Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2356 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4849-2007 proposto da:

BANCA PIACENZA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT.

14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MONTAGNA GIOVANNI, DAVERIO FABRIZIO,

giusta procura Notaio Vittorio Boscarelli del foro di Piacenza del

15/1/2007, rep. n. 67228;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29,

presso lo studio degli avvocati SALERNO GASPARE, ALLOCCA GIORGIO, che

lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato MANCINI DANIELE,

giusta delega in atti;

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato DENTE ALBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FORNASARI ENRICO, giusta delega in

atti;

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

297, presso lo studio dell’avvocato MONACO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESINI CARLO EMILIO,

ESINI PAOLO giusta delega in atti;

– controrIcorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/09/2006 R.G.N. 654/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato CARLO FERZI;

udito l’Avvocato DENTE ALBERTO (per V.S.);

udito l’Avvocato MANCINI DANIELE (per P.L.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.1/20.9.2006 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale di Piacenza il 17.6/7.7.2003, impugnata dalla Banca di Piacenza, che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di V.S., G.M., Gh.Gi.Pi. e P.L., per far dichiarare il diritto della Banca alla riservatezza sui dati inerenti la clientela di cui i convenuti erano venuti a conoscenza durante il pregresso rapporto di lavoro, con il conseguente ordine di non utilizzazione di tali dati ed informazioni e la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi posti dall’art. 2105 c.c., rilevando che tutti gli inadempimenti addebitati erano successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca di Piacenza con due motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso G.M., V.S. e P. L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che nessuna statuizione era stata adottata in ordine alla richiesta (di accertamento) avanzata dalla Banca al fine di rimuovere la situazione di incertezza circa il proprio diritto al segreto sui dati inerenti alla clientela, a fronte di un complesso di circostanze, ritualmente allegate, che davano dimostrazione della situazione di incertezza deliberatamente determinata dal comportamento dei convenuti.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente, prospettando violazione di legge (artt. 2105 e 2118 c.c., D.Lgs. n. 198 del 1996, art. 14, L. n. 547 del 1993, art. 4 nonchè della L. n. 675 del 1996) e vizio di motivazione, si duole che la corte territoriale aveva omesso di considerare che la Banca aveva prospettato che i dipendenti, prima della cessazione del loro rapporto di lavoro, avevano posto in essere comportamenti illeciti volti ad acquisire informazioni riservate; che aveva dedotto, come circostanza aggravante, che i dimissionari avevano violato l’obbligo di fedeltà anche nel periodo di preavviso; che non aveva avanzato alcuna domanda di concorrenza sleale; ed ancora, che immotivatamente era stata omessa la valutazione della documentazione prodotta ed esclusa la prova testimoniale ritualmente richiesta.

Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il quesito posto dall’Istituto (“Ove sia proposta una domanda di accertamento della sussistenza di un diritto e dell’obbligo del terzo di rispettarlo, il Giudice di merito può respingerla limitandosi ad addurre che il diritto oggetto di richiesta di accertamento non sarebbe stato violato?”) non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto, da un lato, non attinente con le ragioni espresse nell’articolazione del motivo, che si incentra essenzialmente sul vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., dall’altro generico, perchè inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione. A ciò si aggiunga che il motivo appare inammissibile anche sotto altro, ma collegato aspetto, dal momento che con lo stesso si denuncia contestualmente, e, quindi, contraddittoriamente, sia il vizio di omessa pronuncia che di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. E ciò sebbene il primo implichi la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, traducendosi in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; il secondo l’erroneo apprezzamento da parte del giudice di merito delle questioni prospettate dalla parte e dal primo esaminate, che va denunciato, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (per come è da costante insegnamento di questa Corte: v. ad es.

Cass. n. 15882/2007).

Eguali considerazioni portano ad escludere, poi, anche l’ammissibilità del secondo motivo (con il quale si richiede se “il lavoratore deve mantenere segreto e riservatezza sulle informazioni riservate di pertinenza del datore di lavoro; questo obbligo persiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro?”) , in quanto da un lato del tutto astratto, dall’altro inconferente e privo di compiuta corrispondenza con le censure articolate nel mezzo stesso, ove , fra l’altro, si assume che la Banca aveva prospettato che i dipendenti, prima della cessazione del loro rapporto di lavoro, avevano posto in essere comportamenti illeciti volti ad acquisire informazioni riservate; che aveva dedotto, come circostanza aggravante, che i dimissionari avevano violato l’obbligo di fedeltà anche nel periodo di preavviso; che non aveva avanzato alcuna domanda di concorrenza sleale; ed ancora, che immotivatamente era stata omessa la valutazione della documentazione prodotta ed esclusa la prova testimoniale ritualmente richiesta.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in Euro 37,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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