Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23563 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23563

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9336-2014 proposto da:

A.E., P.L. e C.A., nella qualità di ex

soci della S.N.C. EMIC, cancellata dal registro delle imprese in

data (OMISSIS), ed A.E., anche nella qualità di legale

rappresentante della stessa EMIC, elettivamente domiciliati a Roma,

Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’Avvocato

FRANCESCO FALVO D’URSO e rappresentata e difesa dall’Avvocato

RAFFAELE GIAMMARINO, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.R.L. HURNER ITALIA, elettivamente domiciliata a Roma, vicolo

Orbitelli, n. 31, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE CLEMENTE e

rappresentata e difesa dall’Avvocato ELIO LUIGI EZIO MENDILLO, per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2013 della, CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28.3/14.11/2013, n. 793, pronunciando sull’appello proposto dalla s.r.l. Hurner Italia nei confronti della s.n.c. EMIC, ha, in riforma della sentenza appellata, tra l’altro condannato quest’ultima a restituire alla società appellante la somma di Euro 27.311,00, pagata in esecuzione della sentenza del tribunale, pronunciata il 24.1/9.2/2009, così respingendo la domanda con la quale la s.n.c. EMIC aveva, nel 1987, richiesto, in via ingiuntiva, la condanna della Hurner Italia al pagamento della somma di Lire 13.770.880, per lavori eseguiti ad Ascoli Piceno.

A.E., P.L. e C.A., nella qualità di ex soci della s.n.c. EMIC, cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS), ed A.E., anche nella qualità di legale rappresentante della stessa EMIC, con ricorso notificato in data 4/4/2014 e depositato in data 22/4/2014, hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza della corte d’appello, affidandolo a quattro motivi.

Resiste la s.r.l. Hurner Italia con controricorso notificato il 13/5/2014 e depositato il 23/5/2014.

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 12/6/2017, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti, in data 30/6/2017, hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La memoria che i ricorrenti hanno depositato in data 30/6/2017 non rispetta il termine di dieci prima dell’adunanza stabilito dall’art. 380 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, degli artt. 75 e 110 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto, in data 9/6/2009, nei confronti della s.n.c. EMIC, già cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS) e, come tale, già estinta.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,163,164 e 342 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello sebbene il relativo atto sia stato proposto, come eccepito nel relativo giudizio, nei confronti non della s.n.c. EMIC, che aveva richiesto il decreto ingiuntivo, poi opposto, ma della EMIC di A.E. e senza indicare il relativo titolare.

4. Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,145,160,163 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante che lo stesso, come eccepito nel relativo giudizio, sia stato proposto senza indicare il legale rappresentante della persona giuridica convenuta in giudizio.

5. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2456 e 2949 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata rilevando che il diritto vantato dalla Hurner nei confronti della EMIC e dei suoi soci risulta prescritto: a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, la Hurner, entro i successivi dieci anni, avrebbe dovuto far valere le sue pretese nei confronti degli ex soci della stessa.

6. Il primo motivo è infondato. Premesso che la sentenza della corte d’appello è stata dichiaratamente pronunciata nei confronti della s.n.c. EMIC e che tale società, come emerge dalla visura camerale allegata al ricorso, è stata cancellata dal registro delle imprese, a seguito di scioglimento senza liquidazione, in data (OMISSIS), si tratta si stabilire quali siano gli effetti che, in ipotesi, la sua estinzione ha determinato sull’atto con il quale, in data 8/6/2009, la s.r.l. Hurner Italia ha proposto, nei suoi confronti, appello avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Ascoli Piceno in data 24/1/2009, e, quindi, sul relativo giudizio e sulla sentenza che l’ha definito.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6070/2013, hanno, come è noto, stabilito il principio per cui, in caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un “meccanismo di tipo successorio”, in virtù del quale:

a) sul piano sostanziale, l’obbligazione della società non si estingue, poichè ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, mentre i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;

b) sul piano processuale, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina (salva la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L.Fall. art. 10) un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; se, però, l’evento non è stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (conf. Cass. n. 21517/2013, Cass. n. 6468/2014; Cass. n. 9828/2015).

Le medesime conclusioni valgono nel caso in cui la società estinta abbia assunto le forme della società di persone.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 4060/2010, hanno affermato il principio per cui “in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore” (conf. Cass. n. 9032/2010; Cass. n. 20878/2010; Cass. n. 26196/2016, in motiv.).

Ne consegue che anche per tali società “l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità” (Cass. n. 26196/2016, in motiv.), nello stesso modo in cui, ove la società si estingua a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, la perdita della capacità processuale, che ne deriva, impone il ricorso per cassazione, al pari della relativa procura speciale, provenga, come è accaduto nella specie, dai soci (Cass. n. 15177/2016).

Il rigore della regola sull’estinzione, per come dunque intermediato dal meccanismo successorio quanto ai rapporti pendenti e dalle conseguenti prerogative processuali conferite ai soci della società estinta (e corrispondenti oneri in capo alle controparti della società), ha rinvenuto, tuttavia, un’attenuazione, in chiave di esclusione di ogni automatismo, che appare rilevante per la vicenda in esame.

Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza n. 15295/2014, hanno statuito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (conf. Cass. n. 710/2016; Cass. n. 15177/2016, in motiv.).

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (ovvero i soci successori della società estinta: Cass. n. 23141/2014) ovvero se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, ovvero se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4, (Cass. n. 710/2016; Cass. n. 15177/2016 in motiv.).

Ne deriva, per che rileva ai fini in esame, che è senz’altro ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, ovvero alla società cancellata, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (Cass. n. 15724/2015; Cass. n. 26495/2014; Cass. n. 15177/2016, in motiv.).

Nel caso di specie, come detto, la sentenza impugnata è stata pronunciata, su appello proposto con atto del 8/6/2009, nei confronti della s.n.c. EMIC, sebbene quest’ultima fosse già stata cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS) e, quindi, come in precedenza visto, estinta: solo che, come emerge dagli atti, cui la Corte accede direttamente trattandosi di error in procedendo, l’appello è stato propos o a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, con atto notificato alla medesima società (come tale, infatti, la parte opposta è stata identificata dal tribunale), quale parte vittoriosa in primo grado, presso l’avv. Giammarino, procuratore domiciliatario della stessa, e, quindi, per quanto in precedenza rilevato, in modo senz’altro corretto.

Ne consegue che la sentenza della corte d’appello è stata correttamente pronunciata nei confronti della s.n.c. EMIC pur se la stessa era già stata cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta.

Peraltro, se, da un lato, è ammissibile che l’atto di impugnazione sia stato, all’epoca, notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla società cancellata, è, dall’altro lato, evidente come l’ultrattività del mandato non legittima il medesimo procuratore, pur quando la procura originariamente conferita fosse valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre ricorso per cassazione.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (Cass. SU n. 6070/2013), mentre è connaturato all’effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto, senza che di contro possa invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio: sia perchè quest’ultimo ovviamente presuppone che si agisca in nome del soggetto come se questo fosse ancora esistente e capace di stare in giudizio, senza far menzione dell’evento che ne ha determinato l’estinzione o la perdita della capacità di stare in giudizio, come invece è accaduto nel caso di specie, nel quale espressamente il ricorso è stato proposto dagli ex soci della società proprio in quanto cancellata e quindi estinta, sia e comunque perchè, come noto, la proposizione del ricorso per cassazione richiede apposita procura speciale (Cass. n. 15177/2016; Cass. n. 2444/2017).

Il ricorso proposto da A.E. nella dichiarata qualità di legale rappresentante della s.n.c. EMIC è, pertanto, inammissibile.

7. Il secondo motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, ha respinto l’eccezione sollevata dall’appellata di inammissibilità dell’appello in quanto asseritamente proposto nei confronti della EMIC di A.E., rilevando che, in realtà, il gravame era stato correttamente formulato nei confronti della EMIC s.n.c..

Ora, così facendo, la corte ha confermato la statuizione con la quale il tribunale, nel respingere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla opponente al decreto ingiuntivo, aveva, appunto, affermato che la EMIC di A.E., che aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, coincidesse, sul piano soggettivo, con la s.n.c. EMIC, che aveva emesso le fatture e, sulla base delle stesse, chiesto il decreto ingiuntivo.

Ne consegue che i ricorrenti, nella qualità di soci e successori della predetta società, non hanno, in realtà, alcun interesse a contestare, in parte qua, la sentenza impugnata la quale, in effetti, nell’affermare la coincidenza tra la EMIC e la s.n.c. EMIC (che i ricorrenti non hanno, come è ovvio, contestato), finisce, contemporaneamente, per affermare la corretta introduzione del giudizio d’appello ma anche la legittimazione attiva della società a chiedere ed ottenere, sulla base delle indicate fatture, il decreto ingiuntivo e, quindi, a resistere alla relativa opposizione.

8. Il rigetto del terzo motivo consegue al rigetto del secondo. Ed infatti, una volta stabilito che l’appello è stato introdotto nei confronti della s.n.c. EMIC, risulta oltremodo evidente l’assoluta irrilevanza, ai fini della corretta introduzione del giudizio di appello, di indicarne “il legale rappresentante”.

9. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. I ricorrenti, infatti, non hanno in alcun modo chiarito se e quando hanno sollevato, nel giudizio di merito, l’eccezione di prescrizione del diritto della Hurner alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso, tale diritto è sorto, in capo alla società appellante, solo con la sentenza con la quale, nel 2013, la corte d’appello, in riforma della sentenza del tribunale, ha condannato la s.n.c. EMIC a restituire alla Hurner Italia s.r.l. la somma di Euro 27.311,00, dalla stessa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo, a nulla, evidentemente, rilevando che la società debitrice si era, in quel momento, già estinta in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, la quale determina solo il trasferimento dell’obbligazione (restitutoria) della società ai suoi soci.

10. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

12. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da A.E. nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. EMIC; rigetta il ricorso proposto da A.E., P.L. e C.A., nella qualità di ex soci della predetta società, e li condanna, in solido, a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle SG nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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