Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23563 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20560/2009 proposto da:

A.N.A.S S.P.A. (OMISSIS), in persona del Capo dell’Ufficio

Legale AVV. P.G.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MAIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARAMUZZINO PASQUALINO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato IMPARATO DARIO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1238/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/10/2008, R.G.N. 1721/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato PIERA’ MASTRANGELI per delega;

udito l’Avvocato LUCIA SCALONE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono cosi ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Il giorno 14 novembre 2000 L.F., percorrendo, alla guida del proprio motociclo, la Strada Statale Aurelia, venne colpito, in località (OMISSIS), da massi di origine franosa staccatisi da un terreno adiacente.

Il L. convenne quindi in giudizio B.C., proprietaria del fondo interessato dagli smottamenti, nonchè l’ANAS, chiedendo di essere dagli stessi risarcito dei danni subiti.

I convenuti, costituitisi, contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza del 1 febbraio 2005 il Tribunale di Sanremo – sezione distaccata di (OMISSIS) -, per quanto qui interessa, dichiarò la concorrente responsabilità della B. e dell’ANAS nella produzione del sinistro, nella misura, rispettivamente, del 40 e del 60 per cento.

Il gravame principale dell’ANAS e quello incidentale della B. sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Genova in data 31 ottobre 2008.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte l’ANAS, formulando quattro motivi, illustrati. anche da memoria, e notificando l’atto a L.F. e a B.C..

Solo il primo ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva ha svolto l’altra intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè artt. 14, 30 e 31 C.d.S..

Le critiche si appuntano contro l’affermazione del giudice di merito secondo cui la condotta dell’ANAS sarebbe censurabile e sotto il profilo della mancata collocazione di segnali di pericolo, e sotto quello della mancata realizzazione di idonee opere protettive e di contenimento, in violazione non solo del generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., ma di specifiche norme di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 30, nonchè dell’art. 14 C.d.S., D.P.R. n. 1126 del 1981, art. 8, lett. b) e d), e D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2.

Sostiene l’esponente che, in base alle disposizioni testè richiamate e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (confr.

Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13087), mentre grava sull’ente proprietario della strada l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della stessa e delle relative pertinenze, pertiene ai proprietari dei fondi adiacenti il mantenimento delle ripe al fine di impedire il prodursi di fenomeni franosi. Ribadisce quindi che il proprietario della strada non è obbligato nè a vigilare anche sulle zone circostanti alla stessa, nè ad assumere iniziative al fine di prevenire pericoli derivanti dalla condotta contra legem dei proprietari dei fondi sovrastanti, mentre le scelte in ordine alle modalità di manutenzione e di gestione della sede viaria sono rimesse a sue insindacabili valutazioni discrezionali.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente ANAS deduce violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 31, e art. 2051 c.c., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume che la decisione impugnata non solo violerebbe il disposto del menzionato art. 31 C.d.S., ma contraddittoriamente ravviserebbe una concorrente responsabilità a suo carico per la mancata realizzazione di opere di sostegno, pur riconoscendo che obbligata ad effettuarle è soltanto il proprietario del fondo.

1.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2043 c.c., e vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati dall’attore e le omissioni imputate all’ANAS. Secondo l’esponente l’antecedente causale del sinistro andrebbe individuato nella sola condotta omissiva del proprietario del fondo sovrastante, essendo l’evento lesivo conseguenza immediata e diretta della stessa.

1.4 Con il quarto mezzo, infine, l’impugnante deduce violazione dell’art. 2055 c.c., con riferimento alla operata graduazione delle concorrenti responsabilità dell’ANAS e della B. nella produzione dell’incidente, laddove le condotte omissive avrebbero inciso in pari modo nella causazione dell’evento.

2 Va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura la quale, in quanto contenente la generica delega a rappresentare e difendere la parte in qualsiasi stato e grado del presente giudizio e in quanto priva di data, sarebbe, secondo la ricorrente, carente del requisito di specialità, segnatamente richiesto dall’art. 365 c.p.c.. L’eccezione è infondata. Questa Corte ha ripetutamente statuito che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso o del controricorso rispetta, per sua natura, il predetto requisito, anche in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale l’impugnazione è rivolta, atteso che la specialità della procura è con certezza desumibile dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso. Ne deriva che è irrilevante sia l’assenza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità, sia l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito (confr. Cass. civ. 17 febbraio 2009, n. 26504;

Cass. civ. 9 maggio 2007, n. 10539; Cass. civ. 9 marzo 2005, n. 5168). A ciò aggiungasi che, trattandosi di procura apposta a margine del controricorso, deve ritenersi altresì irrilevante la mancata indicazione della data in cui essa è stata rilasciata: se è vero, infatti, che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso e del controricorso, la procura deve essere conferita in data successiva al provvedimento che si impugna e anteriormente alla notifica del ricorso o del controricorso medesimo, a meno che non risulti, in concreto, che il mandato sia stato rilasciato in bianco prima della pubblicazione del provvedimento impugnato, può presumersi la contestualità della procura all’atto per il quale è stata conferita, mentre l’anteriorità rispetto alla notificazione dello stesso è ragionevolmente desumibile anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci come la riproduzione della procura a ricorrere per cassazione – o a resistere nel relativo giudizio – a margine della copia notificata (confr. Cass. civ. 16 marzo 2007, n. 6301).

3 Tanto premesso e precisato, i motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati.

Le critiche in essi formulate – e segnatamente quelle svolte nei primi tre mezzi – ruotano intorno a un unico nucleo argomentativo, che può essere così schematizzato: a) la vigilanza e la manutenzione delle zone adiacenti alla sede viaria spetta esclusivamente a chi ne è proprietario; b) la condotta omissiva del proprietario del fondo sovrastante, in quanto causa esclusiva dell’evento lesivo, esclude che di questo possa essere ritenuto responsabile l’ANAS; c) rientra nella discrezionalità del proprietario o concessionario della strada stabilire attraverso quali misure provvedere alla gestione e alla manutenzione della stessa, di talchè le relative scelte devono ritenersi insindacabili.

Trattasi di rilievi privi di pregio per le seguenti ragioni.

4 E’ anzitutto addirittura ovvio che il rispetto di norme di legge, regolamentari o tecniche, nonchè delle comuni regole di diligenza e prudenza segna il limite dell’agire discrezionale della Pubblica Amministrazione. Non a caso questa Corte ha ripetutamente affermato che la discrezionalità e la conseguente insindacabilità, da parte del giudice ordinario – dei criteri e dei mezzi con cui la stessa realizzi e mantenga un’opera pubblica, trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, tutte quelle prescrizioni, di talchè quando, dalla loro inosservanza, derivino danni a terzi, l’Ente ne risponde (confr. Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 907; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2566; Cass. civ. 9 ottobre 2003, n. 15061).

Le critiche dell’impugnante non colgono pertanto nel segno laddove predicano l’insindacabilità, da parte del giudice ordinario, dell’agire dell’ANAS in punto di gestione e di manutenzione delle strade che le sono affidate: quell’insindacabilità sussiste, per vero, se e fino al momento in cui non si verifichi un evento lesivo, perchè l’incisione di posizioni soggettive attive di terzi impone di effettuare tutte le verifiche necessarie a stabilire se vi siano danni imputabili a una condotta commissiva o omissiva del gestore e, conseguentemente, se lo stesso ne debba rispondere.

5 Quanto sin qui detto attiene, chiaramente, ai presidi generali offerti dal principio del neminem laedere, e cioè dall’art. 2043 c.c.. Ma il rapporto che lega la strada che fu teatro dell’evento lesivo e l’ANAS è tale che correttamente lo scrutinio in ordine alla responsabilità dell’Ente è stato dal giudice di merito condotto anche e soprattutto in base alla ben più stringente griglia offerta dall’art. 2051 c.c..

Proprio ragionando con riferimento a una fattispecie in cui, a causa di una frana staccatasi dalla parete rocciosa collocata a monte di una strada pubblica, un automobilista che vi stava transitando, colpito da un masso, aveva perso la vita, questa Corte ha avuto modo di precisare che:

a) per le strade aperte al traffico, l’ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apporti cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode;

b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;

c) l’ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c.;

d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (confr. Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308);

e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato.

6 Sennonchè, pacifico che nella specie il giudice di merito ha ampiamente motivato in ordine al verificarsi, nei giorni precedenti l’incidente, di smottamenti che avrebbero dovuto allertare i controlli dell’Ente e sollecitare l’adozione di misure di salvaguardia dell’incolumità degli utenti, ciò che in questa sede l’ANAS viene a sostenere è che, incombendo sul proprietario del fondo adiacente alla sede stradale l’obbligo di manutenzione delle ripe, essa non potrebbe essere chiamata a rispondere di un fenomeno che proprio lì aveva avuto origine e che quindi altri aveva il compito di prevenire e impedire. Trattasi di argomentazioni suggestive, ma, in realtà, fuorvianti e inconsistenti.

E’ sufficiente considerare, a confutazione delle stesse, che, essendo funzione primaria dell’ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) e spettando all’ANAS, tra l’altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del quale segnatamente si occupano il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 30 e 31. Sta di fatto che l’Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati – i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio.

Tale prospettiva disvela l’assoluta inconsistenza dell’assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilità del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l’ANAS doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici. Per quanto sin qui detto, invero, l’inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada, non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell’area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere – e caddero infatti – mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testè specificato, costituisce uno dei compiti primari dell’ANAS. 7 Infine la valutazione dell’incidenza percentuale delle colpe, rispettivamente, del proprietario della strada e del proprietario del suolo, costituisce valutazione di stretto merito, la cui congruità neppure risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata, di talchè il motivo con il quale se ne sostiene l’irragionevolezza prospetta una questione nuova, come tale inammissibile. Il ricorso è respinto.

Segue la condanna della ricorrente ANAS al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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