è fondato su tre motivi.

Con il primo motivo, riferendosi all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Istituto di credito lamenta che la Corte d’Appello aveva omesso di valutare fatti discussi dalle parti e decisivi per la soluzione della controversia.

In particolare, si duole che non era stato esaminato:

1) l’esplicito riconoscimento, da parte del V. in data 13.4.2000, dell’avvenuta esecuzione di movimenti di vendita di JPY, operazione foriera di gravi perdite per i bilanci della Cassa ed eseguiti in autonomia senza alcun preavviso alla dirigenza aziendale (doc. 6), oltre all’ammissione di pregresse operazioni errate, ed in particolare di cinque movimenti eseguiti per un disguido di propria iniziativa ed in violazione dei limiti dello statuto;

2) il riconoscimento, in data 27.3.2000, da parte dello stesso dipendente, della falsificazione di dati di bilancio avvenuta attraverso l’annotazione di scritture di rettifica finalizzate a non contabilizzare le perdite in cambi maturate (doc. 3);

3) il riconoscimento espresso del V. di aver abusato della fiducia dei dirigenti (doc. 3);

4) l’ammissione del dipendente, contenuta nell’atto di citazione del giudizio d’appello in data 2.3.2007, di aver dato le dimissioni dopo aver ricevuto la lettera di circostanziata contestazione degli addebiti in data 30.3.2000 “a norma e per gli effetti di cui all’art. 87 del vigente CCNL”.

Deduce, al riguardo, che tali atti erano decisivi per escludere che fosse stata effettuata un’operazione denigratoria nei confronti dell’ex dipendente, visto che il contenuto della comunicazione oggetto della richiesta risarcitoria (“Oggetto: Comunicazione. Ritengo di far cosa gradita nel portare a vs conoscenza che l’ex dipendente di questa Cassa, che sta girando in questi giorni per le vostre case per proporre prodotti di altro istituto, è il medesimo dipendente che, com’è ben noto da tempo, ha causato pesanti perdite alla nostra Cassa. Il risparmio è una cosa seria e va gestita con competenza e professionalità e pertanto è quanto mai opportuno affidarlo a persone altrettanto competenti e professionalmente preparate”) rappresentava fatti corrispondenti alla realtà e si riferiva a condotte che i clienti della banca avevano il diritto e l’interesse di conoscere, e rispetto alle quali la Cassa aveva un dovere di informazione nei loro confronti.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Venezia, infatti, nell’accogliere l’impugnazione proposta, ha escluso che sussistesse la scriminante dell’esercizio della libertà di pensiero, riconducendo la comunicazione contestata al “presumibile fine di mettere l’ex dipendente in cattiva luce di fronte ai clienti “perchè passato alla concorrenza” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata): ma, nel passaggio motivazionale precedente a tale affermazione – che verrà analizzato con il secondo motivo da espressamente atto di aver esaminato, sia pur in modo complessivo, tutte le produzioni della parte convenuta, considerandole, con espresso riferimento “alle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal V. in cui ammetteva nella sostanza le sue responsabilità”, alla stregua di ” esigui elementi di valutazione” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

In tal modo la Corte dimostra di aver valutato tutta la documentazione prodotta che, del resto, ha per oggetto fatti pacifici e non contestati neanche dal V.: ragione per cui la prima censura deve essere respinta.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, richiamando l’art. 360 c.p., n 2, la violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p., dell’art. 2043 c.c., nonchè dell’art. 51c.p. e dell’art. 21 Cost..

Lamenta, in particolare, che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica che, consistendo in una forma di manifestazione del pensiero, doveva essere tutelato in quanto era stato correttamente esercitato: al riguardo, richiamando i reiterati arresti di questa Corte sulla “continenza” nella fattispecie, deduceva che la comunicazione oggetto di contestazione era espressione di un ragionato dissenso rispetto a condotte censurabili dell’ex dipendente che erano state da lui pacificamente poste in essere.

Il motivo è fondato anche se la censura è frutto di un evidente lapsus calami, in quanto,avendo per oggetto la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto specificamente richiamate, deve essere ricondotto all’art. 360, n 3 (e non all’art. 360 c.p.c., n. 2).

Si osserva, infatti, che il tenore della comunicazione – sopra letteralmente riportato – è descrittivo ma impersonale ed ha come premessa fatti veri: la Corte d’appello, nell’escludere che la Cassa, attraverso la nota informativa oggetto di contestazione, abbia esercitato il diritto alla libera manifestazione del pensiero in chiave critica (e possa conseguentemente invocare l’esimente di cui all’art. 51 c.p.), riconduce la comunicazione a “presumibili ragioni di competizione sul mercato con il gruppo concorrente”, affermando – in modo apodittico e privo di collegamento a fatti concreti dai quali la presunzione potesse essere desunta – che la finalità informativa della comunicazione nulla avesse a che vedere con l’interesse pubblico in ordine alla corretta raccolta di fondi per investimenti finanziari.

La Corte aggiunge, senza alcuno specifico riferimento alle emergenze processuali, che la finalità della nota scritta era solo strumentale all’esclusivo interesse della Banca di addossare le perdite subite all’operato dell’ex dipendente, così squalificandolo di fronte a tutti e “facendogli intorno terra bruciata fra i risparmiatori della zona” (cfr. pag. 8 sentenza impugnata): in tal modo, non spiegando sulla base di quali elementi sia giunta ad escludere l’esimente invocata dalla Cassa e riconosciuta dal primo giudice e facendo prevalere il significato denigratorio della comunicazione sull’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito strettamente connesso con i doveri di protezione del risparmio propri dell’istituto di credito, la Corte d’appello di Venezia mostra di non tener conto dei più recenti arresti di legittimità sull’applicazione ed interpretazione dell’art. 51 c.p.: si richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di chiarire entro quale perimetro possa estendersi il diritto di critica (cfr. Cass. 4545/2012; Cass. 7274/2013) e con la quale viene costantemente valorizzato l’interesse al racconto, ravvisato anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione.

Poichè, al fine di verificare la sussistenza o meno della scriminante invocata, è necessaria una rivalutazione completa delle emergenze istruttorie, all’accoglimento del secondo motivo consegue il rinvio della controversia alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 2, (nuovamente incorrendo nel già indicato lapsus calami), la violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p. e art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 51 e 52 c.p. e dell’art. 21 Cost..

Si duole che la Corte d’Appello non abbia riconosciuto il diritto – dovere dell’Istituto di credito di doversi difendere dall’attacco sferrato ai suoi danni da Mediolanum Spa attraverso il dipendente infedele, e non abbia tenuto conto che si trattava anche di una legittima difesa riconducibile alla scriminante di cui all’art. 52 c.p..

Osserva il collegio che la Cassa Rurale, nel difendersi nei gradi di merito, non ha mai invocato la scriminate di cui all’art. 52 c.p., limitandosi ad incentrare la propria difesa sull’art. 51 c.p..

Il motivo, pertanto, è inammissibile, introducendo per la prima volta nel giudizio di legittimità la prospettazione di un fatto nuovo e di una nuova censura.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo: la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia in ordine alla sussistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., con specifico riferimento alle emergenze istruttorie ed applicando il seguente principio di diritto:

“In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.

Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell’interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati”. Anche le spese del giudizio di legittimità dovranno essere liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione anche delle spese di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018

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