Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23553 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. un., 23/09/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 23/09/2019), n.23553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2687-2018 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

D.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo

rappresenta e difende;

G.A., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FUSILLO che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente al ricorrente principale ed ai successivi –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER

IL LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 367/2017 della CORTE DEI CONTI – SECONDA

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata

l’8/06/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per

l’inammissibilità, comunque infondatezza del ricorso;

uditi gli avvocati Carmine Fierimonte ed Antonio Strizzi per delega

orale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 367 dell’8/6/2017 la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale centrale d’appello -, pronunziando su riunite impugnazioni, dichiarata l’estinzione del giudizio d’appello per decesso del sig. Ma.Gi., ha respinto i gravami interposti dai sigg. G.A., M.D., D.C.B., D.E. e Du.An. in relazione alla pronunzia della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 966 del 15/12/2012, di rigetto – per quanto ancora d’interesse in questa sede – dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata contro l’atto della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti di citazione a giudizio contabile per il pagamento di somme rispettivamente dovute e a titolo di risarcimento del danno cagionato all’Erario per l’indebita percezione, nella loro qualità di controllori di volo, di “anticipazioni di missioni mai effettuate relative agli anni 2004-2005 e, per alcuni di essi, anche nel 2001”.

Avverso la suindicata pronunzia i sigg. G.A. e M.D. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Propongono altresì separati ricorsi per cassazione, affidati e 2 motivi, i sigg. D.E. e D.C.B..

Resiste con separati controricorsi la Procura Generale presso la Corte dei Conti.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente D. denunzia violazione dell’art. 362 c.p.c.

Si duole non essersi considerato che l’Enav “non esiste più essendo stato sostituito nell’anno 2001 dall’Enav s.p.a. e tale passaggio è avvenuto senza che il Legislatore interponesse alcuna disposizione normativa istitutiva del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’Enav s.p.a.”.

Lamenta che l’Enav ha assunto “un assetto organizzativo di carattere esclusivamente privatistico, ed in forza del suo Statuto redige un ordinario bilancio societario di natura prettamente privatistica”, sicchè “viene smentito per tabulas anche l’assunto secondo cui il suo bilancio sia assoggettato alle norme pubblicistiche della contabilità generale dello Stato; al contrario, trattasi di un bilancio che viene redatto secondo le norme del codice civile, come avviene per qualsiasi altra società per azioni”.

Si duole non essersi considerato che l’Enav svolge “attività esercitata esclusivamente come soggetto imprenditoriale e commerciale in regime di libero mercato, dotato di autonomia patrimoniale e senza utilizzazione di denaro pubblico”, sicchè il danno erariale non è nella specie nemmeno configurabile.

Lamenta che “l’ordinanza regolatrice 5032/10 non manca di destare gravi perplessità, rivelandosi ictu ocull in manifesto contrasto con le risultanze processuali”, e “non… comprensibile”.

Si duole che l’impugnata sentenza incorra in “vizio motivazionale”, in quanto “argomenta la propria decisione partendo da un presupposto assolutamente indimostrato”.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 639 del 1996, art. 3, Legge di Contabilità generale, art. 82, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la L. 20 dicembre 1996, n. 639, art. 3 limita la giurisdizione della Corte dei Conti ai “fatti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave”, e “la gravità della colpa risulta graduata anche in rapporto al complesso dell’organizzazione amministrativa nel cui ambito si inserisce l’attività che si presume fonte del danno erariale”, laddove non si è tenuto conto “che la sua attività specifica non aveva alcuna attinenza con l’organizzazione delle missioni e dei relativi emolumenti”, essendosi nella specie la responsabilità contabile estesa “in maniera pressochè automatica” a tutti i convenuti, “tra i quali il sig. D.”, la “responsabilità per danno erariale, pur in assenza di specifici elementi che consentissero anzitutto di provare l’esistenza di un danno all’Erario, e poi, sul piano soggettivo, di provare la sussistenza – in capo all’odierno ricorrente – di una volontà gravemente colpevole o addirittura dolosa”.

Con il 1 motivo il ricorrente D.C. denunzia violazione dell’art. 362 c.p.c.

Lamenta che nella pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione risulta erroneamente affermato che l'”Enav (anche nell’attuale configurazione di società per azioni) svolge un’attività con oneri totalmente a carico dello Stato, nell’ambito dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale”, giacchè tale società “ha natura esclusivamente privata”, e dall’esame degli atti di merito non emerge alcuna evidenza probatoria che consenta di affermare che la vicenda per cui è causa abbia inciso su fondi di natura pubblica gestiti dall’Enav s.p.a., nè pare oggettivamente possibile affermare che l’attività di quest’ultima sia estranea a quei fini di lucro tipici della sfera privatistica.

Si duole non essersi considerato che “l’Enav ha un assetto organizzativo di natura esclusivamente privatistica, ed in forza del suo Statuto redige un ordinario bilancio societario di natura prettamente privatistica”, sicchè “viene smentito per tabulas anche l’assunto secondo cui il suo bilancio sia assoggettato alle norme pubblicistiche della contabilità generale dello Stato: al contrario, trattasi di un bilancio che viene redatto secondo le norme del codice civile, come avviene per qualsiasi altra società per azioni”.

Lamenta che “la Procura della Corte dei Conti, sia nel giudizio di prime cure che in sede di gravame… nulla ha documentato in merito a quei requisiti minimi (quali il perseguimento di finalità pubblicistiche, la gestione di fondi pubblici, etc.) che… avrebbero potuto contribuire all’affermazione della giurisdizione contabile”.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 639 del 1996, art. 3, Legge di Contabilità generale, art. 82, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi considerato che “la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti” deve essere limitata ai fatti e alle omissioni commessi “con dolo o con colpa grave”, laddove nella specie nell’impugnata sentenza, dopo essersi ricostruite “le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito di affermare la responsabilità personale (valutata in relazione alla condotta del singolo individuo) di alcuni dei convenuti (ovvero degli artefici dell’organizzazione e della gestione del sistema truffaldino, sigg.ri G.A.,… M.D.,… L.S.,… G.S.,… T.G.)”, nell’impugnata sentenza la responsabilità contabile risulta estesa “- in maniera pressochè automatica – a tutti gli altri convenuti – tra i quali il sig. D.B.C. – la responsabilità per danno erariale, pur in assenza di specifici requisiti probatori che potessero consentire l’accertamento della sussistenza – in capo all’odierno ricorrente – di una volontà gravemente colpevole o addirittura dolosa”, difettando totalmente l’accertamento del suo atteggiamento psicologico ai fini della sussistenza del danno erariale.

Con unico motivo i ricorrenti il G. e la M. denunziano violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano non essersi considerato che nel caso non può valere la pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la situazione è “radicalmente mutata”, giacchè l'”Enav non è – più – un ente pubblico e il danno arrecato al suo patrimonio dai suoi dipendenti rientra interamente nell’alveo di un rapporto di lavoro”.

I riuniti ricorsi sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dai ricorrenti rispettivamente operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione” della Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, alla “memoria difensiva del 21.12.2007”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione”, allo “Statuto” della società Enav s.p.a. il ricorrente D.; all'”atto di citazione” della Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, alla “memoria difensiva del 24.12.2007”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione”, al “patrimonio dell’Enav s.p.a.”, il ricorrente D.C.; all'”atto di citazione” della Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, ai “fogli di viaggio”, alle “chiamate di correo del S. e del L.”, al “ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione”, alle “attività dell’Enav”, al “bilancio dell’Enav”, i ricorrenti G. e M.) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di sottolineare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso (pure allorquando la S.C. è in alcune ipotesi anche “giudice del fatto” (v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Con particolare riferimento alla sollevata questione di giurisdizione, va per altro verso posto in rilievo che essa risulta nella specie coperta da giudicato all’esito della pronunzia (emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 5032, ove (facendosi richiamo a Cass., Sez. Un., n. 24672 del 2009) si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla “richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un soggetto legato da un rapporto giuridico con un’azienda costituita come s.p.a. a totale capitale pubblico, che svolge un servizio pubblico e le cui perdite sono destinate a risolversi in danno degli enti pubblici azionisti e quindi in danno erariale”, essendosi a fondamento dell’azione dedotto che “tale rapporto ha costituito l’occasione per comportamenti fraudolenti in danno dell’ente, posti in essere dal soggetto in questione con il concorso doloso o colposo di agenti interni alla s.p.a. e con l’esercizio di poteri tali da consentirgli di interferire sulle modalità di esecuzione di prestazioni strumentali all’attività della società a capitale pubblico e sulle procedure di liquidazione dei compensi a suo favore”.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che la statuizione pronunziata in base a ricorso ex art. 41 c.p.c. (che può essere richiesta anche della stessa parte che ha proposto la domanda) al fine di eliminare un (sopravveniente) dubbio (spontaneo o provocato ex adverso -: v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32727. E già Cass., Sez. Un., 6/4/1971, n. 1021) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito in via definitiva ed immodificabile, onde evitare – anche al fine di contemperare l’esigenza della ragionevole durata del processo – che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, (v. Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7930; Cass., Sez. Un., 12/7/2011, n. 15237. E già Cass., Sez. Un., 21/9/2006, n. 20504), costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione è stata domandata (v. Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7930; Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 21/9/2006, n. 20504; Cass., Sez. Un., 27/11/2000, n. 1210; Cass., Sez. Un., 2773/1997, n. 2739).

I ricorsi sono quindi inammissibili in quanto preclusi dalla suindicata ordinanza di queste Sezioni Unite n. 5032 del 2010, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ove è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nè questa conclusione può essere superata in forza del rilievo che il giudice contabile avrebbe finito per decidere su una materia non più rientrante nella sua competenza giurisdizionale per essere, secondo l’assunto dei ricorrenti, nelle more del giudizio contabile mutata la natura dell’Enav.

Atteso che, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, all’esito della pronunzia intervenuta in sede di regolamento preventivo la questione di giurisdizione non è invero più proponibile neppure adducendosi che taluni aspetti non sarebbero stati esaminati o considerati (v. Cass., Sez. Un., 2/7/2015, n. 13567; Cass., Sez. Un., 29/11/1974, n. 3906), va sottolineato come nella sopra richiamata pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 sia stata invero esaminata anche la questione, già all’epoca sollevata, della trasformazione L. n. 144 del 1999, ex art. 35 dell’Enav in società per azioni, pervenendosi ad escludere espressamente la possibilità di attribuire a tale circostanza valenza alcuna in contrasto con la riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti.

E’ d’altro canto appena il caso di osservare al riguardo che la giurisdizione contabile dichiarata in sede di regolamento preventivo non può essere contestata con ricorso per cassazione avverso la decisione di merito della Corte dei Conti neppure sull’assunto che questa non abbia accertato l’effettiva esistenza del rapporto prospettato alla cui stregua risulta essere stata nel provvedimento emesso ex art. 41 c.p.c. radicata la giurisdizione, tale accertamento configurando in realtà non già una questione di giurisdizione bensì una questione incidente sui limiti interni della giurisdizione del giudice contabile (cfr. Cass., Sez. Un., 2/7/2015, n. 13567).

Del pari deve invero dirsi con riferimento alle doglianze concernenti l’asserito difetto di prova e la dedotta mancanza di colpa grave.

Trattasi infatti di questioni indubitabilmente attinenti ai limiti interni della giurisdizione, e non già inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, atteso che se del caso i dedotti vizi possono ridondare in termini di mero error in iudicando, quali violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio in relazione al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 26/8/2016, n. 21686).

A tale stregua, essi non valgono a prospettare una questione di giurisdizione sindacabile da parte delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Con particolare riferimento ai motivi del ricorso D., al 1 motivo del ricorso D.C. e al motivo del ricorso del G. e della M., a parte il rilievo che la pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione non è invero censurabile nella presente sede, va infine sottolineato che le doglianze dai ricorrenti ivi formulate sono state invero già sottoposte all’esame di queste Sezioni Unite, che con la sentenza Cass., Sez.Un., n. 3857 del 2012 ha dichiarato inammissibile il proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. della predetta ordinanza Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010.

All’inammissibilità dei ricorsi non consegue nella specie pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la natura di parte soltanto in senso formale del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, e non avendo l’altra intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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