Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23558 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13568-2018 proposto da:

COMUNE DI MONTEGIORDANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA

VINCENZI;

– ricorrente –

contro

C.G., C.M., P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 29, presso lo studio

dell’avvocato DONATO INTROCASO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GAETANO PARISE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1952/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel settembre 2010, C.M. e P.F., in proprio e quali esercenti la potestà sul minore C.G., convenivano innanzi al Tribunale di Castrovillari il Comune di Montegiordano, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal figlio minore G., che alla guida del proprio ciclomotore, al fine di evitare l’impatto con un’autovettura proveniente dalla direzione opposta, frenava improvvisamente, perdendo il controllo del mezzo ed impattando il capo contro un bullone che sporgeva da un palco installato sulla piazza.

Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata il 10/03/2015, il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda, per insussistenza del nesso di causa.

2. C.M. e G. e P.F. proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure.

Con sentenza n. 1952 del 13 novembre 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza impugnata, condannando l’Ente appellato a versare in favore di C.G. la somma di Euro 37.954,68. La Corte territoriale riteneva integrati gli estremi della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., essendo il danno diretta derivazione della combinazione dell’intervento umano (la frenata improvvisa con conseguente perdita di controllo del mezzo) con il modo d’essere della cosa (sporgenza dei bulloni verso la sede destinata al transito dei veicoli).

3. Avverso tale pronuncia il Comune di Montegiordano propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. C.G. e C.M. e P.F. resistono con controricorso illustrato da memoria.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con l’unico motivo formulato, parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2051,2697,2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la responsabilità dell’Ente in base ad elementi di fatto insussistenti, e malgrado la ricorrenza di comportamenti del danneggiato idonei a recidere il nesso causale tra l’evento lesivo e la causa del danno.

Il ricorso è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto e valutazione prova.

Così come formulato il ricorso appare volto a rappresentare una tesi interpretativa alternativa rispetto a quella effettivamente seguita dalla Corte territoriale. Il motivo è, infatti, inammissibile in quanto diretto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di là della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici. La doglianza sollevata è evidentemente diretta ad ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, sui quali il giudice di merito ha deciso con motivazione coerente, articolata in ordine al rilievo per cui il danno è conseguenza immediata e diretta della sporgenza dei bulloni del palco verso la strada destinata alla circolazione dei veicoli, di guisa che l’evento lesivo deve intendersi eziologicamente connesso non già al dinamismo della res in sè e per sè considerato, quanto piuttosto alla combinazione della condotta umana con il modo d’essere intrinsecamente pericoloso della cosa.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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