Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23557 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13411-2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE RUGGERO BACONE

6, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA SERVILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO GIAMPETRUZZI;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;

– controricorrente –

contro

S.G., S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3301/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.C. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Taranto S.G., S.C. e la Aviva Italia s.p.a., al fine di sentire condannare quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, in qualità di terza trasportata dell’autovettura di proprietà di S.G. e guidata da S.C..

La compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. S.G. e S.C. venivano dichiarati contumaci. Con sentenza n. 1909/2015, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea in quanto dall’istruttoria espletata ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste escusso era stato confermato quanto descritto nell’atto di citazione.

2. La Aviva Italia s.p.a. proponeva appello avverso la statuizione di prime cure. Con sentenza n. 3301 del 28 dicembre 2017, il Tribunale di Taranto dichiarava la fondatezza del gravame, non essendo stato adeguatamente dimostrato il fatto, stante la contraddittorietà degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia R.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Aviva Italia s.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato il Tribunale nel basare la sua decisione su di un’unica prova, piuttosto che sull’esame globale dell’istruttoria. In particolare, il ricorrente lamenta la nullità della testimonianza posta a fondamento del rigetto del gravame, in quanto resa su fatti di cui il testimone è stato reso edotto dallo stesso proponente dell’azione risarcitoria.

6.2. Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 318 c.p.c., e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo l’indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare il nominativo del testimone, elemento essenziale della domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace.

I motivi sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto e valutazione prova.

La valutazione delle prove è attività discrezionale del giudice di merito, limitata esclusivamente in punto di motivazione; sicchè il giudice può legittimamente attribuire rilevanza preminente all’uno piuttosto che all’altro elemento probatorio acquisito, purchè motivi puntualmente la propria decisione, in modo tale che la stessa risulti coerente con le premesse fattuali poste al suo vaglio.

In particolare, comunque, preme rilevare che ai fini del rigetto del gravame non ha assunto valenza determinante la dichiarazione del teste Sb., sfavorevole alla pretesa dell’attrice, quanto piuttosto la sua relazione contraddittoria rispetto alla testimonianza del teste V.; contraddittorietà che ha reso incerta la prova del fatto lesivo, e quindi non provata la pretesa attorea.

Il secondo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi (il giudice ha espressamente prescisso dalla circostanza della mancata indicazione del teste nell’atto di citazione e comunque la circostanza sarebbe stata considerata non ai fini della validità dell’atto ma dell’attendibilità del teste). Ad ogni modo, preme evidenziare che nell’economia dell’iter motivazionale la mancata indicazione del nome del testimone ( V.A.) ha assunto rilevanza marginale, e comunque non dirimente della definizione dei fatti litigiosi.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale in quanto ammesso al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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