Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23555 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7562-2018 proposto da:

G.G., in proprio e nella qualità di Procuratore Generale

della figlia G.S., G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CLAUDIO CIRIGLIANO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO

CICCARESE, ANTONELLA CICCARESE;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1506/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel marzo 2010, G.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di G.S., e G.L. convenivano in giudizio il (OMISSIS), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni verificatisi in due loro adiacenti magazzini in ragione delle infiltrazioni provenienti dai collettori e dai pozzetti degli scarichi condominiali. Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo che venisse dato atto dell’offerta risarcitoria di Euro 2.000,00 fatta in favore dell’attore.

Con sentenza 3534/2012, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda attorea, in quanto non provata.

2. Parti soccombenti proponevano appello avverso la decisione di prime cure. Con sentenza 1506/2017, la Corte d’Appello di Palermo respingeva l’impugnazione, a fronte della mancata prova della pretesa risarcitoria, essendo la CTP una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. In aggiunta, rilevava il giudicante che anche l’eventuale CTU non avrebbe potuto avere utilità, essendo stato l’immobile completamente modificato in forza dei lavori eseguiti dagli appellanti.

3. G.G. e G.L. propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta che la prova del danno oggetto di lite risulterebbe acquisita al processo sulla base di quanto dichiarato dal difensore del condominio, secondo il quale se gli attori non avessero apportato modifiche strutturali all’interno del magazzino probabilmente l’ostruzione della condotta di convogliamento degli scarichi condominiali non si sarebbe verificata.

6.2. Con il secondo mezzo parte ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, qual è la circostanza dell’effettivo verificarsi delle infiltrazioni nei magazzini di proprietà dei ricorrenti di liquidi provenienti dal condotto fognario condominiale.

7. Le doglianze sono inammissibili, e possono essere esaminate congiuntamente.

Il ricorso è inammissibile in quanto volto ad ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti di causa; dalla lettura del dispositivo, non è dato rinvenire vizi logico-giuridici idonei ad inficiarne la legittimità.

Il secondo motivo è anche inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., u.c.. Infatti nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 19001/2016). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.

Ed ancora, la Corte territoriale ha argomentato la propria decisione sulla base del duplice rilievo per cui la CTP di parte non ha alcun autonomo valore probatorio, in quanto ontologicamente volta ad avvalorare la tesi di parte, e che anche l’eventuale CTU disposta non avrebbe contribuito all’accertamento del nesso di causa, in quanto eseguita in un contesto fattuale completamente alterato, avendo gli odierni ricorrenti eseguito incisivi lavori sull’immobile interessato dalle infiltrazioni condominiali. Quindi se è certo che la mancata nomina del Consulente tecnico d’ufficio sia censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5, allo stesso tempo deve dirsi che il vizio non sussiste laddove la CTU non venga disposta per ragioni di economia processuale, laddove ne risulti evidente l’inutilità. Ed infatti, anche laddove la Corte d’Appello avesse nominato il consulente d’ufficio, questi si sarebbe trovato ad operare in un contesto ambientale stravolto dal rifacimento dell’immobile, con conseguente inattendibilità della perizia eseguita. Inoltre, la doglianza sollevata con il primo motivo di impugnazione altro non fa che avvalorare la tesi del giudicante, che non nega l’esistenza di un’ostruzione della condotta di scarico condominiale, bensì la prova del nesso di causa tra il fatto e l’evento dannoso.

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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