Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2357 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3181-2015 proposto da:

DAMO SAS in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra

M.M., EMOTEST SRL in persona del suo legale rappresentante

pro tempore V.F., considerate domiciliate ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato ROBERTO BUONANNO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASL NA (OMISSIS) NORD, BANCO NAPOLI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 15602/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Da.MO s.a.s., quale creditore procedente, e la Emotest s.r.l., quale creditore interveniente, hanno agito esecutivamente nei confronti della ASL NA (OMISSIS) Nord, procedendo ex artt. 543 ss. cod. proc. civ. con pignoramento eseguito presso il terzo pignorato Banco di Napoli s.p.a..

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 settembre 2010, in applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 11 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 51, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione esecutiva fino al 31 dicembre 2010.

Avverso tale ordinanza le due società creditrici hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, accolta dal Tribunale di Napoli con sentenza del 25 novembre 2014.

Benchè vittoriose, le società creditrici ricorrono per la cassazione della sentenza limitatamente al capo con il quale è stata disposta l’integrale compensazione delle spese processuali, affidandosi ad otto motivi. Le stesse hanno depositato memorie. L’ente esecutato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli otto motivi di ricorso esposti dalle società ricorrenti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto ampiamente sovrapponibili se non addirittura ripetitivi.

In sostanza le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, che, nella versione applicabile ratione temporis al giudizio di merito, introdotto con il ricorso del 22 marzo 2011, disponeva “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, 11 giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Le società creditrici sostengono che non ricorressero, nella specie le condizioni per disporre la compensazione delle spese processuali, in quanto risultate interamente vittoriose a fronte della contumacia di controparte. Ad ogni modo, il giudice di merito avrebbe omesso di motivare sulle “circostanze specifiche” che avrebbero dovuto giustificare la decisione, nonchè sulla misura della compensazione. La decisione impugnata sarebbe dunque iniqua, in quanto indebitamente penalizzante per le creditrici, costrette ad introdurre il giudizio di merito per non perdere gli effetti della procedura esecutiva, ed illegittima sotto vari profili, compreso quello per il quale tutte le spese della procedura, comprese quelle del giudizio di opposizione, dovrebbero restare a carico dell’esecutato.

Giova questo punto osservare che, secondo quanto emerge dal ricorso e dalla lettura del provvedimento impugnato, le ragioni dell’opposizione avverso l’ordinanza di improcedibilità dell’azione esecutiva giacevano tutte sulla ritenuta incostituzionalità delle disposizioni di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 11 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 51. Tali norme, nelle more della decisione, sono state effettivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2013.

Tale circostanza è di per sè sufficiente a legittimare la decisione impugnata.

Infatti, fra le “gravi ed eccezionali ragioni” per le quali – ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 – può essere disposta la compensazione delle spese di lite in difetto di soccombenza reciproca, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato. Non si può, infatti, in una simile ipotesi imputare alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finchè la sola Autorità deputata a rilevarla, cioè la Corte costituzionale, non l’abbia pronunciata (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5267 del 16/03/2016, Rv. 639366).

Poichè tutti i motivi di ricorso si rivolgono verso il medesimo capo della sentenza impugnata, l’individuazione anche di una sola ragione che rende legittima tale decisione determina, per converso, l’infondatezza di tutte le doglianze.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la ASL NA (OMISSIS) Nord non ha svolto attività difensiva.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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