Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23568 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.I., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

Tafuro per procura speciale a margine del ricorso che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

051/6448401 e alla p.e.c. studio.tafuro-ordineavvocatibopec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.G., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Mallozzi,

giusta procura speciale in calce al controricorso che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

0571/489120 e alla p.e.c. avv.mallozzi-pecstudio.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1485/14 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 30.5.2014 e depositata il 12.6.2014, n. R.G. 2728/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 10 giugno 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il (OMISSIS) veniva celebrato matrimonio concordatario, in regime di comunione di beni, tra la Sig.ra F.I. e il Sig. G.G.; dal matrimonio sono nati due figli, A. (nel (OMISSIS)) ed E. (nel (OMISSIS)).

2. La Sig.ra F. nel (OMISSIS) richiedeva la separazione del marito. Il 06.06.2003 i coniugi comparivano davanti al Tribunale di Bologna che, con ordinanza del (OMISSIS), li autorizzava a vivere separati e poneva a carico del Sig. G. un assegno di Euro 750,00 a favore della moglie, con l’obbligo di pagare le utenze e le imposte relative alla casa coniugale.

3. Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sulla separazione, poneva a carico del Sig. G. l’obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile di Euro 840,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese a partire dal luglio 2008.

4. Con ricorso depositato il 12 maggio 2009 il Sig. G. conveniva in giudizio la Sig.ra F. al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

5. Si costituiva la Sig.ra F. che non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma richiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento sino a Euro 1.200,00.

6. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata l’11 novembre 2013, condannava il ricorrente alla corresponsione di un assegno di divorzio in favore della convenuta determinato in Euro 500,00 al mese a decorrere dalla decisione.

7. Avverso tale decisione presentava appello la Sig.ra F., lamentando l’erronea valutazione delle condizioni economiche delle parti e l’omessa motivazione in ordine alle istanze istruttorie richieste; insisteva pertanto per la imposizione a carico del G. di un assegno mensile di Euro 1.200,00.

8. Si costituiva in giudizio il Sig. G. chiedendo il rigetto dell’appello poichè infondato in fatto e in diritto.

9. La Corte d’appello, con sentenza n. 1485/14, dichiarava tenuto il Sig. G. alla corresponsione di un assegno di divorzio, in favore della Sig.ra F.I., di importo pari a Euro 650,00, a decorrere dall’11 novembre 2013, confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando integralmente le spese.

10. La Sig.ra F.I. propone ricorso per Cassazioni avverso la richiamata sentenza, affidandosi ad un unico motivo, così rubricato: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5. Si difende con controricorso G.G..

Ritenuto che:

11. il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non correttamente formulato quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, perchè non denuncia quali sarebbero le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata violative dell’art. 5. A tal proposito, va ribadito che “nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si ritengano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina non risultando altrimenti consentito, alla S.C., di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. Civ., sez. 3, 12.02.2013, n. 3285).

12. Il ricorso è inoltre inammissibile poichè pone alla Corte la richiesta di rivalutazione in merito della controversia relativa all’entità dell’assegno, valutazione operata già dal giudici del merito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso. La Corte, letta la memoria difensiva della ricorrente che non apporta sostanziali argomenti di valutazione rispetto a quelli già prospettati con il ricorso, condivide la relazione sopra riportata in quanto la Corte di appello ha esaminato la controversia alla luce di tutti i criteri cui fa riferimento la ricorrente con il ricorso e la memoria difensiva che pertanto si risolvono in una contestazione al quantum della determinazione dell’assegno di mantenimento; pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.100 Euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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