Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23562 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11260-2014 proposto da:

F.M., (OMISSIS), C.V. (OMISSIS),

D.R.G. (OMISSIS), CA.GI. (OMISSIS), G.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, AL FORO TRAIANO, 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PALMA, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONA SCATOLA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 43/2011 R.G. del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

del 23/10/2013, depositato il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

rilevato che Ca.Gi., C.V., D.R.G., F.M., G.F. hanno proposto ricorso per cassazione del decreto del Tribunale di Torre Annunziata, depositato il 24 ottobre 2013, che ha rigettato la loro opposizione avverso il diniego di ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione del credito avente ad oggetto il pagamento del T.F.R.;

che la Curatela fallimentare non ha svolto difese;

che è stata depositata in Cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c., con proposta di rigetto del ricorso;

che, nelle more della odierna adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale dichiarano la loro sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla decisione, avendo ottenuto nel mese di marzo 2016 il riconoscimento da parte del Fondo di Garanzia delle somme richieste a titolo di TFR, come da comunicazioni INPS allegate alla memoria;

ritenuto pertanto che deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato;

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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