Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23560 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16234-2018 proposto da:

D.L.M., C.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato GIOVANNI TUFARIELLO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 9 preso

S.G.E.-STUDIO GIURIDICO ECONOMICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE SCALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3624/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel febbraio 2014, D.L.M. e C.C., la prima in proprio ed entrambi nella qualità di legali rappresentanti dell’allora figlia minore C.L., convenivano innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il Comune di Santa Maria C.V. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla D.L., conducente della vettura, e dalla C., terza trasportata, a causa di un sinistro stradale imputabile alla presenza di un avvallamento del manto stradale sconnesso, determinato dalla mancanza di un basalto della pavimentazione.

Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 797/2014, il Gdp adito dichiarava l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

2. Parti soccombenti impugnavano la decisione di prime cure, lamentandone la nullità, in quanto emessa senza preventivo invito o rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni; nel merito chiedeva l’accoglimento della domanda.

Con sentenza n. 3624 del 29 novembre 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il gravame in punto di nullità della sentenza, per violazione del diritto di difesa, decidendo nel merito; per contro, dichiarava l’infondatezza della pretesa risarcitoria, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’unico testimone escusso.

3. Avverso tale sentenza D.L.M. e C.L. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Entrambi le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con l’unico mezzo formulato, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo il giudicante erroneamente valutato il contenuto della prova documentale rappresentata dalla relazione di servizio dei Carabinieri.

Preme innanzitutto rilevare che il ricorso è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto e valutazione prova. Infatti i motivi sono volti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.

Ma è principio di questa Corte che la valutazione delle prove è attività discrezionale del giudice di merito, limitata esclusivamente in punto di motivazione; sicchè il giudicante può ritenere preminente l’uno piuttosto che l’altro elemento probatorio acquisito in giudizio, purchè motivi coerentemente il proprio assunto.

Tanto premesso, la sentenza qui impugnata è immune da vizi motivazionali, avendo il Tribunale dichiarato l’infondatezza della pretesa risarcitoria a fronte della mancata prova del fatto, avendo l’unico teste escusso reso dichiarazioni tra loro incongruenti al Giudice di Pace ed ai Carabinieri.

Inoltre il ricorso è formulato in maniera generica, sicchè non è dato cogliere nell’immediato le ragioni giuridiche poste a fondamento del decisum, e che costituiscono nel contempo oggetto di impugnazione in sede di legittimità.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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