Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23563 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 18/11/2016), n.23563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg 24715-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

135, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CASSIANI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO TERENZI, giusta delega in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

Sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, in

persona del Dott. SERGIO DEL CORE, il quale chiede dichiararsi

inammissibile il ricorso proposto dal P.;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di URBINO, depositata il

09/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che con citazione notificata il 21.12.2012 P.G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suo confronti dal Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, per il pagamento in favore di S.F. della somma di Euro 10.600,30, quale residuo corrispettivo di prestazioni di collaborazione professionale in virtù di un contratto stipulato nel 2005; che l’opponente, oltre a contestare la competenza del giudice pesarese, chiedeva la condanna dello S., cui addebitava lo sviamento di clientela, al risarcimento dei danni;

che con citazione notificata il 10.7.2013 lo stesso P.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Urbino S.F., affinchè fosse condannato, previo accertamento dell’inesistenza di ogni suo credito, al risarcimento dei danni da sviamento di clientela;

che avverso detta ordinanza P.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza;

che successivamente P.G. si opponeva ad altro decreto ingiuntivo emesso sempre dalla sezione distaccata di Fano, notificatogli da S.F. per la somma di Euro 6.096,73, quale ulteriore corrispettivo derivante dal ridetto rapporto contrattuale;

che il relativo giudizio era sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Urbino;che, invece, quest’ultimo Tribunale, provvedendo sull’eccezione dello S., con ordinanza del 9.8.2014 dichiarava la litispendenza tra le prime due cause, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1, e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo;

che avverso detta ordinanza P.G. propone istanza per regolamento necessario di competenza; a sostegno del quale, la non coincidenza a) della causa petendi delle rispettive domande, quella di opposizione al primo decreto ingiuntivo riguardando l’accertamento negativo della pretesa ivi azionata dallo S., quella di accertamento negativo proposta davanti al Tribunale di Urbino, avendo invece un oggetto di più ampio, concernente l’intero rapporto contrattuale; b) del petitum, in quanto, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il P. aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dello S. al risarcimento dei danni, quantificati in 40.000,00 quelli per lucro cessante e in Euro 10.000,00 quelli arrecati all’immagine professionale, i danni pretesi dal medesimo P. nella causa da lui introdotta innanzi al Tribunale di Urbino ammontano a 330.000,00 per lucro cessante e danno emergente (nulla più essendo chiesto per il pregiudizio all’immagine professionale);

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

che il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 1 ed ha chiesto il rigetto dell’istanza. “(I)ncontroverso”, ha ritenuto il P.G., “che nella causa avviata davanti al giudice urbinate l’oggetto dell’accertamento e della condanna ivi richiesti riguarda gli identici fatti costitutivi della domanda riconvenzionale avanzata con la citazione in opposizione al decreto monitorio davanti al tribunale pesarese, differenziandosi la domanda rispetto a quest’ultima solo per una ipotizzata “allo stato” maggiore misura del medesimo danno, ne deriva (…) che bene è stato ravvisato nella specie l’istituto della litispendenza”; ritenuto che il ricorso sia infondato, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dal P.G. e dal giudice a quo, e che impongono l’esercizio del potere correttivo di cui all’art. 384 c.p.c., u.c.;

che, infatti, si ha la continenza quando tra due cause, aventi identità di soggetti o di causa petendi vi sia differenza quantitativa, nel senso che il petitum di una di esse sia più esteso, così da comprendere, con rapporto da contenente a contenuto, la pretesa che forma oggetto dell’altra; si ha, invece, la litispendenza quando, oltre all’identità dei soggetti e della causa petendi, vi sia identità assoluta del petitum, non solo qualitativa, ma anche quantitativa (Cass. n. 2686/68);

che, inoltre, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di petilum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi (cfr. Cass. n. 15532/11, che prosegue illustrando anche la diversa ipotesi di c.d. continenza per specularità);

che, pertanto, si ha continenza anche quando – identiche le parti – le due cause presentino causae petendi e perita tra loro differenziabili tra loro solo quantitativamente;

che, in via d’ulteriore specificazione, va poi osservato che le causae petendi sono in relazione di contenuto a contenente anche allorchè si basino su obbligazioni che sono generate dalla medesima fonte contrattuale o extracontrattuale, indipendentemente dal frazionamento del correlativo credito azionato;

che traslando alla fattispecie le considerazioni su svolte, si ricava che tra le due cause in questione – quella definita con l’ordinanza oggetto di regolamento e quella di opposizione al primo decreto ingiuntivo – interceda un nesso di continenza, sotto il duplice profilo del petitum e della causa petendi;

che, infatti, il primo è nelle due cause diverso solo per l’ammontare domandato dall’odierno ricorrente a titolo di risarcimento del danno; la seconda si distingue unicamente per l’ampiezza dell’accertamento negativo richiesto, involgente ora i soli crediti azionati in via monitoria ora tutti quelli derivabili in favore della parte odierna intimata sulla base del contratto di collaborazione professionale stipulato fra le parti;

che, pertanto, il ricorso per regolamento va respinto, confermandosi l’affermata competenza del Tribunale di Pesaro per ragioni (non di litispendenza, ma) di continenza, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. cpv., atteso che quest’ultimo foro è competente per funzione relativamente alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e per territorio e valore per quella di accertamento delle rispettive ragioni delle parti ( S.F. risiede, come emerge dallo stesso ricorso, in Fano);

che, di riflesso, va fissato alle parti il termine di riassunzione di cui in dispositivo, giacchè la continenza, a differenza della litispendenza, non si risolve nella soppressione di una delle due cause ma nella loro riunione davanti al giudice competente per entrambe;

che infine va dichiarato inammissibile il secondo ricorso che, sempre nelle forme di cui all’art. 42 c.p.c., P.G. ha proposto contro il provvedimento di correzione della medesima ordinanza già impugnata con regolamento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, innanzi al quale rimette le parti, con termine di gg. 60 per la riassunzione. Dichiara inammissibile il secondo ricorso in ordine di tempo proposto da P.G. contro la medesima ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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