Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2357 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18282/2005 proposto da:

HOTEL GRIEN SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro-tempore Sig. A.E. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato

VALLEFUOCO ANGELO, che lo rappresenta e difende con delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EREDI GOLLER SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato CORAZZA LUISA GIUSTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORDILISO EDUARDO con delega a

margine del controricorso;

IPES ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore Signora

F.W.R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZ ROLAND con

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GALLO A & CO SNC IN LIQ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 195/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

Sezione Seconda, emessa il 30/03/2004; depositata il 19/05/2004;

R.G.N. 306/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;

udito l’Avvocato CATERINA GIUFFRIDA (per delega Avvocato ANGELO

VALLEFUOCO);

udito l’Avvocato ELIO VITALE (per delega Avvocato ADUARDO

FIORDILISO);

udito l’Avvocato ROLAND RIZ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 22 luglio 2003 la società Hotel Grien s.n.c. ha riassunto dinanzi alla Corte di appello di Trento, quale giudice designato dalla Cassazione con sentenza del 15 dicembre 2002 n. 16080 il giudizio di appello a suo tempo promosso dalla Ipea.a. di Bolzano (ora IPES) nel contraddittorio con l’Hotel, la soc. Gallo e la Impresa eredi Goller s.n.c..

In sede di riassunzione l’Hotel chiedeva la conferma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 28 agosto 1996 nella parte in cui aveva condannato la Ipea, le impresa Gallo e Goller al risarcimento dei danni derivati dalla esecuzione di lavori di scavo in prossimità del sito ove era costruito l’albergo, e la riforma della sentenza nel punto in cui aveva ridotto l’entità del risarcimento.

2. Ulteriore riassunzione era proposta con citazione del 15 settembre 2003 dall’Ipes della Provincia di Bolzano, sempre in punto di riforma della sentenza di appello sia per l’an che per il quantum debeatur.

Si costituiva la soc. Gallo in liquidazione sostenendo la responsabilità della impresa Goller; detta impresa costituitasi a sua volta negava le proprie responsabilità.

La Corte di appello di Trento, con sentenza del 19 maggio 2004 così decideva: respinge la domanda proposta dall’Hotel Grien nei confronti dell’IPES; compensa per intero le spese di lite tra l’Hotel e le imprese Gallo e Goller; condanna l’Hotel a rifondere alla Ipes metà delle spese di tutti i gradi, compensando nel resto tra le parti.

Contro la decisione ricorre l’Hotel Grien deducendo quattro motivi illustrati da memoria; resiste l’Ipes con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso non merita accoglimento.

I motivi possono così riassumersi:

1. Nel primo motivo si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione al giudicato interno che la Corte di appello rileva in sede di rinvio in ordine alla liberazione delle imprese Gallo e Goller da ogni responsabilità, sostenendosi la inesistenza di tale giudicato;

2. nel secondo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla statuizione della Corte di appello che accerta la inesistenza di ogni ingerenza della committente Ipea (ora Ipes) nella gestione dei lavori appaltati, ai fini della imputabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.. La tesi è che invece, in relazione alla culpa in eleggendo, la responsabilità doveva essere ritenuta;

3. nel terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione al mancato accertamento, da parte della Corte di appello, della responsabilità aquiliana, riferibile a tutte le parti che gestirono i lavori, committente, appaltatore e subappaltatrice;

4. nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione agli artt. 1655 e 2043 c.c. ed al capitolo di appalto per le opere pubbliche della Provincia di Bolzano, da cui doveva desumersi la responsabilità dell’Ipea in relazione alla natura pubblica dell’appalto.

Come ha acutamente rilevato il Procuratore Generale, la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha dato esauriente risposta a tutte le questioni poste in essere dalla parte appellante (ed ora ricorrente) e riproposte in questa sede, attenendosi ai principi di riesame indicati da questa Corte nella sentenza n. 16080 del 2002.

Quanto al prime motivo si osserva che appare corretta la motivazione data dalla Corte trentina in sede di rinvio (ff 16 a 20 della decisione) che rileva il giudicato interno, non avendo la società Hotel Grien impugnato la statuizione della sentenza 78/1999 che aveva rigettato le domande dell’Hotel verso le due imprese Gallo e Goller ritenendole non responsabili in ordine ai fatti dannosi.

Tale accertamento, compiuto sulla base della verifica degli atti processuali e della statuizione di inammissibilità contenuta nella motivazione della Cassazione rinviante nell’esame del secondo motivo del ricorso (ff 7 della motivazione della sentenza n. 16080 del 2002) rende evidente l’erroneità della deduzione.

I restanti tre motivi, inammissibili in ordine alla pretesa estensione della responsabilità alle imprese estromesse e per il quarto motivo per la novità delle questioni sollevate, sono infondati nella parte in cui intendono modificare: l’accertamento fattuale compiuto dai giudici del rinvio in ordine alla esclusione dell’elemento della imputabilità soggettiva del fatto dannoso al committente IPES (ff 21 a 24) sicchè appare giuridicamente corretta l’affermazione conclusiva del ragionamento ampliamente svolto, secondo cui la verifica della non imputabilità soggettiva esclude la necessità dell’esame del nesso causale tra lo scavo e le fessurazioni riscontrate nell’edificio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente in favore di ciascuna parte resistente, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Hotel Grien s.n.c. a rifondere a ciascuna parte ricorrente (Impresa Goller e Ipes) la somma di Euro 1700,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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