Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23561 del 09/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1709-2014 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE EX LEGE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 651/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. propone ricorso per cassazione contro D.V., che non resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna 14.5.2013, che ha dichiarato inammissibile e respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Parma, che, decidendo sulla sua opposizione a d.i. per l’importo di Euro 7172 in favore del D., con richiesta di risoluzione del contratto di appalto per avere quest’ultimo abbandonato il cantiere e di restituzione di euro 6600 oltre i danni, aveva revocato il d.i. rigettando la domanda di risoluzione e condannato l’opponente all’importo di Euro 4016 oltre iva sulla scorta della ctu, che aveva escluso incompletezza di lavori o danni.

L’appello era per la quasi totalità inammissibile e quanto alle spese infondato in mancanza delle indicazioni di specifiche ragioni in fatto ed in diritto per la riforma della sentenza mentre il primo giudice correttamente aveva recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti della ctu.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, difetto di motivazione, violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., e dell’art. 428 c.c., perchè i lavori non erano ultimati e presentavano vizi.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e degli artt. 61, 62, 91 e 196 c.p.c..

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vizi di motivazione e violazione dell’art. 1455 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 91 c.p.c..

Come dedotto, stando alla sentenza impugnata, l’appello era per la quasi totalità inammissibile e quanto alle spese infondato in mancanza delle indicazioni di specifiche ragioni in fatto ed in diritto per la riforma della sentenza mentre il primo giudice correttamente aveva recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti della ctu.

Rispetto a questa decisione le odierne plurime censure, che attengono a vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e di motivazione, contravvengono alla necessaria specificità dell’impugnazione e propongono un generico riesame del merito.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Si deducono sostanzialmente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove, meramente assertive.

In particolare non è ravvisabile una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).

In ogni caso, non si riportano compiutamente i motivi di appello per dimostrare la specificità delle censure e la sentenza ha statuito che il primo giudice aveva correttamente recepito per relationem le conclusioni ed i passi salienti della ctu, statuizione non congruamente censurata (Cass. 4.5.2009 n. 10222, Cass. 16.10.2013 n. 23530, Cass. 6.9.2007 n. 18688).

Le doglianze sono rivolte più alla sentenza di primo grado che non a quella di appello e non colgono la ratio decidendi.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso e senza versamento dell’ulteriore contributo unificato stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA