Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23561 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 18/11/2016), n.23561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11192-2014 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA GIERRE, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 60, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE BORDONI, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al presente atto;

– ricorrente –

contro

EWALS CARGO CARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. PORRO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FILIPPO BRUNO, giusta procura in

calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 928/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 11192/2014:

La Società Cooperativa Gierre (di qui in poi: la Società) veniva condannata dal Tribunale del Commercio di Turnhout (Anversa) a corrispondere una somma in favore di Ewals Cargo Care S.r.l. (di qui in poi: la Ewals), con sentenza del 3.09.2010, definitiva di due cause riunite.

La Ewals chiedeva e otteneva dalla Corte d’appello di Milano decreto (n. 377 del 2013) con cui la sentenza belga veniva dichiarata esecutiva.

Contro il decreto di esecutività ha proposto opposizione innanzi alla medesima Corte territoriale la Società; il Giudice di secondo grado respingeva l’opposizione, per l’effetto confermando il decreto di esecutività, con la sentenza n. 928 dei 2014, qui impugnata.

La decisione della Corte territoriale è oggetto del ricorso per cassazione della Società, che si articola in un unico motivo:

1. (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3) violazione di norme di diritto e, in particolare, della norma di cui al regolamento UE 44/2001, in specie gli artt. 53 e 54 medesimo Regolamento. Segnatamente, parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto emettere il decreto di esecutività perchè la Ewals non aveva prodotto prova alcuna della corretta notificazione alla Società degli atti introduttivi del indizio innanzi al Tribunale belga, e che le comunicazioni fossero avvenute in tempo utile da poter presentare le proprie difese; con la conseguenza che la sentenza reiettiva dell’opposizione meriterebbe di essere cassata perchè confliggente con norma del diritto dell’UE.

La Ewals ha notificato e depositato controricorso con cui contrasta la domanda della Società, chiedendone la reiezione.

Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, per quanto riguarda la mancata attestazione, da parte della Ewals, della data di notificazione degli atti introduttivi del giudizio (due procedimenti riuniti) innanzi all’Autorità straniera, se è vero (come pure afferma la Corte territoriale) che nell’allegato 5^ originariamente depositato dall’odierna resistente le date non comparivano, è pur vero che la stessa Società ha depositato, nel giudizio d’opposizione al decreto, copia conforme della sentenza del Tribunale belga, tradotta in italiano con perizia asseverata, dalla quale risultano con esattezza le date di notificazione degli atti introduttivi di quel processo.

Poi, per quanto concerne la doglianza secondo cui la Ewals non avrebbe comunque dimostrato che la notificazione era avvenuta in tempi utili a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della ricorrente, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, senza che tale passaggio della sentenza impugnata sia stato censurato o contestato in maniera specifica dalla Società, questa ha sollevato la relativa eccezione solo in sede di note difensive; per contro, nel ricorso introduttivo del giudizio d’opposizione, tale censura non era stata formulata, limitandosi la ricorrente, in quell’occasione, a denunciare che l’allegato 5^ originariamente depositato da Ewals non riportava la data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio innanzi all’Autorità straniera. Ma la censura è inammissibile anche per altra ragione: infatti la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) ha affermato che la congruità del termine a difesa è indirettamente confermata dalla costituzione in entrambi i giudizi della Compagnia di assicurazioni Italiana Assicurazioni Sp.A.; e tale statuizione della senttenza della Corte d’appello non è stata specificamente censurata dalla ricorrente, con la conseguenza che il motivo di ricorso è inammissibile perchè non censura entrambe le rationes decidendi su cui si fonda la decisione reiettiva della Corte territoriale (cfr., multis, Cass. civ. sez. un. n. 7931 del 2013).

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sul rigetto del ricorso.

Il collegio, constatato che è stato depositato un atto di rinuncia da parte ricorrente correttamente notificato a parte controricorrente, dispone l’estinzione del giudizio e condividendo i rilievi contenuti nella relazione depositata, applica il principio della soccombenza virtuale in ordine alle spese processuali, ponendole a carico della parte ricorrente.

PQM

La Corte dispone l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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