Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23560 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6513-2014 proposto da:

LA FORMA SNC, G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

E FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE SFORZA,

rappresentati e difesi dagli avvocati SANDRO GALLESE, ALFREDO

RETICO, GUIDO PONZIANI;

– ricorrenti –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA

GRECIA 84, presso lo studio dell’avvocato DANILO D’ANGELO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE FARAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Sulmona dichiarava la risoluzione del contratto di appalto 14.6.1997 tra l’attore P.E. e Forma snc per grave inadempimento della società e la condannava a restituire all’attore Euro 40.375,31 oltre accessori e condannava i convenuti Forma e G. in solido ai danni in Euro 19.310,64 oltre accessori, rigettando le riconvenzionali e dichiarando risolto il contratto d’opera professionale intellettuale tra l’attore ed il G. per grave inadempimento di quest’ultimo.

Proposto appello dai convenuti, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza 19.12.2013, in parziale accoglimento, compensava le spese di primo grado tra G. e P., condannava la Forma a rimborsare al P. le spese del grado e compensava quelle tra P. e G..

Evidenziava la Corte territoriale che l’esposizione dei motivi di appello non conteneva una specifica censura ma si limitava ad asserire un vulnus metodologico consistente nell’aver pretermesso le critiche avanzate dai ctp al ctu con richiamo solo per relationem agli elaborati di parte.

Ricorrono Forma snc e G.M. con due motivi, resiste controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti denunciano, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione ad una massima riportata rilevando che la valutazione sul comportamento delle parti è stata demandata al ctu e che erano stati mossi specifici rilievi.

L’atto di appello non è stato correttamente valutato ed è stato travisato il principio espresso da Cass. 18674/2011.

Col secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello ha evidenziato che l’esposizione dei motivi di appello non conteneva una specifica censura ma si limitava ad asserire un vulnus metodologico consistente nell’aver pretermesso le critiche avanzate dai ctp al ctu con richiamo solo per relationem agli elaborati di parte senza neanche indicare per argomento o per pagina a quale passaggio critico si riferissero.

Questa complessiva ratio decidendi non risulta congruamente censurata e le due doglianze, che possono esaminarsi congiuntamente, propongono un generico riesame del merito precluso in questa sede mentre la sentenza impugnata si sottrae alle critiche formulate.

In particolare il primo motivo espone i motivi di appello a dimostrazione della loro specificità, ribadisce che erano stati formulati rilievi alla ctu ma non considera che nel giudizio di appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche mosse dalla parte al ctu non trasfuse in specifici motivi di impugnazione (Cass. 12.2.2013 n. 3302). Fa, poi, riferimento, a pagina trenta, ad un atto integrativo depositato in udienza con argomentazioni richiamate in conclusionale senza considerare che il diritto di impugnazione si consuma con i motivi specificati nell’atto di appello (Cass. 24.3.2006 n. 6630).

Il secondo motivo è apodittico, fa riferimenti parziali alle risultanze processuali e non si confronta con la ratio decidendi.

In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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