Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23555 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. II, 27/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2182/2016 proposto da:

L.M., B.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO CLEMENTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUGLIELMO BARZAN;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 14 settembre 2006 i sigg.ri L.M. e B.N. convenivano la società (OMISSIS) s.r.l. davanti al Tribunale di Pordenone per ottenere il trasferimento in proprio favore di un immobile, ai sensi dell’art. 2932 c.c.; il processo veniva interrotto per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; all’esito della riassunzione il Curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda attorea; il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione del Curatore, dichiarava tale domanda improcedibile; la Corte appello di Trieste, investita dell’impugnazione degli attori, confermava la sentenza di primo grado, anch’essa giudicando improcedibile, ai sensi della L. Fall., art. 52, la domanda di esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre.

Avverso la sentenza della Corte giuliana i signori L. e B. hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge, il primo in relazione alla L. Fall., art. 52,L. Fall., art. 45, art. 2652 c.c., n. 2, art. 2915 c.c., comma 2 e art. 2932 c.c. e il secondo in relazione alla L. Fall., art. 72,L. Fall., art. 45, art. 2652 c.c., n. 2, art. 2915 c.c., comma 2 e art. 2932 c.c..

L’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’adunanza di Camera di consiglio del 12 febbraio 2020, in cui la causa è stata decisa, il procuratore dei ricorrenti, avvocato Barzan, ha depositato una nota nella quale, dopo aver dato atto che in data 19 dicembre 2016 è stato stipulato atto di transazione della lite tra i suoi assistiti ed il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. – ha chiesto a questa Corte di: “dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione per la sopravvenuta cessazione, durante la pendenza del processo, della materia del contendere, in conseguenza della sopraggiunta stipulazione, dopo l’instaurazione del procedimento in oggetto, di un atto di transazione tra le odierne parti in causa, pienamente risolutivo, senza alcun intervento del giudice, di ogni loro divergenza, con integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali nel presente giudizio”.

Il Collegio osserva che la richiesta del procuratore dei ricorrenti, le cui conclusioni sono state sopra trascritte, non consente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, trattandosi di richiesta unilaterale della parte ricorrente, in relazione alla quale nessuna dichiarazione di adesione è pervenuta a questa Corte da parte della Curatela fallimentare, non costituita nel giudizio di legittimità.

La suddetta richiesta deve tuttavia interpretarsi quale manifestazione di disinteresse al ricorso, a cui consegue la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso medesimo per cessazione dell’interesse a ricorrere della parte ricorrente.

Se, infatti, deve condividersi il rilievo svolto in Cass. SSUU 8980/18, p. 4.3, ove si sottolinea che, nel caso di richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la pronuncia che la Cassazione viene sollecitata ad adottare non può essere quella di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perchè tale pronuncia lascerebbe in essere la sentenza impugnata, il che non è quello che le parti chiedono, va tuttavia evidenziato che tale rilievo si attaglia ad una domanda congiunta delle parti che, effettivamente, tenda a sostituire la regolazione del rapporto data dalla sentenza impugnata con una regolazione definita dalle parti convenzionalmente. Nel caso in esame, per contro, il passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata non può causare alcun pregiudizio nè all’intimato Fallimento, perchè tale sentenza ha dichiarato improcedibile la domanda ex 2932 c.c., contro il medesimo proposta, nè agli odierni ricorrenti, perchè la statuizione di improcedibilità della loro domanda ex art. 2932 c.c., ha contenuto meramente processuale e, pertanto, la formazione del giudicato sulla stessa non può in alcun modo incidere sugli effetti dell’accordo transattivo menzionato nella istanza del loro procuratore.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione dell’interesse a ricorrere.

Non vi è luogo a regolamento di spese, non avendo l’intimata Curatela spiegato difese in questa sede.

Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, perchè la ratio di tale disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, ma non per quella sopravvenuta, per cessazione dell’interesse a ricorrere (in termini, Cass. 13636/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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