Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23566 del 30/08/2021

Cassazione civile sez. III, 30/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 30/08/2021), n.23566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37799-2019 proposto da:

K.Y., rappresentato e difeso dall’avv.to ADALGISA BARTOLO,

(avv.adalgisabartolo.pec.giuffre.it) elettivamente domiciliata in

Roma, piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1282/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.Y., proveniente dal (OMISSIS), regione del (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal paese di origine in quanto temeva di essere ucciso, dopo aver rischiato di essere sequestrato da un gruppo di ribelli del movimento indipendentista, di cui non aveva mai condiviso le scelte, essendo lui musulmano e fedele al governo del (OMISSIS) e non volendo pertanto né tradire lo Stato né subire le violenze e le vendette dell’opposta fazione.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. F) e G) nonché degli artt. 2, 5, 6, 7 e 14 medesima normativa.

1.1. Deduce, altresì, l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume, in sostanza, che la Corte d’appello aveva valutato in modo approssimativo il gravissimo fatto accaduto, ovvero il pericolo di essere sequestrato da un gruppo di ribelli, ed aveva omesso di considerare che, anche a non voler ritenere fondata la domanda relativa allo stato di rifugiato, doveva comunque riconoscersi il diritto di asilo in ragione dell’art. 10 Cost., comma 3.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. La censura, infatti, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte che ha avuto modo di chiarire che l’art. 10 Cost. racchiude tutte le forme di protezione, non potendo considerarsi una misura aggiuntiva, in presenza della protezione umanitaria che è una fattispecie atipica, residuale, ed idonea ad esaurire tutte le possibili forme di tutela (cfr. Cass. 16362/2016; Cass. 10682/2012; Cass. 19176/2020).

2.Con il secondo, terzo e quarto motivo, il ricorrente deduce:

a. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. F, E, G, e artt. 3, 5,6,7 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27. Lamenta, altresì, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (secondo motivo).

b. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sul diniego della protezione richiesta (terzo motivo);

c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 2, nonché l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: assume al riguardo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario e che la Corte territoriale non aveva correttamente applicato la normativa esistente non avendo affatto valutato nella sicurezza del luogo di origine, omettendo di ricorrere a fonti informative attendibili ed aggiornate, adempiendo, con ciò, al dovere di cooperazione istruttoria.

3. I tre motivi devono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta interconnessione e sono fondati.

3.1. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto il racconto generico e, senza neanche dichiararlo inattendibile, ha apoditticamente affermato che dagli episodi narrati non emergeva il pericolo per il ricorrente di subire la condanna a morte o altra forma di trattamento inumano e degradante o comunque una minaccia grave e individuale tale da poter riconoscere lo stato di rifugiato o la protezione sussidiaria.

3.2. In tal modo, la Corte si è sottratta al dovere di cooperazione istruttoria e all’osservanza di quanto predicato dal paradigma argomentativo prescritto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in punto di credibilità in quanto, oltre a discostarsi dal principio che impone una valutazione complessiva del racconto, ha omesso di acquisire fonti ufficiali aggiornate ed attendibili volte ad accertare l’effettiva criticità del contesto in cui esso era stato collocato.

3.3. Ed, al riguardo, vale solo la pena di rilevare che il sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri, finalizzato a dare informazioni per scopi turistici, unico ad essere stato richiamato, è stato ritenuto inidoneo allo scopo, dalla giurisprudenza di questa Corte pienamente condivisa dal Collegio (cfr. Cass. 10834/2020); che la valutazione della vicenda narrata risulta apodittica ed inosservante il paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; che, infine, anche in relazione alla protezione umanitaria, la Corte ha omesso di rendere una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, essendosi limitata ad escludere che sussistessero i presupposti della fattispecie invocata, omettendo del tutto di acquisire C.O.I. sulla tutela dei diritti fondamentali e di adempiere ad un giudizio di comparazione fra la integrazione complessivamente raggiunta, la vulnerabilità derivante anche dalla storia personale, ed i rischi ai quali il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritti:

“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

“il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.

“Ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, i contenuti del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri- se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sé inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sé insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.”

5. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e rigetta il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame della controversia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2021

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