Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23569 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Talamone 1,

presso lo studio dell’avv. Alberto Del Pino, che lo rappresenta e

difende, per procura a margine del ricorso, unitamente agli avv.ti

Michele Carotta e Giovanni Gozzi, con indicazione per le

comunicazioni relative al processo dei nn. di fax 06/70492738 e

0444/322861 e degli indirizzi di p.e.c.:

michele.carotta-ordineavvocativicenza.it,

giovanni.gozziordineavvocativicenza.it,

alberto.delpino-ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

F.L., elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa

Severini 54, presso lo studio dell’avv. Giovanni Contestabile,

rappresentata e difesa dalle avv.te Barbara Bottecchia e Alessandra

Franzoni, giusta procura speciale a margine del controricorso e

procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo

procuratore, con autentica di firma del notaio B.G. di

Vicenza del (OMISSIS), con dichiarazione di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo ai nn. di fax (OMISSIS) e agli

indirizzi di p.e.c.: barbara.bottecchia-venezia.pecavvocati.it,

alessandra.franzon-ordineavvocatipadova.it;

– controricorrente –

avverso la ordinanza 15/24 dicembre 2014 della Corte di appello di

Venezia, n. R.G. 390/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 10 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. P.P., ha proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. per la riduzione a 300 Euro del contributo mensile al mantenimento dei due figli fissato in 1.000 Euro nella separazione consensuale omologata il (OMISSIS). Ha motivato la sua richiesta con le sue mutate condizioni economiche (chiusura dell’attività commerciale e assunzione part time con conseguente sensibile riduzione del reddito).

2. Il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso riducendo da Euro 1.000 a Euro 500 l’assegno mensile di mantenimento dovuto dal signor P. ai figli.

3. F.L. ha proposto reclamo e la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 15 dicembre 2014, lo ha accolto parzialmente stabilendo in Euro 800,00 il contributo dovuto dal P..

4. Contro tale sentenza ricorre in Cassazione il signor P. che si affida a due motivi di impugnazione:

a) Violazione e falsa applicazione della norma di legge nonchè omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, per aver applicato la non compensabilità del credito alimentare con il credito da mutuo, stante la natura consensuale di quest’ultimo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

b) Violazione e falsa applicazione della norma di legge, nonchè omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, per aver basato la pronuncia sulla convinzione erronea che il P. fosse lavoratore autonomo e non lavoratore dipendente, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5. Si difende la signora F. con controricorso.

Ritenuto che:

6. Il primo motivo di ricorso censura l’ordinanza nella parte in cui ritiene il P. inadempiente per aver operato una compensazione tra quanto dovuto per l’assegno a favore dei figli e le somme dovute a titolo di pagamento del mutuo. Il ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell’applicare il principio affermatosi in giurisprudenza della non compensabilità del credito alimentare, in quanto, nel caso in esame, quello dovuto dal ricorrente ai figli è un assegno di mantenimento, e non un assegno alimentare, e la legge non prevede espressamente che il credito da mantenimento non sia suscettibile di compensazione.

7. Il motivo appare infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. n. 28987 del 2008) che ha qualificato l’assegno di mantenimento come “sostanzialmente alimentare”, e pertanto non compensabile.

8. Il secondo motivo di ricorso censura la Corte territoriale per non aver tenuto in considerazione le mutate condizioni economiche del ricorrente, che, oltre a percepire un reddito inferiore, non svolge più la sua attività nel ruolo di imprenditore, bensì di lavoratore dipendente.

9. Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha tenuto in considerazione sia le mutate condizioni economiche del signor P. sia il periodo di crisi economica generale nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, riducendo per tali ragioni il suo contributo al mantenimento dei figli da Euro 1.000 a Euro 800.

10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 Euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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