Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23558 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17221-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.GIACOMO BONI 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANIA COMINI che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA, emessa il 29/09/2011 e depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (affidato a due motivi) nei confronti di B.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al 2006 – è stata parzialmente riformata la decisione della CTP di Bologna n. 18110/2010, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente. I giudici d’appello hanno ritenuto fondata l’eccezione di parte pubblica relativa alla tardività (con conseguente decadenza) dell’istanza 9.7.2008 concernente il rimborso per gli anni 2002 e 2003 e, quanto al rimborso per le residue annualità, ha disatteso il gravame evidenziando che non risultavano elementi significativi di organizzazione, non avendo il contribuente disponibilità di beni strumentali di particolare rilievo nè dipendenti o collaboratori a tempo pieno. Quanto al dipendente a tempo parziale (di cui il contribuente si era avvalso negli anni 2004-2003) esso neppure poteva considerarsi significativo ai fini della soggezione ad IRAP, trovandosi in presenza di una prestazione intellettuale in cui la persona dell’esercente l’attività risulta preminente ed insostituibile…” “L’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in quanto la C.T.R. (giudicando sui rimborsi concernenti le annualità diverse dal 2002-2003) avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente e le spese per beni strumentali fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. La censura appare infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9431/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Nella specie, incentra il motivo proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente (a tempo parziale), dato questo ininfluente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezione Unite”.

“Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi l’insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR omesso di tenere conto “delle deduzioni fornite in appello dall’Ufficio” e con riguardo alle spese e compensi a terzi per le menzionate annualità. Il motivo appare infondato e da disattendersi. Anche a volersi prescindere dal fatto che la parte ricorrente appare voler soltanto contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella chiaramente ed esaustivamente adottata dal giudicante a riguarda degli elementi da cui deve desumersi il requisito della autonoma organizzazione (così finendo per domandare alla Corte di sovrapporre a quella del giudice del merito una selezione ed una analisi delle fonti di convincimento che al solo giudice del merito è riservata, non può essere omesso un dato di rilievo dirimente. E cioè il fatto che non vi è insufficienza di analisi negli argomenti valorizzati dal giudicante, il quale ha adeguatamente esaminato – e chiaramente identificato le conseguente logiche che ha inteso trarne – i fatti storici sottoposti alla sua cognizione, raggiungendo quel motivato e consapevole convincimento che è il presupposto adeguato dell’esercizio della potestà di giudicare che compete – in modo riservato – al giudice del merito”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/6/16 del 29 luglio 2016; osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate stante il recente consolidamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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