Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2356 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2209-2015 proposto da:

M.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE GIORDANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGET SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 941/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo,

disattesi i primi due motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La So.G.E.T. s.p.a., agente di riscossione dei tributi, ha notificato in data 18 maggio 2012 un atto di pignoramento presso terzi in danno di M.M. per l’importo di Euro 20.489,61 risultante da venticinque cartelle di pagamento. Il M. ha proposto opposizione all’esecuzione, in parziale accoglimento della quale, il Tribunale di Pescara, con sentenza del 9 gennaio 2014, ha dichiarato prescritto il credito del concessionario, limitatamente all’importo complessivo di Euro 7.188,52, condannando la So.G.E.T. s.p.a. a rifondere al M. la metà delle spese di lite.

Avverso tale decisione la So.G.E.T. s.p.a. ha proposto appello principale e il M. appello incidentale.

Con sentenza del 24 settembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, ha limitato l’incidenza della prescrizione al solo importo di Euro 301,82, per il resto riformando la decisione di primo grado. Inoltre, ha condannato il M. a pagare nove decimi delle spese del doppio grado di giudizio, nonchè dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Ricorre per cassazione il M., affidandosi a quattro motivi. La So.G.E.T. s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso il M. lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 2697 cod. civ., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e art. 26, comma 5, nonchè dell’art. 479 c.p.c., comma 1.

Deduce altresì l’insufficienza della motivazione; ma si tratta di vizio non più previsto dall’art. 360 cod. proc. civ. fra i motivi di ricorso e quindi inammissibile.

Restringendo dunque l’esame alla sola censura ammissibile, la stessa si sostanzia nella contestazione dell’efficacia probatoria degli estratti del ruolo e delle relate di notificazione delle cartelle di pagamento. In particolare, il M. ha dedotto, fin dal principio, il difetto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento e la mancata produzione in giudizio delle stesse. Egli sostiene che non costituiscano valido titolo equipollente gli estratti di ruolo asseverati dalla So.G.E.T. s.p.a., giacchè, a prescindere dalle capacità certificatorie del concessionario, l’estratto di ruolo non avrebbe l’ampiezza di contenuto della cartella esattoriale e non assolve alla funzione di intimare il pagamento al debitore. L’estratto di ruolo, dunque, non sarebbe idoneo a valere come titolo esecutivo.

In ogni caso, non vi sarebbe la prova che gli estratti di ruolo siano stati mai notificati al contribuente, non valendo a tal fine la produzione in copia semplice di una serie di avvisi di ricevimento non univocamente riferibili ad ognuna delle cartelle di pagamento.

1.2 – La censura è infondata.

Va premesso che la cartella di pagamento, secondo quanto prescritto dal relativo regolamento ministeriale, deve contenere l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. Sez. 3, n. 24235 del 2015, in motivazione). Nondimeno, è il ruolo esattoriale e non la cartella di pagamento – a costituire il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49).

Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella di pagamento. Esso, pertanto, non è una sintesi del ruolo esattoriale operata a discrezione dall’ente impositore, bensì l’attestazione dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (così Cass. Sez. 3, n. 11141 e n. 11142 del 2015, non massimate). L’estratto del ruolo contiene dunque tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.

Sulla base di tali premesse, non sussiste un onere, in capo all’agente di riscossione, di produrre in giudizio copia integrale della cartella di pagamento (Cass. Sez. 3 n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907). La cartella esattoriale, infatti, non va confusa con il titolo esecutivo. Essa non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. Sez. 3, n. 12888 del 2015, non massimata; nonchè Cass. Sez. 3, n. 24235 del 27/11/2015, in motivazione).

Consegue che la produzione dell’estratto di ruolo è idonea e sufficiente a dimostrare nel processo esecutivo l’entità e la natura del credito e il diritto-dovere dell’agente di riscossione di agire in esecutivis.

1.3 – Sulla base di tali premesse, questa Corte ha inoltre affermato, anche recentemente, che la prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Sez. 3, n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156; v. pure Cass. Sez. 3, n. 12411 del 16/06/2016, non massimata).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, osservando che sarebbe dovuto essere onere dell’opponente, per superare tale presunzione di conoscenza, specificare “di quali cartelle sarebbe stata omessa la prova della notifica”, giacchè “l’indicazione, contenuta nei ruoli, della data di notifica delle singole cartelle consente agevolmente di collegare ciascuno degli avvisi di ricevimento depositati dalla Soget alla relativa cartella”. Con la conseguenza che il motivo di gravame, prima ancora che infondato nel merito, è stato ritenuto inammissibile, ex art. 342 c.p.c., per genericità.

1.4 – Nè vale richiamare, in senso contrario, una sentenza di questa Corte in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare (Cass. Sez. 1, sentenza 04/10/2012, n. 16929), da cui sembrerebbe trarsi un principio contrario.

Infatti, la citata sentenza non contiene l’enunciazione di un principio di diritto: la decisione si conclude con una pronuncia d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perchè il ricorrente non avrebbe ben specificato, nè indicato di averlo fatto nei gradi di merito, per quale ordine di motivi l’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella; quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, il M. denuncia la violazione dell’art. 474 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. (violazione del diritto di difesa) per omessa specificazione delle singole aliquote degli interessi prese a base delle varie annualità.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto il tasso di interesse è stabilito per legge e la sua aliquota non deve essere indicata nella cartella di pagamento.

3. – Risulta invece fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il M. ripropone la questione della prescrizione dei crediti, già parzialmente accolta dal tribunale e invece negativamente valutata (tranne che per l’importo di Euro 301,82) dal giudice d’appello.

La corte territoriale ha escluso che la massima parte dei crediti della So.G.E.T. s.p.a. fosse prescritta, osservando che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento rende definitivo l’accertamento dei crediti ivi esposti, assorbendo l’eventuale prescrizione anteriormente maturata, con l’ulteriore effetto che, da lì in poi, la prescrizione è assoggettata al termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ..

Il ricorrente sostiene, invece, che alle cartelle di pagamento non sarebbe applicabile l’art. 2953 cod. civ., a mente del quale solo ed esclusivamente il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del diritto produce l’innalzamento del termine di prescrizione a dieci anni, nel caso in cui sia originariamente previsto un termine più breve. Tale effetto non potrebbe estendersi alla “irretrattabilità” della cartella di pagamento, che non è equiparabile alla sentenza di accertamento passata in giudicato, non possedendone nè la forma, nè la sostanza.

Invero, sulla questione controversa sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, affermando il principio secondo cui – sebbene la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce l’irretrattabilità del credito stesso – a ciò non segue anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale. La disposizione di cui all’art. 2953 cod. civ., infatti, è applicabile solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632).

Consegue che fra la notificazione della cartella di pagamento e quella dell’atto di pignoramento non deve decorrere il termine quinquennale introdotto dalla L. n. 335 del 1995 o, con riferimento ad alcuni dei crediti, quello ancora più breve di durata triennale.

Nella specie, invece, invoco la corte territoriale ha fatto applicazione del termine ordinario decennale. Consegue che la decisione deve essere cassata con rinvio affinchè il giudice di merito verifichi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione alla luce del principio di diritto sopra indicato.

4. – L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento della quarta censura, relativa alle spese processuali. Provvederà, infatti, il giudice di rinvio a provvedere sulle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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