Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23566 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. II, 23/09/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 23/09/2019), n.23566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16172-2015 proposto da:

A.E., A.G.E., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Di Pietra 26, presso lo studio

dell’avvocato Daniela Jouvenal, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giampaolo Mignolli;

– ricorrenti –

contro

V.D.S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte

Santo, 25, presso lo studio dell’avvocato Andrea Botti, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mario Martinelli,

Luigi Giustino De Paoli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2014 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso, notificato il 12 giugno 2015 e proposto da E. e A.G.E. nei confronti di V.D.S.A., avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1171, depositata il 14 maggio 2014, che confermava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva respinto la domanda di usucapione da loro articolata anche nei suoi confronti, per la parte del fondo rurale di sua esclusiva proprietà;

– in particolare, con citazione del 2004 gli odierni attori avevano convenuto in giudizio gli eredi della defunta Z.E. e V.d.S.A. per chiedere l’accertamento dell’acquisto per usucapione della piena proprietà del fondo rurale da essi asseritamente posseduto da oltre venti anni;

– si costituivano i convenuti e mentre gli eredi della Z. riconoscevano i fatti dedotti dagli attori e la domandata usucapione, il convenuto V.d.S.A. contestava la domanda eccependo che gli attori avevano avuto la detenzione della parte del fondo di sua proprietà esclusiva in forza di contratto di affitto;

– il tribunale accoglieva la domanda attorea per la parte non contestata, mentre la rigettata per la parte relativa ai terreni rientranti nella proprietà del convenuto V.d.S.A.;

– la corte d’appello respingeva le doglianze sollevate dai due attori e ribadiva la correttezza della conclusione assunta in primo grado in ordine alla ritenuta detenzione ed alla mancata prova dell’interversione del possesso da parte degli A.;

– confermava pure l’irrilevanza della documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa fra le parti nel 1988 e dalla quale gli appellanti desumevano la prova della manifestazione della loro volontà di possedere l’animus rem sibi habendi anche la porzione di V.d.S.A.;

– evidenziava, da ultimo, come la circostanza che gli altri due convenuti avevano aderito alla domanda di usucapione, costituisse un elemento neutrale rispetto alla valutazione della fondatezza della domanda relativamente alla diversa porzione facente capo al terzo convenuto;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di quattro motivi cui resiste con tempestivo controricorso V.D.S.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la corte d’appello non ha esaminato la corrispondenza intercorsa fra le parti nel 1988 e comprovante l’interversione del possesso, documentazione prodotta con l’atto d’appello;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 per non avere la corte d’appello espressamente preso posizione in merito all’ammissibilità dei documenti relativi alla corrispondenza indicata nel primo motivo e prodotta in appello dagli A.;

– il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati infondati in relazione a tutti i profili denunciati;

– va in primo luogo considerato che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 26769/2018; id. 111176/2017);

– nel caso di specie, la censura appare riconducibile piuttosto alla valutazione delle prove proposte e non al risultato della violazione delle regole proposte alla formazione del convincimento giudiziale e pertanto non può trovare accoglimento;

– in secondo luogo, è requisito necessario ai fini della fondatezza della censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che il fatto asseritamente omesso abbia carattere decisivo – vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia- (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014);

– ebbene, nel caso di specie, non ha rilievo che la corte veneziana non si sia pronunciata espressamente sull’ammissibilità della corrispondenza, in quanto essa valutò che le prove testimoniali legittimamente raccolte e poste a fondamento della sentenza del giudice di prime cure non erano comunque idonee a dimostrare l’avvenuta usucapione perchè riguardanti atti ai quali era estranea la parte appellata (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);

-del resto, l’asserita dimostrazione dell’animus rem sibi habendi non può derivare da semplici atti di volizione, dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore che permetta di desumere che il possessore ha cessato di esercitare il potere della cosa in nome altrui ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 26327 del 2016; sez. 2, sentenza n. 2392 del 29/01/2009);

– infine, stante l’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., comma 2 non costituisce omesso pronuncia, come ipotizzato dai ricorrenti, la mancata considerazione di un documento prodotto in appello o la mancata pronuncia sulla sua ammissibilità; (cfr. Cass., 407/2006; id. 3403/2004; id.4902/2003);

– con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la corte disatteso la domanda di usucapione ritenendoli detentori del fondo sulla base della clausola n. 4 del contratto preliminare di compravendita del 1972, mentre parte convenuta aveva eccepito la nullità del preliminare in questione deducendo che, successivamente allo stesso, era intervenuto un contratto d’affitto; così decidendo la corte d’appello aveva respinto la domanda di usucapione sulla base di un fatto non dedotto dalle parti ma, anzi, addirittura negato, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra petizione oltre che del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

– il motivo è infondato e non si è verificata ultra petizione;

– infatti il convenuto aveva eccepito, nella sua comparsa di risposta, che ci si trovava innanzi a una detenzione non idonea all’usucapione, egli aveva quindi contestato la posizione degli attori, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

– in tale contesto il giudice di primo grado e la corte d’appello hanno confermato l’infondatezza della domanda attorea per mancata prova dell’interversione del possesso e così pronunciando sono rimasti all’interno del petitum e della causa petendi;

– infatti, il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass.; Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 2015; sez. L, Sentenza n. 455 del 2011);

– spettava poi al giudice valutare le basi su cui si fondava la difesa del convenuto ed era nei suoi poteri compiere tale accertamento, anche tramite la valutazione del preliminare di vendita in atti, ancorchè ritenuto superato dal convenuto stesso, in ossequio al principio dell’acquisizione della prova, per il quale qualunque mezzo di prova, correttamente introdotto nel giudizio, è legittimamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 2005; sez. 2, ordinanza n. 5409 del 2019; sez. 3, sentenza n. 10499 del 2006);

– con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la corte d’appello contraddittoriamente sostenuto la possibilità di riconoscere in relazione all’unico fondo che per una parte si era verificato l’acquisto della proprietà per usucapione, al contempo escludendola per altri terreni pure facenti parte del medesimo fondo;

– il motivo è inammissibile relativamente al profilo della violazione di legge non essendo specificato in cosa consisterebbe la prospettata violazione (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 4233 del 2012; sez. 3, sentenza n. 25044 del 2013);

– è, invece, infondato con riguardo al secondo profilo, ben potendo configurarsi, nella realtà, concrete e distinte situazioni di fatto, valorizzabili in termini soggettivi ed oggettivi diversi, ai fini della domanda di accertamento dell’usucapione;

-infatti, la scelta di alcuni dei convenuti di non contestare la domanda degli odierni ricorrenti non è di certo idonea ad influenzare il risultato del processo per chi, invece, abbia deciso di opporsi alla pretesa;

– la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi” per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 9440 del 2012 sez. 3, sentenza n. 15383 del 2011;

– in considerazione dell’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso è rigettato;

– in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dee, contro-ricorrentenella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente per Euro 2500 più Euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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