Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23556 del 18/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23074/2012 proposto da:

C.C., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PELLEGRINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGROPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/04/2012 della CONINIISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONI DISTACCATA di SALERNO, emessa il

17/02/2012 e depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione

prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza in data 17 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello di C.C. avverso la avverso la sentenza n. 611/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva rigettato il ricorso contro il silenzio-rifiuto di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2008. La CTR, premesse alcune considerazioni giuridiche generali sul presupposto impositivo, in particolare rilevava che dai costi sostenuti anno per anno per acquisto di beni strumentali ed altro si doveva inferire la sussistenza di una “autonoma organizzazione” eccedente il “minimo indispensabile” e che quindi sussistesse la contestata imponibilità IRAP, con conseguente legittimità del rifiuto di rimborso delle somme a tale titolo versate dal contribuente. Rilevavano ad abundatiam i giudici d’appello che comunque le richieste di rimborso per le annualità precedenti il 2005 erano precluse dal decorso del termine decadenziale, essendo state presentate il 23 febbraio 2002 ad un ufficio incompetente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico, articolato, mezzo dedotto il ricorrente lamenta al contempo e cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP la cui ripetizione è oggetto della controversia. In particolare, premesso di essere medico di base convenzionato con il SSN, contesta la affermata sussistenza dell'”autonoma organizzazione”, in questo senso dolendosi che il giudice di appello non abbia adeguatamente considerato il suo particolare status professionale; contesta altresì la motivazione della affermata decadenza parziale dal diritto di chiedere il rimborso dell’imposta de qua.

Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il limine va rilevato che rispetto ai dedotti vizi motivazionali va fatta applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella – più ampia – versione previgente, trattandosi di sentenza pronunciata prima che entrasse in vigore la versione attualmente vigente.

Vi è poi da rilevare che questa Corte ha recentemente stabilizzato la propria giurisprudenza in materia di IRAP secondo il principio che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).

Ed ancora più in termini questa stessa Corte ha anche statuito che “In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale” (Sez. 6-5, Sentenza n. 1542 del 27/01/2015, Rv. 634367). La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo dedotto dal solo importo dei costi sostenuti in ragione di anno, senza alcuna altra specificazione, la sussistenza di una “autonoma organizzazione” quale necessario presupposto di assoggettamento del contribuente all’IRAP, mentre avrebbe dovuto ben più approfonditamente analizzare il caso concreto, tenuto conto della situazione professionale del C. e secondo le emergenze fattuali agli atti, comunque considerato l’onere probatorio spettante pacificamente al contribuente trattandosi di istanze di rimborso (cfr. in questo senso, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014).

Di contro è inammissibile la censura in ordine alla affermazione della intervenuta decadenza delle richieste di rimborso ante 2005, non essendo in alcun modo specificato per quale ragione la sentenza stessa sia su tale punto errata in diritto ovvero inadeguatamente motivata, sicchè sul punto medesimo il motivo di ricorso è del tutto mancante.

In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto soltanto in ordine alle annualità dal 2005/2008, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, così delimitato, della controversia nel merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, anche per le spese presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

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