Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23558 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25573-2014 proposto da:

G.A., titolare dell’omonima Impresa Edile, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO RUSSO, FRANCO VAZIO;

– ricorrente –

contro

CLIMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO VAMPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 719/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Pordenone, premesso che l’impresa edile di G.A. aveva convenuto in giudizio la società Clima affinchè fosse accertato l’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cc relativamente al contratto di appalto 6.3.2003, di modifica di altro precedente 16.5.2002, con determinazione di quanto dovuto all’appaltatore; che la convenuta aveva eccepito in via riconvenzionale il grave inadempimento dell’attrice e chiesto la risoluzione per fatto e colpa della stessa con condanna ai danni ed, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna di quest’ultima al pagamento ex art. 1671 c.c. della somma di Euro 600.000 oltre interessi e svalutazione, rigettava la domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto 6.3.2003, condannava l’attrice al pagamento di Euro 88.001,76 oltre interessi ed ai danni in Euro 240.000.

Proposto appello da G.A., nella resistenza della Clima, la Corte di appello di Trieste, con sentenza 22.8.2013, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando che l’impresa G. aveva legittimamente esercitato il recesso e condannava la recedente al pagamento in favore della convenuta appellata dell’importo di Euro 167.842,29 oltre IVA a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., rigettava l’appello relativamente alla domanda di danni avanzata nei confronti della Clima e la riconvenzionale di quest’ultima, con compensazione parziale delle spese.

La Corte territoriale osservava che l’esercizio legittimo del diritto di recesso comportava lo scioglimento ex nunc del rapporto contrattuale.

L’impresa G. aveva chiesto la condanna della Clima ai danni e quest’ultima non aveva assolto all’onere probatorio su di essa incombente relativo all’adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 23 e 15 del contratto, i testi escussi non deponevano nel senso indicato dal Tribunale e non poteva accogliersi la domanda della Clima di risoluzione per grave inadempimento della G., che tuttavia, non aveva provato i danni lamentati nè risultava provato che l’immobile dovesse essere consegnato a terzi in una determinata data o affittato.

La ctu era pienamente condivisibile.

Ricorre G. con due motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso Clima.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1671 c.c., art. 360 c.p.c., n. 2, perchè la corte ricostruisce l’istituto del recesso in termini condivisibili, rigetta la domanda di danni ritenuti non provati (accertamento di fatto non condiviso ma incensurabile) ma procede sic et simpliciter alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’appaltatore ex art. 1671 c.c., ritenendo che questo sia dovuto sul mero presupposto del fatto che G. ha esercitato il diritto di recesso.

Clima non aveva assolto all’onere probatorio su di essa incombente e la corte, preso atto dell’inadempimento dell’appaltatore, non avrebbe dovuto condannare G. al pagamento dell’indennizzo, che può essere vanificato in presenza di accertato inadempimento dell’appaltatore a prescindere dal risarcimento del danno.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1671 e 2697 c.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione, omesso esame di fatto decisivo perchè la sentenza si è adeguata alla ctu non fondata su elementi provati da controparte ma generali ed astratti.

Premesso che la Corte territoriale, come dedotto, ha osservato che l’esercizio legittimo del diritto di recesso comportava lo scioglimento ex nunc del rapporto contrattuale, che l’impresa G. aveva chiesto la condanna della Clima ai danni e quest’ultima non aveva assolto all’onere probatorio su di essa incombente relativo all’adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 23 e 15 del contratto, i testi escussi non deponevano nel senso indicato dal Tribunale e non poteva accogliersi la domanda della Clima di risoluzione per grave inadempimento della G., che tuttavia, non aveva provato i danni lamentati nè risultava provato che l’immobile dovesse essere consegnato a terzi in una determinata data o affittato mentre la ctu era pienamente condivisibile, si osserva:

il primo motivo, pur nella sua apparente problematicità, non attacca la complessiva ratio decidendi, che in parte dice di condividere e, pur consapevole dell’impossibilità di contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, nella sostanza richiede un riesame del merito precluso in questa sede e non supera il rilievo del controricorrente secondo il quale o si fa ingresso alla domanda di recesso ex art. 1671 c.c., oppure a quella di risoluzione ex art. 1453 c.c..

Vanno condivise le conclusioni del PG il quale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il recesso ad nutum non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto ma al contrario, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’art. 1671 c.c., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera (avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla norma) e, d’altro canto, rispondendo il compimento dell’opera esclusivamente all’interesse del committente.

Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento e, poichè il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell’unilaterale iniziativa del recedente, non è necessaria alcuna indagine sull’importanza dell’inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per inadempimento già verificatosi al momento del recesso (Cass. n. 2130/17, Cass. n. 11642/03, Cass. 10400/08, 17294/06 ex multis).

Essendo il recesso espressione dell’esercizio del diritto potestativo del committente, logico corollario è che l’obbligo di pagamento all’appaltatore dell’indennizzo ex art. 1671 c.c., costituisce effetto automatico della decisione di scioglimento dal vincolo adottata unilateralmente dal convenuto.

Se l’appaltatore è inadempiente, la sua eventuale condanna al risarcimento del danno può vanificare il suo diritto all’indennizzo ma, nel caso in esame, tale diritto al risarcimento del danno è stato escluso con pronunzia non impugnata sul punto per cui il diritto all’indennizzo ex art. 1671 c.c. non può essere messo in discussione.

Il secondo motivo, nel riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), alla luce dell’attuale formulazione di tale disposizione (applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto), è inammissibile non rinvenendosi la mancanza di motivazione o l’omesso esame di fatto decisivo.

Non è ravvisabile una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).

Per il resto valgono le considerazioni relative al primo motivo. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3700 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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