Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23566 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18717/2010 proposto da:

C.R. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio

dell’avvocato LONGO RUGGERO, rappresentati e difesi dagli avvocati

PATANELLA Silvana, PATANELLA VITO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (OMISSIS), MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (OMISSIS), in persona del

Rettore p.t. – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell1 AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti incidentali –

e contro

P.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 911/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/05/2009; R.G.N.2112/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha chiesto, insieme con gli altri odierni ricorrenti, sulla base di 5 motivi di ricorso, la cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado di rigetto delle loro domande di corresponsione di una somma pari a 21 milioni di lire per ogni anno di frequenza al corso di specializzazione presso la facoltà di medicina dell’università di Palermo.

Resistono con controricorso il Ministero dell’istruzione e l’università degli studi di Palermo, entrambi difesi dall’avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia Violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 72/362, 75/363 e 82/76, del D.P.R. n. 162 del 1982, del D.Lgs. n. 257 del 1991, della L. n. 279 del 1999, art. 11, dell’art. 189 del Trattato CE, degli artt. 11 e 36 Cost., degli artt. 2043 e 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la Corte se il principio della adeguata remunerazione riconosciuto senza discriminazione in favore dei medici specializzandi dalle direttive comunitarie nn. 72/362, 75/363 e 82/76 risulti violato dal giudice di merito che ometta di determinare quel giusto compenso sulla base dell’applicazione, anche in via interpretativa, delle norme ricordate in epigrafe, ovvero di qualsiasi altra norma di diritto comune e/o speciale, in tal modo ponendosi ulteriormente in contrasto con l’art. 189 Trattato CE e con l’art. 11 Cost..

Il motivo è fondato, avendo il quesito ora esposto trovato ripetuta risposta affermativa nella giurisprudenza di questa corte (da ultimo, Cass. 10813/011), predicativa di un principio di diritto cui il collegio intende dare senz’altro continuità.

Con il 1 secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346 c.p.c..

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

Dica la corte se il principio di specificità dei motivi di impugnazione, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica delle domanda imponga alla parte di formulare precise e puntuali censure in ordine a tutte le affermazioni contenute nel capo della sentenza che si intende riformare o se, piuttosto, esso risulti soddisfatto dalla riproposizione davanti al giudice del gravame del petitum e della causa petendi che hanno formato oggetto della cognizione del primo decidente con la precisa contestazione della qualificazione giuridica offerta dal medesimo:

Dica la corte se il potere di qualificazione giuridica permanga anche nelle fasi di impugnazione e dunque se il giudice d’appello possa dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti e indipendentemente da una specifica impugnazione, purchè nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite, comunque, di lasciare inalterati petitum e causa petendi.

Il motivo è fondato.

Premessa la impredicabilità, nella specie, di qualsivoglia violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, avendo gli odierni ricorrente del tutto correttamente e del tutto esaustivamente riproposto al giudice dell’appello la dirimente questione, già oggetto della cognizione del primo giudice, della debenza o meno di una somma di denaro (puntualmente indicata nel quantum) a titolo di corrispettivo per la frequentazione ai corsi di specializzazione, questa corte, con la recente pronuncia n. 10813/011 (cui numerose altre conformi sono seguite) ha stabilito che il potere di (eventualmente diversa) qualificazione giuridica della domanda, nel caso di specie, resta integro in capo al giudice di appello, fermo il limite (rispettato in toto nel caso di specie) della non immutazione del petitum e della causa petendi.

A tale indirizzo il collegio intende senz’altro uniformarsi.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – omessa valutazione di un fatto controverso ai fini del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Ai fini della decisiva determinazione del monte ore annuo effettuato dagli specializzandi – tempo pieno o ridotto – e in specie le parole “preciso che per gli specializzandi che avevano iniziato la scuola prima del 1991 si applicarono nei fatti le direttive della nuova legge: non c’era infatti alcuna differenza, ai fini dell’attività di tirocinio, tra vecchi e nuovo specializzandi” sono certamente idonee a condurre ad una determinazione del tempo annuo di tirocinio pari a 1600 ore, equivalenti al tempo pieno, di talchè incorre nel vizio di motivazione il giudice che, al contrario, con motivazione carente e comunque illogica, le abbia ritenute del tutto generiche e non probanti.

Il motivo è fondato.

Il denunciato vizio di motivazione per carenza e illogicità del suo iter espositivo risulta sicuramente predicabile, nella specie, alla luce del contenuto della deposizione testimoniale puntualmente riportata in seno al motivo in esame, in parte qua, in ossequio al principio di autosufficienza. Non senza considerare, ad abundantiam, come questa corte regolatrice abbia già avuto modo di affermare, in più occasioni e di recente, il principio secondo il quale, in tema di riparto degli oneri probatori nella materia de qua agitur, non può trovare accoglimento la tesi propugnata nella sentenza oggi impugnata nella parte in cui ritiene gravante sul medico specializzando l’onere di provare le modalità di svolgimento dell’attività formativa in ottemperanza ai contenuti minimi self executing delle Direttive (concernenti, in particolare, l’accesso, la durata, il modo il luogo e i controlli della formazione specialistica, alla luce del secondo “considerando” della direttiva 75/363).

La giurisprudenza di questa corte regolatrice, difatti, afferma, da un canto (in consonanza con il dictum di cui a Cass. 6427/08), come l’impossibilità di frequentazione di una scuola di specializzazione in conformità della direttiva fosse conseguenza dell’inadempimento del legislatore italiano: non senza considerare, ancora, che la pronuncia poc’anzi ricordata (proprio al fine di ricondurre a diritto e a ragionevole equilibrio funzionale situazioni meritevoli di una disciplina sostanziale diacronicamente analoga) ha già avuto modo di precisare come la circostanza pacifica che i medici avessero, nel periodo di ritardata attuazione della direttiva, frequentato le scuole di specializzazione come allora organizzate lascia presumere, quantomeno in linea teorica, che essi le avrebbero frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie;

dall’altro, evidenzia (nella scia di quanto affermato da Cass. 488/09) che gli specializzandi non potevano in alcun modo ritenersi onerati della prova di aver rispettato tutti i requisiti richiesti, quoad tempus, dalla direttiva comunitaria durante il periodo di formazione, altre remunerazioni professionali ovvero di non essere titolare di altre borse di studio, trattandosi di circostanze eventualmente rilevanti a titolo di aliunde perceptum, con onere della prova a carico del soggetto inadempiente.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Il motivo risulta assorbito nell’accoglimento delle doglianze che precedono, come assorbito risulta ancora la quinta censura, concernente la disciplina delle spese di lite, che andranno rideterminate, anche con riferimento a quelle relative a questo giudizio di legittimità, da parte del giudice del rinvio.

Con riferimento al quantum debeatur – questione in ordine alla quale il giudice di rinvio è nuovamente chiamato a delibare – collegio ritiene di precisare quanto segue.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, di recente, come i criteri di calcolo delle somme dovute agli specializzandi non potrebbero in alcun modo e sotto alcun aspetto legittimamente commisurarsi all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel decreto del 1991 (e così come richiesta, illo tempore come ancor oggi, in sede di ricorso, dagli appellanti incidentali).

Va IN premessa osservato come la qualificazione dell’obbligazione statuale come “indennitaria” consegue ai reiterati dieta della Corte di giustizia, secondo la cui giurisprudenza l’obbligazione riparatoria dello Stato non deve necessariamente permearsi del requisito della colpa: onde l’attività ermeneutica di ricostruzione morfologica e funzionale, da parte dalle sezioni unite della Corte, di quella peculiare responsabilità, che, svincolata dai presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c., trova legittima collocazione nell’alveo della regula iuris di cui all’art. 1176.

L’obbligazione in parola si distingue, pertanto, da quella risarcitoria ex art. 2043, per la pecularità della sua fonte, al di là del suo contenuto.

Contenuto lato sensu risarcitorio, volta che (come affermato dalla stessa Corte di giustizia) l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di “riparare” il danno, ma a condizioni meno favorevoli di quelle che riguardino analoghi reclami di natura interna – e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento di tale “riparazione”, da adeguare al danno subito secondo criteri stabiliti dall’ordinamento interno.

Arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta “riparazione” e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c..

Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcitorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del “corrispettivo” vero e proprio di una attività “paralavorativa” prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991.

L’inizio della formazione specialistica in epoca anteriore al 1991 comporta, di converso, la oggettiva impredicabilità di un’equazione che si dipana attraverso la scansione diacronica “frequenza/tempo pieno/retribuzione/borsa di studio”, volta che una operazione in tal guisa concepita comporterebbe, nella sostanza, l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991, e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa “inconsapevolmente” (e involontariamente) retroattiva.

Il dictum delle sezioni unite di questa Corte in subiecta materia – Cass. 9147/09, ove si discorre di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato – è, di converso, quello secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

La “idonea compensazione” di cui discorrono le sezioni unite di questa corte, pertanto, deve rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce “della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile”; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano (il dolo/la colpa; la ingiustizia del danno inteso come condotta non iure del danneggiante) all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court sì come predicato dall’art. 2043 c.c. (risarcimento integrale il cui parametro oggettivo ben potrebbe essere, allora sì, l’intero importo previsto per le borse di studio riconosciute in epoca successiva al 1991); dall’altro ancora, alla impredicabilità di una identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, in un’orbita di pensiero strettamente giuslavoristica (quale quella disegnata dalla pronuncia 488/09 in tema rifiuto ingiustificato, da parte del datore di lavoro, di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, onde la di lui responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui sì è protratta l’inadempienza) e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

In tali sensi il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

Al giudice del rinvio, pertanto, è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto indennitario/(para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe già compiutamente e motivatamente enucleati, quanto all’applicazione della relativa regola equitativa, da questa corte con la sentenza n. 12408 del 2011 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà, pertanto, costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata entro i limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Palermo in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA