Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23556 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8273-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO MASCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPO DI GIOVE, in persona del Vice Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE BARNABEI 5, presso lo

studio dell’avvocato CESIDIO GUALTIERI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Campo di Giove proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2002 emesso dal Tribunale di Sulmona, con il quale gli veniva ingiunto di pagare all’Avv. G.G. la somma di Euro 14.336,95 a titolo di compensi professionali.

L’opponente sosteneva che il professionista avrebbe dovuto adottare il procedimento sommario speciale, anzichè quello monitorio, e che l’importo ingiunto era errato per eccesso. Si costituiva l’Avvocato, chiedendo che l’opposizione venisse respinta in quanto infondata.

Con sentenza 223/2008, il Tribunale di Sulmona confermava il decreto ingiuntivo.

2. Il Comune di Campo di Giove impugnava la pronuncia di prime cure. Con sentenza 1430/2017, pubblicata il 1/08/2017, la Corte d’Appello di L’Aquila accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo fondato il motivo di impugnazione con il quale il Comune si doleva della mancata considerazione, ad opera del giudice di primo grado, del rilievo per cui il parere richiesto al legale riguardasse una questione di valore indeterminato, posto che non risultava specificato il costo delle opere necessarie per la demolizione del fabbricato.

3. Avverso tale pronuncia G.G. propone ricorso per cassazione con un motivo. Il Comune di Campo di Giove resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria di cui il collegio non può tenere conto perchè pervenuta per posta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6. Con l’unica censura formulata, il ricorrente si duole della decisione assunta dalla Corte territoriale, ritenendo invece congrua la somma ingiunta all’Ente comunale con decreto n. 121/2002, emesso dal Tribunale di Sulmona.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per le seguenti ragioni.

Innanzitutto perchè richiede un giudizio di fatto circa la natura dell’impegno professionale. In secondo luogo il ricorso è eccentrico e dunque non raggiunge lo scopo della critica della sentenza, infatti la pag. 4 del ricorso che è stato depositato è in buona parte riproduttiva della pag. 2, e, per l’altro, vi è solo il richiamo ad un motivo di censura n. 5) che è privo di decisività in quanto non c’è impugnazione della ratio decidendi presupposta all’applicazione della voce di tariffa, e cioè la natura indeterminata della controversia.

Manca ogni riferimento a norme di diritto, nonchè ai profili logico-giuridici che della sentenza si intendono impugnare. Non è dato comprendere se il ricorrente abbia inteso dolersi della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, conformemente al dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E comunque la doglianza si pone oltre i limiti dei principi sanciti da questa Corte a Sezioni Unite con sentenze 8053-8054/2014, in quanto assolutamente generica. In ultimo, si rileva che il ricorso è volto ad ottenere una rivalutazione del merito della causa, oltrepassando, così, i limiti che sono propri del sindacato di legittimità.

L’interpretazione dei fatti e delle prove ad essi connesse è attività esclusiva del giudice di merito, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere giuridicamente e logicamente coerente con le premesse fattuali sottoposte al suo vaglio. E sotto questo profilo, non si rinvengono vizi censurabili in questa sede, avendo la Corte d’Appello motivato il parziale accoglimento del gravame in maniera esaustiva.

Infine sarebbe anche inammissibile in quanto carente ai fini di quanto richiesto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito. Nel caso di specie tali limiti non sono stati osservati dal ricorrente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in giuro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA