Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23565 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17054-2013 proposto da:

D.L.L., (OMISSIS), D.L.M. (OMISSIS), CORALLO SRL

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALTIERI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.CERACCHI

35, presso lo studio dell’avvocato BRUNO VELOTTI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

D.L.R., D.L.F., D.L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2751/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato ALTIERI Giorgio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito l’Avvocato VELOTTI Bruno, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.o., con atti di citazione del 29 giugno 1991 e 7 aprile 1995, successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina la madre R.F. e i fratelli D.L. ( L., R., M.) eredi legittimi del comune dante causa Di.Le.Fi. deceduto ab intestato in (OMISSIS) deducendo che, in data 29 novembre 1980 tra i fratelli e i genitori, si era costituita una società Corallo srl con sede in (OMISSIS) con quote di maggioranza intestati al padre e quote di minoranza intestate alla madre, all’istante e ai fratelli, che qualche anno prima di morire il padre aveva ceduto riservando a sè l’usufrutto, tutte le sue quote ad alcuni dei figli, giusta atti di vendita per scritture private del 18 settembre 1981, con firme autenticate da Notaio, che dette vendite dovevano ritenersi simulate, in quanto dissimulavano altrettante donazioni nulle per difetto di forma. Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse disposta l’apertura della successione di D.L.F. che venisse dichiarata la simulazione delle cessione di quote della società Corallo srl e che le stesse fossero ridotte, fino alla concorrenza della propria quota ereditaria, fosse disposta la divisione della massa ereditaria e venisse ordinato a chi e, come per legge, di esibire il rendiconto.

Si costituivano in giudizio i convenuti, nonchè la società Corallo S.r.l., deducendo l’infondatezza della domanda, essendo le cessioni avvenute regolarmente con il pagamento dell’intero prezzo convenuto.

Rimane contumace D.L.A..

Il giudizio veniva interrotto per la morte di R.F. e, successivamente, riassunto nei confronti di tutti i convenuti e tutti si costituivano ad eccezione di D.L.A., che continuava a restare contumace.

Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 201 del 2007, accoglieva la domanda attorea e dichiarata la simulazione, dichiarava nulle le stesse per mancanza di forma, accoglieva la domanda di riduzione e di divisione ereditaria, ma sul punto, rinviava al prosieguo del giudizio.

Proposto appello da D.L.L., D.L.M., d.L.R. e dalla società Corallo. Si costituivano D.L.O. e D.L.F. che si associavano ai motivi di gravame proposti dagli appellanti. D.L.A. continuava a restare contumace.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2751 del 2012 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di latina. Secondo la Corte distrettuale, i motivi di appello erano o inammissibili perchè formulati in modo generico oppure infondati perchè la valutazione del Tribunale di Latina era corretta e non erano state prospettate ragioni per modificare la sentenza impugnata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.L.L., D.L.M., la società Corallo srl., con un ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. D.L.O. ha resistito con controricorso. D.L.F., D.L.O., D.L.R., D.L.A. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso D.L.L., D.L.M., la società Corallo S.r.l.., lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 184 e dell’art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012). Secondo i ricorrenti, posto che il giudizio de quo (instaurato con atti di citazione del 20 giugno 1991 e del 7 aprile 1995), sarebbe disciplinato dalla normativa processuale vigente prima del 1990, ovvero, prima della riforma attuata con la L. n. 353 del 1990, entrata in vigore il 30 aprile 1995, e, dunque, dalla normativa che consentiva alle parti processuali di proporre in appello nuovi mezzi di prova, nuove domande e nuove eccezioni, avrebbe errato la Corte distrettuale nell’avere omesso la decisione circa la richiesta degli attuali ricorrenti di ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado. Piuttosto, gli attuali ricorrenti avevano chiesto che venisse ammessa la prova testimoniale (di cui viene riportato il capitolato) con i testi R.I., R.E. e P.R.. Le suddette testimonianze, ove ammesse, avrebbero confermato l’effettivo pagamento del corrispettivo delle compravendite contestate nonchè i reali motivi che indussero D.L.O. a dare avvio al presente giudizio.

1.1. = Il motivo è infondato perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come chiariscono gli stessi ricorrenti la richiesta della prova testimoniale, in appello, in verità non era nuova, ma si trattava di una prova testimoniale che il Tribunale aveva rigettato, specificando, che la prova richiesta era irrilevante perchè non vertente sul tema probatorio della causa. Ora se è vero che in forza della normativa previgente la riforma del processo attuata con la L. n. 353 del 1990 era possibile introdurre in appello nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova, tuttavia, nel caso specifico non si chiedeva l’introduzione di nuovi mezzi di prova ma l’introduzione di un mezzo di prova che era stato rigettato dal Tribunale. Sicchè, se il mezzo di prova richiesto in fase di appello era stato rigettato dal Tribunale, correttamente, la Corte di Appello, ha ritenuto che gli attuali ricorrenti (allora appellanti) avrebbero dovuto impugnare la statuizione del Tribunale con la quale aveva rigettato la richiesta della prova testimoniale, specificando quale errore avrebbe commesso il Tribunale nell’esclusione della prova dedotta e, comunque, la rilevanza potenziale della prova nell’economia della decisione di primo grado.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2735,2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012). Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello, nonostante l’articolato e specifica doglianza formulata dalle appellanti in merito alla prove testimoniali e alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo da D.L.R., avrebbe confermato la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che dalle prove non risultava che vi fosse stato un passaggio di denaro per le vendite di cui si dice, senza però spiegare i motivi di tale valutazione, e senza tener conto del fatto che, in ogni caso, se pure di confessione stragiudiziale avrebbe potuto parlarsi essa avrebbe potuto essere riferita al solo D.L.R. con esclusione di tutti gli altri convenuti ai quali non avrebbe potuto attribuirsi nessuna ammissione. A sua volta, la Corte distrettuale ha confermato la valutazione di inattendibilità della testimonianza di Pi.Ri., perchè plausibilmente sarebbe stato quantomeno necessario che venisse indicato un intermediario finanziario, considerata la cifra considerevole di cui si parla, senza fornire una motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria e non considerando che all’epoca cui risalgono i fatti non poteva considerarsi prassi il ricorso all’opera di intermediari finanziari specie, soprattutto, per cifre tutto sommato modeste.

2.1.= Il motivo è infondato.

Il ricorrente non ha tenuto conto che, com’è noto, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e, non direttamente, dalla materia controversa nella sua interezza, e trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa. Va, altresì, precisato, che, pur se per effetto dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’art. 65 Ord. giud. si esercita, comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che, ad esso e solo ad esso, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14; 22146/14; 20322/05). Comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale. Si afferma, così, che il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. E questo perchè, come abitualmente si afferma, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”. (20012/14; 18074/14; 91/14).

Ora, con riguardo alle doglianze che la parte solleva relativamente alla sentenza impugnata, esse si sostanziano nel richiedere al giudice di legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto, intendendo per vero sottoporre le prove testimoniali nonchè il rilievo probatorio della confessione stragiudiziale di D.L.R. resa a terzi ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dai primi giudici una più consona alle proprie concrete aspirazioni. Piuttosto, come ha evidenziato la Corte distrettuale ” i testi (….) sono precisi e concordi nel riportare la confessione di D.L.R., nè dalla loro deposizione traluce quel complotto di cui si lamentano gli appellanti. (…) esiste, comunque, un elemento che appare confortare in maniera dirimente, tale confessione stragiudiziale. Il valore di queste quote era di svariate decine di milioni, somme assai consistenti all’epoca (e anche ora), tuttavia, non esiste una sola traccia scritta (quietanze assegni bancari bonifici, ecc.) e per tutti gli acquirenti che attestano il pagamento del prezzo di queste notevoli somme (…)”.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che il Tribunale avesse rigettato implicitamente la domanda con la quale gli appellanti (attuali ricorrenti) avevano chiesto, in via subordinata, di accertare e dichiarare che gli atti di donazioni non fossero nulli per mancanza di forma, ma validi quali donazioni indirette, perchè non ha tenuto conto che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul punto

3.1.=. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. La Corte distrettuale, non solo ha ritenuto che il Tribunale avesse indirettamente rigettato la domanda relativa alla richiesta subordinata di dichiarare le relative donazioni quali donazioni dirette, ma ha, anche, specificato che comunque l’appellante nulla aveva detto in ordine all’eventuale configurabilità dei presupposti di diritto e delle circostanze di fatto di una donazione indiretta, limitandosi apoditticamente la sussistenza, e questa seconda affermazione non sembra sia stata censurata e per se sola può rappresentare la ragione sufficiente a giustificare il rigetto del relativo motivo.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e dell’art. 342 c.p.c. nonchè degli artt. 456,457,566 e 581 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il motivo di appello con il quale gli appellanti (attuali ricorrenti) si erano lamentati che il Tribunale avesse dichiarato l’apertura della successione di Di.Le.Fi. a favore dei figli ciascuno in parti uguali, stante l’avvenuto decesso della loro madre R.F. senza però che nessuno avesse richiesto l’apertura della successione di quest’ultima. Ma la Corte distrettuale avrebbe errato, anche, nel ritenere infondato lo stesso motivo di appello appena richiamato ritenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a statuire sulla successione di Di.Le.Fi. mentre in relazione a L.R.F. deceduta in corso di causa si sarebbe limitata a prendere atto della sua morte per determinare i di lei successori e nelle quote di legge ai sensi dell’art. 566 c.c. perchè non avrebbe tenuto conto che non era stato accertato se non vi fosse un testamento e, comunque, senza aver piena contezza della situazione successoria.

4.1.= Il motivo è inammissibile per genericità perchè i ricorrenti non specificano, neppure in questa sede, le ragioni per le quali nel caso concreto non avrebbe dovuto trovare applicazione normativa di cui all’art. 566 c.c.. Piuttosto la Corte distrettuale ha posto a fondamento dell’ affermazione secondo la quale “(….) la sentenza impugnata (…..) nei confronti di Filomena La Rocca si limita a prendere atto della sua morte per determinare i di lei successori e nelle quote di legge ai sensi dell’art. 566 c.c.), la pagina 4 della comparsa di costituzione e di risposta di D.L.O. e, in buona sostanza, l’accertamento che nel caso avrebbe trovato applicazione la normativa di cui all’art. 566 c.c..

5.= Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile e/o comunque infondato il motivo di appello con il quale veniva censurata la riunione disposta dal Tribunale dei due giudizi perchè nella prima citazione era assente la domanda di riduzione introdotta solo con la seconda citazione, con la conseguenza che era mancata la decisione obbligatoriamente distinta per ciascuna delle due causa, per la diversità del petitum e della causa petendi dell’una e dell’altra domanda. La Corte distrettuale, per altro, non avrebbe tenuto conto che almeno per la prima citazione andava esclusa l’ammissibilità della prova testimoniale a norma dell’art. 1417 c.c., dal quale si evince che, quando la simulazione assoluta viene dedotta dalle parti (e l’attrice quale erede non era terza rispetto al negozio ritenuto simulato), non è consentito il ricorso alla prova per testi, nè a quella per presunzioni. L’erronea riunione dei due giudizi ha determinato un’indebita trattazione congiunta delle due cause con la errata conseguenza che, per entrambe, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall’attrice.

5.1.= Il motivo è infondato. Il ricorrente non tiene conto che, a prescindere dalla riunione, era stata proposta, legittimamente, una seconda domanda e rispetto a questa risultava legittima la richiesta di prova testimoniale. Correttamente, dunque, la Corte distrettuale, in merito al primo motivo di appello riproposto nel giudizio di cassazione con il motivo in esame, ha osservato che “(…)per altro, il motivo appare anche infondato posto che (…) i due giudizi riuniti presentano il medesimo petitum e la stessa causa petendi. d.L.O., erede legittimario, quindi terzo, propone, infatti, oltre all’azione di simulazione, la domanda di riduzione delle donazioni dissimulate e la nullità delle donazioni stesse per difetto di forma (quindi senza limitazione di prova testimoniale e per presunzioni: Cass. 28 ottobre 2004 n. 20868) (…..)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge, da atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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