Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2356 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2356 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 5117-2015 proposto da:
GIABBANI ANNA BRUNA, GALLORINI GIANCARLO, GALLORINI
ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO
3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TEDESCO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLA CALUSSI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

NUOVA TIRRENA SPA, CASALE MASSIMO, BANELLI PATRIZIA;
– intimati

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/01/2018

consiglio

del

29/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

(

ANTONELLA PELLECCHIA;

Considerato che:
1. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze n.
88, del 21 gennaio 2014, che riformando la sentenza del giudice di
prime cure dichiarava l’inammissibilità della domanda di risarcimento
danni proposta da Andrea Gallorini e la domanda di manleva proposta
da Stefano Casale, veniva proposto ricorso per cassazione nell’interesse

questi ultimi genitori già esercenti la potestà sul figlio, all’epoca dei fatti
minore di età, Andrea Gallorini, sulla base di tre motivi di gravame. La
Nuova Tirrena, Massimo Casale e Patrizia Banelli, già esercenti la
potestà sul figlio Stefano, e Stefano Casale, non hanno svolto attività
difensiva.

Considerato che:
2. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al
ricorso da parte di Andrea Gallorini, Giancarlo Gallorini e Anna Bruna
Giabbani, ricorrenti principali;
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art.
390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese
processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma,
c.p.c.).

P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di
cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

3

di Andrea Gallorini, di Giancarlo Gambini e Anna Bruna Giabbani,

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del
citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

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