Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23559 del 18/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18360-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. DEI GEOMETRI A.R., in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO HORILLI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/04/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

emessa il 03/05/2011 e depositata il 28/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR di Venezia ha accolto l’appello dello “Studio Tecnico Associato A. dei geometri A.R.” – appello proposto contro la sentenza n. 8/14/2010 della CTP di Venezia che aveva già respinto il ricorso della parte contribuente – ed ha così accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni 2000-2004, ricorso proposto sulla premessa che la ricorrente associazione – costituita per l’espletamento della attività professionale di geometra – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando – per quanto qui rileva – che nella specie, dalla documentazione in atti, era risultato il difetto di una autonoma organizzazione, siccome l’attività era stata espletata personalmente, in modo che non fosse produttiva di reddito senza l’apporto personale degli associati, era risultato che lo studio non aveva avuto dipendenti; che le spese sostenute erano adeguate al volume di affari nei diversi anni di imposta; che i beni ammorti abili erano funzionali ed adeguati all’attività svolta, non eccedenti il minimo indispensabile. Da qui il difetto del presupposto di imposta ai fini dell’imposizione. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente si è difesa con controricorso. Il ricorso… può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Con il motivo d’impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e – sul presupposto che la parte ricorrente sia costituita sotto forma di associazione professionale – assume che già di per sè la struttura associata evidenzia l’aspetto organizzativo, per quanto non sia prevalente rispetto all’attività dello stesso titolare. In quest’ottica, non giova alcuna valutazione in ordine all’esistenza della autonoma organizzazione, perchè a siffatte associazioni professionali si applica automaticamente l’IRAP per la stessa previsione di legge. Il motivo appare fondato e da accogliersi. Ai fini della soluzione della controversia necessita qui dare continuità al recente insegnamento di Cass. n. 7361/2016, secondo cui: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizio; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senta personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”. Nel motivare la predetta pronuncia – e per quanto si occupasse di una fattispecie di attività organizzata sotto forma societaria – la Corte ha chiarito che il menzionato principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”. A fronte di sotto autorevole apprezzamento dei presupposti giuridici che presiedono alla soluzione della questione qui in esame, e non essendovi alcuna allegazione della prova esonerativi richiesta dal principio medesimo, non resta che ritenere che il motivo di impugnazione – in applicazione degli argomenti sviluppati dalle Sezioni Unite “a latere” del menzionato principio di diritto – sia da considerarsi fondato e da accogliere (con conseguente assorbimento del secondo motivo) e che la sentenza impugnata sia meritevole di riforma, non avendo il giudicante tenuto conto della caratteristica peculiare insita nella forma giuridica adottata dalla parte contribuente e non avendo ad essa adeguato l’identificazione della corretta disciplina da applicarsi. Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo e assorbimento del secondo, con facoltà per la Corte di decidere la lite anche nel merito, non sussistendo esigenza di acquiszizione di ulteriori elementi di fatto”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, è stata depositata memoria difensiva di parte contribuente;

che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016;

Osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che il secondo motivo, declinato sub specie di mero vizio motivazionale, intercetta le medesime questioni e resta, quindi, logicamente assorbito; Atteso che la memoria della parte controricorrente non ha apportato significativi contributi;

che, non sussistendo esigenza di acquisizione di ulteriori elementi di fatto, la domanda introduttiva può essere immediatamente rigettata nel merito;

che le spese processuali possono essere compensate stante il recente consolidamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva; compensa interamente tutte le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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