Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23553 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. II, 27/10/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 27/10/2020), n.23553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14854/2016 proposto da:

ITALEASE GESTIONE BENI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SANTUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SANZO;

– ricorrente e controracorrente all’incidentale –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PROGETTO ITALIANO SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CIT HOTELS

SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VACANZE ITALIANE SPA IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, CIT INVEST SRL IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, CIT COMPAGNIA ITALIANA TURISMO SPA IN AS, ELECTA SPA

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, COMPAGNIA DELLE VACANZE SPA IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. BERTOLONI,

26/B, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE’ COCCI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO RESCIGNO;

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALDO DELLA

ROCCA 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BARTOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PERRONE;

– controricorrenti –

e contro

G.G., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1973/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato Filippo Sciuto, difensore della ricorrente

incidentale, che ha chiesto alla Corte di prendere atto della

rinuncia al ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Luca Perrone, difensore del resistente, che si

riportato agli atti depositati ed ha fatto istanza di distrazione

delle spese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1973 del 2015, pubblicata il 7 maggio 2015.

1.1. Riferisce la Corte d’appello che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8468 del 2010, accolse la domanda proposta dalle società appartenenti al gruppo Cit Compagnia Italiana Turismo s.p.a. (Cit Invest s.r.l.; Cit Hotels s.r.l.; Vacanze Italiane s.p.a.; La Compagnia delle Vacanze s.p.a.; Progetto Italiano s.p.a.) nei confronti di Italease Gestione Beni s.p.a., e dichiarò la nullità dei contratti (di compravendita, preliminari e di locazione) stipulati tra il 28 dicembre 2000 e il 27 febbraio 2001, aventi ad oggetto il complesso turistico alberghiero denominato “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS) ed il complesso turistico “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), per violazione del divieto del patto commissorio.

Lo stesso Tribunale condannò Italease e restituire a Cit Hotels il complesso turistico “(OMISSIS)”, rigettò le domande risarcitorie formulate da Italease nei confronti dei chiamati in causa nelle persone di V.G., G.G., T.A. – legali rappresentati delle imprese contraenti del gruppo CIT – e della Fondiaria Sai s.p.a., che aveva garantito l’operazione.

2. La Corte d’appello di Milano, adita in via principale da Italease Gestione Beni spa e in via incidentale da Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (succeduta a Fondiaria Sai spa), ha rigettato i gravami.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha escluso che l’operazione contrattuale in oggetto fosse riconducibile alla fattispecie di spin off immobiliare, e così pure che la prevista provvisorietà degli acquisti fosse sussumibile nello schema negoziale del sale and lease back, ed ha confermato la declaratoria di nullità dei contratti per violazione dell’art. 2744 c.c..

2.2. La domanda risarcitoria proposta da Italease sia nei confronti dei legali rappresentanti delle società del gruppo Cit, sia della società di assicurazione è stata rigettata per carenza di prova.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Italease Gestione Beni spa sulla base di quattro motivi, ai quali resistono con controricorso Progetto Italiano spa in a.s., Cit Hotels srl in a.s., Vacanze Italiane spa in a.s., Cit Invest srl in a.s., CIT Compagnia Italiana Turismo spa in a.s., Electa spa in a.s., Compagnia delle vacanze s.p.a. in a.s., nonchè V.G. e Unipol Sai spa, la quale propone ricorso incidentale a sua volta resistito da Italease con controricorso.

Non hanno svolto difese in questa sede G.G. e T.A..

In prossimità dell’udienza Unipol Sai spa ha depositato atto di rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale, notificato alla ricorrente principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che Unipol Sai spa ha dichiarato di rinunciare al controricorso ed al ricorso incidentale, proposto nei confronti di Italease Gestione Beni spa, con atto sottoscritto dal difensore munito dei poteri previsti dall’art. 390 c.p.c., e notificato alla controparte.

Sussistono i presupposti per dichiarare, a norma dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio promosso con il ricorso incidentale di Unipol Sai spa, riservando la decisione sulle spese all’esito dell’esame del ricorso principale.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1322,1344,1345,1418 e 2744 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente richiama i fatti salienti dell’operazione in oggetto, evidenziando che le società del Gruppo Cit si erano fatte promotrici di un Accordo di programma, che avrebbe comportato un investimento di oltre 300.000.000.000 di Lire, in parte (100.000.000.000) finanziato dal Ministero del tesoro; che essa ricorrente, società appartenente al Gruppo Banca Italease che si occupava specificamente di gestione di immobili come da statuto, si era resa disponibile all’operazione; e che per tutto il periodo in cui era stata concepita ed attuata la complessa operazione negoziale (fine del 2000) le società del Gruppo Cit manifestavano condizioni di solidità, tant’è che in seguito la capogruppo sarebbe stata in seguito (2002) ammessa alla quotazione del mercato ristretto e poi (2003) al mercato telematico azionario. L’operazione era consistita nella stipula di contratti dotati di autonomia, che avevano dato luogo a tre distinte “sotto-operazioni” aventi ad oggetto: a) il complesso di (OMISSIS); b) il complesso di (OMISSIS); c) il complesso denominato (OMISSIS), complementare al villaggio di (OMISSIS).

Riferisce la ricorrente che le prime contestazioni sulla validità dell’operazione erano state avanzante soltanto dopo alcuni anni, e precisamente all’inizio del 2005, quando essa Italesase aveva assunto iniziative per reagire all’inadempimento delle controparti: sarebbe pertanto evidente la strumentalità delle contestazioni a fronte di un’operazione commerciale che perseguiva scopi leciti, rispondendo a logiche imprenditoriali certamente articolate sotto il profilo causale ma non per questo non meritevoli di tutela. E invece, sempre secondo la ricorrente, la Corte d’appello era giunta alla conclusione che l’intera operazione, ed il collegamento negoziale che la connotava, violasse il divieto del patto commissorio sulla base di indici presuntivi desunti dai singoli contratti, senza esaminare la meritevolezza degli interessi sottostanti agli strumenti negoziali scelti dalle parti.

Trattandosi di negozi in sè leciti, il principio generale della libertà contrattuale avrebbe richiesto la valutazione degli interessi perseguiti, che Italesase aveva puntualmente evidenziato e che rispondevano all’esigenza di riassetto patrimoniale delle società del Gruppo Cit attraverso l’operazione di fuoriuscita dal patrimonio delle società di determinati beni (attraverso i contratti di vendita), e del successivo ritrasferimento in capo ad altra società del medesimo Gruppo, già individuata o da individuarsi quale promissaria acquirente (come previsto nei contratti preliminari). L’operazione così strutturata consentiva, da un lato, l’emersione di plusvalenze del patrimonio immobiliare delle società del Gruppo Cit e, dall’altro lato, l’acquisizione della liquidità necessaria per l’attuazione dell’Accordo di programma che prevedeva un forte sviluppo del patrimonio immobiliare del Gruppo stesso.

Sempre secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato il fatto, già prima evidenziato, che all’epoca in cui furono stipulati i contratti le società del Gruppo Cit mostravano una situazione patrimoniale solida, che sarebbe stata smentita solo più tardi, a seguito dei giudizi di annullamento del bilancio 2003 e delle azioni di responsabilità esperite nei confronti degli amministratori, sicchè Italesase Gestione Beni ne era venuta a conoscenza in epoca significativamente posteriore a quella della stipula dei contratti.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2729 e 2744 c.c..

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare le dichiarazioni contenute nella lettera del 18 novembre 2000 e nella comunicazione del 5 dicembre 2000, con cui le società attrici avevano manifestato l’intento di realizzare la ristrutturazione della proprietà immobiliare con un’operazione di spin off immobiliare.

Ulteriormente la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere i capitoli di prova orale dedotti da Italease in primo grado e riproposti in appello, finalizzati a dimostrare che al società predetta non era a conoscenza della necessità delle società del Gruppo CIT di reperire liquidità.

Infine, la Corte d’appello non avrebbe esaminato la documentazione dalla quale emergeva che le società del Gruppo Cit percepivano finanziamenti statali a fondo perduto per finalità di investimento nel Mezzogiorno, così risultando smentita la sussistenza di una situazione di instabilità economica del Gruppo CIT al momento della stipula dei contratti.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c. e si contesta che la Corte d’appello ha ritenuto non provati i fatti posti a fondamento delle domande esperite dalla ricorrente nei confronti dei chiamati in causa, rigettando le richieste di prova orale indicate nel secondo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale Italease Gestione Beni aveva censurato la statuizione sulle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate sia in quanto le società del Gruppo CIT avevano rinunciato alla domanda concernente il complesso turistico “(OMISSIS)” in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., così confermando la fondatezza delle eccezioni sollevate da Italease, sia in ragione della complessità opinabilità della questione relativa alla nullità dei contratti, che infatti era stata decisa in senso opposto in altri procedimenti.

5. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.

5.1. Si discute della validità di un’operazione complessa, strutturata attraverso il collegamento tra negozi diversi, che la Corte d’appello ha ritenuto viziata da nullità perchè in violazione del divieto del patto commissorio.

Occorre partire dalla premessa che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell’ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell’altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione (ex plurimis, Cass. 20/02/2013, n. 4262; Cass. 12/01/2009, n. 437).

Non è dirimente, pertanto, la liceità dei singoli negozi predisposti dalle parti, dovendosi guardare al risultato complessivo, a mezzo di un esame che rimane affidato, e non potrebbe essere diversamente, al giudice di merito. L’art. 2744 c.c., esprime un divieto di risultato, e difatti trova applicazione non soltanto in relazione alle alienazioni a scopo di garanzia sospensivamente condizionate all’inadempimento del debitore, ma anche a quelle immediatamente traslative risolutivamente condizionate all’adempimento del debitore (Cass. Sez. U. 03/04/1989, n. 1611).

Il patto commissorio è dunque ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l’assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonchè dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (Cass. 19/05/2004, n. 9466).

Quanto all’accertamento in concreto del collegamento negoziale cd. funzionale, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, la verifica demandata al giudice del merito deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti, mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis, Cass. 07/08/2018, n. 20634; Cass. 11/09/2017, n. 21042; Cass. 05/03/2010, n. 5426; Cass. 12/07/2005, n. 14611; Cass. 19/05/2004, n. 9466).

5.2. Così perimetrato l’ambito del controllo che può essere svolto in questa sede, si deve subito rilevare che la ricorrente non denuncia la violazione di canoni interpretativi, e alla Corte d’appello di non avere verificato la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti attraverso la complessa operazione posta in essere utilizzando contratti in sè leciti.

Come detto nel paragrafo precedente, la liceità dei singoli contratti utilizzati è irrilevante ai fini della verifica relativa alla meritevolezza dell’operazione, profilo questo sul quale il motivo di ricorso, oltre a riproporre questioni già disattese dalla Corte d’appello, si risolve nella critica, peraltro generica, alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha accertato che i tre contratti (compravendita, preliminare di retrovendita e locazione) aventi ad oggetto il complesso immobiliare turistico “(OMISSIS)”, e i due contratti (compravendita e preliminare di retrovendita) aventi ad oggetto il complesso immobiliare turistico “(OMISSIS)” erano collegati tra loro e – unitamente ai contratti analoghi, intervenuti tra le stesse parti con riferimento al complesso turistico “(OMISSIS)”, oggetto di separato procedimento – costituivano un’unica articolata operazione commerciale, all’esito della quale Italease avrebbe acquistato la proprietà dei complessi turistici ad un prezzo significativamente inferiore al loro valore.

5.3. La Corte d’appello ha escluso che l’operazione fosse riconducibile allo schema dello spin off immobiliare – che si realizza con la separazione tra patrimonio immobiliare e ramo operativo dell’azienda allo scopo di sottrarre il patrimonio immobiliare al rischio d’impresa – osservando che oggetto dei contratti erano i complessi turistici immobiliari che costituivano a tutti gli effetti l’attività principale delle aziende del Gruppo Cit, senza dire che la previsione del riacquisto in capo alle stesse società (preliminari di retrovendita) era incompatibile con la struttura del contratto indicato.

La stessa Corte ha poi evidenziato le ragioni per cui l’operazione negoziale non era riconducibile allo schema del sale and lease back. Oltre al fatto che il ricorso a tale forma di finanziamento per le società del gruppo Cit era stata esclusa da Italease s.p.a., controllante di Italease Gestione Beni, la Corte territoriale ha sottolineato che la provvisorietà dell’acquisto in capo ad Italease era costruita come evento sostanzialmente dovuto, tenuto conto che il gruppo Cit si era obbligato al pagamento di penali onerose a garanzia dell’obbligo di riacquistare gli immobili.

Il meccanismo del lease back, in sè lecito, era stato dunque piegato all’elusione del divieto del patto commissorio, come era presuntivamente dimostrato dall’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice-utilizzatrice, delle difficoltà economiche di quest’ultima e, soprattutto, della sproporzione tra gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti. Elementi questi ultimi oggetto di accertamento qui non sindacabile, tanto più a fronte della già evidenziata genericità delle doglianze.

6. La ricorrente lamenta l’utilizzo di indici presuntivi in assenza di istruttoria pure richiesta dalle parti, nonchè l’omesso esame degli elementi di valutazione dedotti con i motivi di appello.

6.1. Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili prospettati.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema l’affermazione per cui è incensurabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice del merito circa il ricorso a presunzioni e circa l’idoneità delle stesse a dimostrare i fatti rilevanti ai fini della decisione della lite, con il solo limite che la motivazione adottata risulti congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto (ex plurimis, Cass. 01/08/2007, n. 16993).

Non è possibile invocare il sindacato di questa Corte sull’omesso esame di elementi istruttori se tali elementi non siano riportati per esteso nel ricorso, in ossequio al principio di specificità sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e se non ne venga chiarita la decisività, da intendere come idoneità ad incrinare la plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Niente di tutto questo è contenuto nel ricorso nel quale, a pag. 24, si richiamano documenti in assunto “trascurati” dalla Corte d’appello, senza chiarirne l’incidenza sulla decisione.

6.2. Non diversamente è a dirsi con riferimento alla mancata ammissione delle prove orali (interrogatorio formale e testimoni), che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti oltre che generiche (pag. 8), alla luce delle circostanze documentate anche riguardo alla necessità delle società del gruppo Cit di reperire liquidità, e delle precisazioni contenute nella memoria della stessa l’appellante principale Italease, che aveva dedotto le prove orali.

6.3. All’evidenza non è sindacabile la scelta della Corte di merito di non disporre CTU (istruttoria tecnica, così a pag. 26 del ricorso) per verificare se vi fosse sproporzione tra valore di beni e prezzo pattuito o ammontare del canone di locazione, avendo la stessa Corte di merito precisato (pag. 10) che “ciò che è determinate nel caso concreto non è tanto la congruità o meno del prezzo pattuito da IGB per l’acquisto del bene nel contratto di compravendita ((…), bensì l’effettivo ammontare delle corresponsioni eseguite dall’acquirente, avuto riguardo ai consistenti e documentati importi riversati all’acquirente dalla venditrice (o da società alla stessa collegate) a fronte dei contestuali contratti di retrovendita e locazione”.

7. Quanto alla situazione di difficoltà in cui versavano le società del gruppo Cit, la ricorrente lamenta l’atteggiamento preconcetto della Corte di merito, che avrebbe pretermesso l’esame di documenti dai quali sarebbe emerso, al contrario, lo “stato di salute” patrimoniale e finanziaria delle suddette società all’epoca dei contratti per cui è causa.

Sul punto vale quanto detto in precedenza, e cioè che la doglianza è inammissibile in quanto la ricorrente non soltanto richiama genericamente i documenti a suo dire non considerati, ma neppure chiarisce la decisività degli stessi, a fronte dei dati sui quali la Corte d’appello ha fondato la decisione. Si legge nella sentenza impugnata (pag. 11-12) che il gruppo Cit era in perdita dal 1999, con peggioramento progressivo; che il bilancio consolidato di gruppo 2003 evidenziava perdite per 40 milioni di Euro; che nei primi mesi del 2004 la Consob aveva richiesto chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria della società quotata, e quindi impugnato la Delibera di approvazione del bilancio 2003 (poi annullata dal Tribunale di Milano nel 2007); che il gruppo Cit, prima dell’avvio delle operazioni controverse, aveva stipulato un accordo di programma per la realizzazione di un progetto che richiedeva investimenti per 364 miliardi di Lire, ricevendo a tal scopo un finanziamento di 100 miliardi di Lire dal Ministero del tesoro.

8. Risulta inammissibile anche il terzo motivo del ricorso, con il quale Italease censura il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dei terzi chiamati.

8.1. La ricorrente muove dall’assunto che, se avesse avuto contezza (fosse stata informata) della situazione delle società del gruppo Cit, non avrebbe stipulato i contratti. Ora, a parte l’inverosimiglianza dell’approccio inconsapevole ad un’operazione del genere da parte di un soggetto professionale, quale era Italease, non è censurata, ed è pertanto diventata definitiva, la ratio aggiuntiva con cui la Corte di merito ha evidenziato che in ogni caso difettava il nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo dei chiamati in causa ed il danno subito da Italease.

Analogamente non è censurata la ratio con la quale la Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di Unipol Sai.

9. Del pari inammissibile risulta il quarto motivo di ricorso, non essendo neppure astrattamente configurabile il vizio di omessa pronuncia riguardo alla mancata compensazione delle spese di lite.

Come è noto, la decisione di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e a fortiori di non compensarle, è rimessa alla discrezionalità del giudice, e come non esiste un “diritto alla compensazione” che la parte possa azionare in via di impugnazione, non esiste un dovere del giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul punto.

10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, fatta eccezione per quelle tra la ricorrente Italease Gestione Beni spa e Unipol Sai spa che sono compensate.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio promosso con ricorso incidentale da Unipol Sai spa a spese compensate; rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente Italease Gestione Beni spa a rifondere le spese alle controricorrenti Progetto Italiano spa in a.s., Cit Hotels srl in a.s., Vacanze Italiane spa in a.s., Cit Invest srl in a.s., CIT Compagnia Italiana Turismo spa in a.s., Electa spa in a.s., Compagnia delle vacanze spa in a.s., che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè al controricorrente V.G., che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre all’avv. Luca Perrone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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