Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23564 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 18/11/2016), n.23564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14038-2014 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in

opposizione introduttivo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che chiede visti gli artt. 42 e 47 c.p.c. che la Corte di

Cassazione in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la

competenza del Tribunale di Viterbo;

avverso l’ordinanza n. R.G.1230-1/13 del TRIBUNALE di VITERBO del

14/04/2014, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, avverso l’ordinanza del 14 aprile 2014 del Tribunale di Viterbo che ha declinato la propria competenza a conoscere dell’opposizione all’esecuzione proposta avverso provvedimento di fermo amministrativo di veicolo alla stessa irrogata in relazione a violazione del Codice della Strada, in favore del Giudice di pace territorialmente competente.

Con requisitoria scritta del 02.12.2014 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Viterbo.

Fissata udienza camerale il 09.04.2015, con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2015 il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo in esito alla definizione della questione sottoposta alle Sezioni Unite con ordinanza n. 22240 del 2014.

In prossimità dell’udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, commi 1 e 2, nel testo anteriore alla riforma D.L. n. 69 del 2013, ex art. 52 nonchè dell’art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, dell’art. 617 c.p.c.e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 3 per avere il giudice a quo ritenuto che atteggiandosi il provvedimento amministrativo di fermo come misura cautelare provvisoria, lo stesso è censurabile avanti al giudice del tributo ovvero – se trattasi di sanzione – ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, senza tenere in alcun conto la giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento di fermo si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, essendo a questa funzionale, con la conseguenza che la tutela è esperibile avanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, a meno che non si tratti di credito di natura tributaria, non ricorrente nella specie (trattandosi di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada).

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ricostruito il fermo (quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato) in termini di misura alternativa alla esecuzione, concludendo che trattandosi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione, “essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria”.

Questa la prospettiva di qualificazione che alla controversia di opposizione al fermo amministrativo hanno dato le Sezioni Unite con la ordinanza n. 15354 del 2015: è palese che così qualificata la controversia oggetto di regolamento appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace di Viterbo, giacchè in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 e della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso) gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, atteso che l’assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (cfr Cass. n. 21194 del 2011).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto l’intimata Equitalia non ha svolto una qualsiasi attività processuale in questa sede.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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