Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2357 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2357 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15947-2012 proposto da:
ROCCO DI TORREPADULA MARIA ROSARIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio
dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli
avvocati DI FIORE MICHELE, FIORENTINO STEFANO giusta
procura speciale alle liti per atto Notaio Giuseppe Cioffi di Acerra del
25/10/2013, rep. n. 45121 in atti;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 159/2011 della COMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 4/05/2011, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 15947 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

udito l’Avvocato Di Fiore Michele difensore della ricorrente che si

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.89/22/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Rocco di Torrepadula Maria Rosaria- ed ha così confermato l’avviso di
classamento di unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò
che concerne il mancato rispetto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio. In specie,
per ciò che concerne la lamentata carenza di motivazione doveva farsi applicazione
del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione
dell’avviso è rispettato quanto l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sicché è necessario e sufficiente che
l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa
dell’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria
pretesa. Considerato che —nella specie di causa- la attribuzione della rendita catastale
all’immobile in considerazione appariva corrispondere alla corretta applicazione del
criterio indicato dall’art.3 comma 58 della legge n.662/1996, il provvedimento
doveva essere confermato.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 comma 58
della legge n.662/1996) la ricorrente —dopo avere premesso che il menzionato art.58
della legge n.662/1996 prevede in particolare che il processo di riclassamento prende

procedimento (individuazione che nella specie di causa mancava del tutto e perciò
con violazione della ratio della legge, che imponeva una revisione parziale di
determinati classamenti), previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte
dell’Agenzia- censura la decisione (tra l’altro) per avere erroneamente omesso di
considerare che “l’attribuzione della nuova rendita è astratta e fondata su mera ipotesi
dell’Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture,
enfatizzate troppo ed anche impropriamente” ed omesso di considerare che manca’ \
ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della
variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta dalla impugnata sentenza che l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare
conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli
attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie
di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR I
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma I, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella

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avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con apposito

stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,
riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.

appare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso appare
manifestamente fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo

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Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di merito-

l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questioneapparendo già dagli atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio
di diritto dianzi trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 10 aprile 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della integrale
compensazione, atteso che l’esito del processo è correlato ad un indirizzo
giurisprudenziale afirtjestatosi dopo la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo. Compensa tra le parti le spese del presente
grado e dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria

ritenuto inoltre:

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