Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23559 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10839-2014 proposto da:

AKZO NOBEL COATINGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

VOLTAGGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO GALLO;

– ricorrente –

contro

LE SAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE BELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Milano. riconosciuta l’esistenza di vizi nel materiale fornito da Akzo Nobel Coatings spa a Le Sas srl, condannava la prima a risarcire alla seconda i danni derivati dalla merce difettosa acquistata riconoscendo un credito residuo dell’attrice di Euro 28.962.25 ed accessori sulla scorta della ctu e del supplemento che aveva evidenziato la quantomeno contraddittoria e non certa e provata documentabilità della produzione attorea.

Proposto appello da Le Sas ed incidentale da Akzo Nobel, in parziale accoglimento dell’appello principale la convenuta veniva condannata a pagare Euro 178.490 oltre accessori ed alle spese.

Esaminato prioritariamente l’appello incidentale si riteneva risolutivo il riconoscimento dei vizi mentre destituito di fondamento era il rilievo sull’inattendibilità della ctu i cui accertamenti, corroborati dalle prove di idoneità del laboratorio CSI, avevano confermato che le vernici erano inidonee all’uso.

Andava confermata la perdita per le Sas di Euro 178.490 calcolata dal ctu. Ricorre Akzo Nobel Coatings spa con unico motivo, resiste controparte eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e error in iudicando (artt. 1494,1223,1241,1242 e 1243 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c.) per avere la Corte di appello ritenuto errata la sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno per una presunta compensazione tra danni e costo delle vernici invece non operata. con fotocopiatura dei due elaborati peritali.

Premesso che la corte territoriale, esaminato prioritariamente l’appello incidentale, ha ritenuto risolutivo il riconoscimento dei vizi mentre destituito di fondamento era il rilievo sull’inattendibilità della ctu i cui accertamenti, corroborati dalle prove di idoneità del laboratorio CSI, avevano confermato che le vernici erano inidonee all’uso mentre andava confermata la perdita per le Sas di Euro 178.490 calcolata dal ctu si osserva:

la censura, pur ammissibile, appare in contrasto con la necessaria specificità dell’impugnazione e richiede un riesame del merito. precluso in questa sede, mediante la tecnica della fotocopiatura degli elaborati peritali dai quali ritiene di provare l’errore della sentenza impugnata.

Questa, invece, si sottrae alle critiche nella sua essenziale esaustiva sinteticità avendo affrontato e risolto il problema. qui riproposto, come eccepisce il controricorrente, con la trattazione del terzo motivo dell’appello principale, in cui, premesso che Akzo Nobel aveva semplicemente chiesto il rigetto della domanda risarcitoria ma non aveva proposto riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo nè sollevato eccezione di compensazione. aveva fatto riferimento ad un separato giudizio di opposizione a d.i. ancora pendente. sede in cui dovrà decidersi se ad Akzo Nobel spetti il pagamento delle vernici o meno, statuizione sostanzialmente non censurata.

In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. liquidate in curo 7200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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