Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23553 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 16/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5495 – 2012 R.G. proposto da:

C.C.F., – c.f. (OMISSIS) – c.f. S.G. –

c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura

speciale a margine del ricorso dall’avvocato Giovanni Fragalà ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla via della Balduina, n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Concetta M. Rita Trovato;

– ricorrenti –

contro

B.R., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Paolo Calabretta ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via A.

Malladra, n. 31, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Iaria;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 22/2011 della corte d’appello di Catania;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16

giugno 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale,

udito l’avvocato Giovanni Fragalà per i ricorrenti,

udito l’avvocato Paolo Calabretta per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 18.1.1988 B.R. citava a comparire dinanzi al tribunale di Catania i coniugi C.C.F. e S.G..

Esponeva che con scrittura privata in data 8.4.1986 aveva promesso in vendita ai convenuti un appartamento ed un vano garage ricompresi in un complesso immobiliare in (OMISSIS), di cui egli attore aveva intrapreso l’edificazione; che il prezzo era stato pattuito in Lire 100.00.000, di cui Lire 5.000.000 versate alla stipula del preliminare, Lire 5.000.000 da versare – e poi versate – entro il mese di giugno del 1986, Lire 45.000.000 da corrispondere mediante accollo da parte dei promissari acquirenti della rata del mutuo da egli stipulato e Lire 45.000.000 da corrispondersi mediante assunzione da parte del promissario acquirente, C.C.F., in dipendenza del collegato contratto d’appalto all’uopo siglato, dell’obbligo di esecuzione dei lavori di tinteggiatura del costruendo fabbricato.

Esponeva altresì che alla data del 7.4.1987, pattuita per la ultimazione delle opere di tinteggiatura e per la stipula del definitivo, C.C.F. non aveva portato a compimento i lavori appaltatigli e comunque li aveva eseguiti con vizi e difformità; che, intimata, dapprima, al C. la sospensione dei lavori affidatigli, aveva, poi, il 25.6.1987, all’esito di infruttuosi tentativi di bonaria definizione, inoltrato alle controparti lettera raccomandata con cui reputava risolto il contratto d’appalto, rappresentava di non poter procedere alla stipula del definitivo e sollecitava il pagamento dell’importo di Lire 4.666.000 per lavori extracapitolato eseguiti su richiesta dei convenuti.

Chiedeva quindi, tra l’altro, dichiararsi la risoluzione e del preliminare di vendita e del collegato contratto d’appalto con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Si costituivano C.C.F. e S.G..

Instavano per il rigetto delle avverse domande; esperivano domande riconvenzionali.

Con separato atto notificato in data 22.11.1988 C.C.F. e S.G. a loro volta citavano a comparire dinanzi al tribunale di Catania B.R..

Esponevano che gli immobili oggetto del preliminare d’acquisto presentavano vizi e difformità tali da renderli inidonei all’uso; che dunque il promittente venditore si era reso inadempiente agli obblighi assunti.

Chiedevano pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. atta a trasferire loro la proprietà dei cespiti, detraendo dal prezzo – Lire 100.000.000 – pattuito Lire 5.000.000, quale valore delle migliorie apportate agli immobili, Lire 3.000.000, quale valore del materiale che il promittente venditore non aveva fornito, e l’importo, da determinarsi in corso di lite, corrispondente all’incidenza negativa dei vizi e delle difformità denunciate nonchè dando atto dell’avvenuto versamento di Lire 10.000.000 e dell’ammontare di Lire 40.000.000, quale controvalore dei lavori di tinteggiatura eseguiti, con condanna inoltre del convenuto al risarcimento dei danni.

Si costituiva B.R.. Instava per il rigetto delle domande avverse; in via riconvenzionale chiedeva l’accoglimento delle domande tutte formulate con la citazione notificata il 18.1.1988 e la condanna degli attori al risarcimento dei danni sofferti per effetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c..

Riuniti i giudizi, assunto l’interrogatorio formale di C.C.F. e di S.G., assunte le prove testimoniali, espletata c.t.u., disposta ed espletata nuova c.t.u., espletata ulteriore consulenza, con sentenza n. 54/2003 l’adito tribunale definiva il giudizio.

In particolare dichiarava l’intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del preliminare di compravendita in data 8.4.1986 per inadempimento dei promissari acquirenti e rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. da costoro esperita; condannava i coniugi C. – S. a pagare a B.R. la somma di Lire 3.000.000, quale corrispettivo per lavori extracapitolato, nonchè le somme di Lire 18.000.000 e di Lire 15.000.000 a titolo di risarcimento dei danni; condannava B.R. a pagare ai coniugi C. – S. la somma di Lire 10.800.000, oltre interessi legali, a titolo di restituzione degli acconti ricevuti e di controvalore delle migliorie apportate all’immobile, nonchè la somma di Lire 6.798.600, oltre rivalutazione ed interessi, quale corrispettivo per i lavori di tinteggiatura eseguiti; condannava in solido i coniugi C. – S. a rimborsare al B. le spese di lite fino a concorrenza dei 2/3 e compensava il residuo 1/3.

Interponevano appello C.C.F. e S.G..

Resisteva B.R.; spiegava appello incidentale.

Con sentenza n. 22/2011 la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in ogni altra parte confermata, rigettava la domanda proposta da B.R. di risarcimento dei danni correlati alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. e dal primo giudice quantificati in Lire 15.000.000, condannava B.R. a pagare a C.C.F., a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, la somma di Euro 29.401.600, oltre interessi, compensava integralmente tra le parti le spese del grado.

Evidenziava la corte che correttamente il primo giudice, alla stregua delle risultanze documentali e delle esperite c.t.u., aveva opinato per la gravità dell’inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare da parte dei coniugi C. – S. e segnatamente per la gravità dell’inadempimento da parte di C.C.F. degli obblighi assunti con il contratto d’appalto collegato al preliminare e costituenti “parte rilevante dell’intero prezzo pattuito” (così sentenza d’appello, pag. 22).

Evidenziava altresì che, conformemente agli esiti della prima c.t.u., condotta nell’imminenza dei fatti e confermata dalle risultanze della terza consulenza, il valore dei lavori di tinteggiatura eseguiti dal C. doveva stimarsi nel complesso in Lire 29.401.600.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.C.F. e S.G.; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in tema di spese.

B.R. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in sei motivi variamente articolati; ha chiesto rigettarsi l’avversa impugnazione ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Il ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460,1490,1492 e 2932 c.c..

Deducono che la mancata ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto è giustificata ai sensi dell’art. 1460 c.c. dall’inadempimento del promittente venditore ovvero dalla mancata eliminazione da parte sua dei denunciati vizi afferenti ai cespiti compromessi.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.; il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte di merito, in sede di valutazione della gravità dell’inadempimento ascritto a Carmelo Franco C., non ha considerato che siffatto preteso inadempimento ha riguardato, al più, il modesto ammontare di Lire 15.598.400, pari alla differenza tra la quota di prezzo – Lire 45.000.000 – da corrispondersi mercè l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura e l’acclarato valore – Lire 29.401.600 – dei lavori eseguiti.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione agli artt. 1206 e 1175 c.c..

Deducono che la corte distrettuale non ha dato rilievo alla circostanza che il promittente venditore ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori al fine di effettuarne la verifica e poi ne ha intimato repentinamente la ripresa, “sorprendendo così la buona fede della controparte (…) anche mediante l’assegnazione di un termine non congruo” (così ricorso principale, pag. 9); che di conseguenza nessun inadempimento può ad essi ricorrenti essere ascritto.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano vizio di difetto della motivazione.

Deducono che, disconosciuta la sussistenza di un grave inadempimento ad essi imputabile, del tutto ingiustificato è il capo della sentenza impugnata che, mercè conferma del primo dictum, ha accordato al B. il risarcimento “del danno da ritardata commercializzazione degli immobili, quantificato in Lire diciottomilioni” (così ricorso principale, pag. 10).

Deducono in particolare che incongruo è il riscontro probatorio, operato dalla corte territoriale, di tale danno.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali denunciano l’erroneità dell’impugnata statuizione nella parte in cui ha negato il diritto di essi promittenti acquirenti di “ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c., nonchè la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni” (così ricorso principale, pag. 11).

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia (a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione – ed in subordine la falsa applicazione – degli artt. 1453 e 1223 c.c.; (b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo; (c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la illogica e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato la corte d’appello a non defalcare – a titolo di risarcimento del danno – dal valore dei lavori eseguiti dal C. l’importo di Lire 14.245.000, corrispondente al valore delle opere affette da vizi.

Deduce che la corte di merito è in parte qua incorsa in contraddizione, poichè, da un canto, ha riconosciuto e dato atto della difettosa esecuzione dei lavori, dall’altro, non ha defalcato l’importo di Lire 14.245.000.

Deduce che la corte ha illogicamente “ritenuto di condividere i dati della prima c.t.u. solo perchè espletata in un arco temporale più vicino ai fatti oggetto di causa, mentre ha ritenuto di non condividere le risultanze del(la terza) c.t.u.” (così ricorso incidentale, pag. 164).

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa – ed in subordine insufficiente – motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Deduce che con la comparsa di costituzione in appello aveva specificamente addotto che il primo consulente aveva, “nello stimare i lavori eseguiti non a regola d’arte e quelli incompleti, (…) applicato delle percentuali di riduzione inferiori a quelle previste per legge” (così ricorso incidentale, pag. 167); che la corte distrettuale, allorchè ha affermato di non poter operare ulteriori defalcazioni dal valore dei lavori eseguiti dal C., ha sul punto motivato in maniera del tutto incongrua ed insufficiente.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia (a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione – ed in subordine la falsa applicazione – degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 1349 c.c.; (b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione – ed in subordine la falsa applicazione – dell’art. 1349 c.c..

Deduce che ha errato la corte territoriale a determinare in Lire 3.000.000 anzichè in Lire 4.666.000, ossia nel quantum acclarato dal direttore dei lavori, il valore dei lavori extracapitolato; che infatti la clausola del “capitolato delle opere e rifiniture”, allegato al preliminare, contrariamente all’assunto della corte di seconde cure, prefigura in considerazione della sua letterale formulazione una vera e propria “perizia contrattuale”.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia (a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione – ed in subordine la falsa applicazione – dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 2932 c.c.; (b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente ovvero, in subordine, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che, quantunque abbia reputato infondata la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre esperita dalle controparti, la corte d’appello ha tuttavia ingiustificatamente disconosciuto il danno, risarcibile a norma dell’art. 96 c.p.c., derivatogli dalla temeraria trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; che del resto i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ricorrono senza dubbio nel caso di specie.

Deduce inoltre che la corte di merito ha insufficiente motivato, allorchè ha opinato per il difetto di prova del danno scaturito dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; che difatti la corte siciliana non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e segnatamente delle deposizioni testimoniali; che, in subordine, la corte etnea ha al riguardo contraddittoriamente motivato, poichè ha comunque riconosciuto l’inadempimento dei coniugi C. – S..

Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte distrettuale ha pronunciato la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c.; che viceversa aveva domandato la risoluzione a norma dell’art. 1457 c.c.per violazione del termine essenziale ovvero la risoluzione di diritto ex art. 1662 c.c.; che dunque la corte territoriale ha al riguardo omesso la debita pronuncia.

Con il sesto motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento.

Deduce che la corte territoriale ha errato a compensare le spese del secondo grado; che invero l’appello dei coniugi C. – S. è stato essenzialmente respinto ed è stata “di contro confermata la decisione di risoluzione del contratto per loro grave inadempimento” (così ricorso incidentale, pag. 182).

Va previamente rigettata l’eccezione preliminare, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso principale in dipendenza dell’asserita generica formulazione della procura speciale.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. 7.9.2004, n. 18006).

Al contempo la data della procura speciale è evidentemente la data – 24.2.2012 – che figura indicata in calce al ricorso principale.

I motivi di impugnazione veicolati dal ricorso principale si qualificano essenzialmente se non esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (antecedente alla “novella” del 2012).

Occorre tener conto, da un lato, che i coniugi C. – S. con gli esperiti mezzi censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto”, “di merito” cui la corte d’appello ha atteso (si condivide quindi la prospettazione del controricorrente secondo cui controparte ha “sollevato contestazioni che attengono (…) alla valutazione della fattispecie oggetto della decisione di merito”: così controricorso, pag. 102; cfr. similmente controricorso, pag. 115, pag. 120, pag. 128, pagg. 138 – 139, pag. 152); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In tal guisa se ne giustifica la disamina simultanea.

In ogni caso i medesimi motivi sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta conseguentemente che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte d’appello, risulta – pur – in parte qua in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Catania ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum (“a fronte di tali risultanze documentali e delle ulteriori risultanze del esperite consulenze d’ufficio, il primo Giudice ha ritenuto sussistente l’inadempimento dei coniugi C. S. (…). Questa Corte ritiene (…) che l’argomentare logico – giuridico seguito dal primo Giudice sia sostanzialmente corretto e vada, su questi capi, confermato”: così sentenza d’appello, pagg. 1920), altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“va condiviso il ragionamento del primo Giudice, il quale (…) ha ritenuto che a tale obbligo il C. sia rimasto inadempiente non avendo pacificamente terminato i lavori, non solo dopo un mese dalla scadenza del termine convenuto (e ritenuto congruo) ovverosia un anno dalla stipula del preliminare, ma anche successivamente a tutti gli ulteriori inviti e diffide rivoltigli in proposito dal B.”: così sentenza d’appello, pag. 20; “a ciò va aggiunto il perdurante inadempimento all’obbligo (…) di pagare il corrispettivo dei lavori extracapitolato realizzati dal B. nelle unità oggetto di preliminare”: così sentenza d’appello, pag. 21).

Ne discende che assolutamente ingiustificate sono le prospettazioni dei ricorrenti principali secondo cui “nessun inadempimento poteva, nel caso di specie, configurarsi in capo ai promittenti acquirenti” (così ricorso principale, pag. 6) e secondo cui la loro condotta appieno si legittima nel segno dell’eccezione di inadempimento e della regola inadimplenti non est adimplendum sancita dall’art. 1460 c.c..

D’altro canto, in materia di responsabilità contrattuale la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401).

In quest’ottica la corte distrettuale ha debitamente posto in risalto che “sia per l’inequivoca rilevanza, rispetto al sinallagma contrattuale, dell’effettuazione di tali lavori in termine utile sia per il conseguente mancato pagamento di una parte non indifferente del prezzo (convenuto attraverso l’esecuzione dell’appalto) l’inadempimento del C. può ritenersi possedere quei requisiti di gravità legittimanti la risoluzione del contratto” (così sentenza d’appello, pag. 23).

In ogni modo è da escludere che la differenza, pari a Lire 15.598.400, tra la quota di prezzo – Lire 45.000.000 – da corrispondersi attraverso l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura e l’accertato valore – Lire 29.401.600 – dei lavori eseguiti sia, siccome assumono i ricorrenti principali, tout court modesta (ai fini de/la risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l’indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto nonchè considerare se per effetto dell’inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale: cfr. Cass. 7.6.1993, n. 6367; cfr. Cass. 27.12.2004, n. 24003; Cass. 9.6.1983, n. 3969).

La corte territoriale inoltre ha puntualmente rimarcato che “l’inadempimento del C. ebbe a persistere malgrado (la) sospensione (dei lavori) fosse stata di fatto revocata dal B. il quale concesse all’appaltatore, inutilmente, nuovo termine per l’adempimento” (così sentenza d’appello, pag. 22).

Del tutto pretestuosi pertanto sono gli assunti dei ricorrenti principali secondo cui “il mancato completamento delle opere (…) era dipeso, essenzialmente, dalla risoluzione bruscamente intimata dal sig. B.” (così ricorso principale, pag. 9) e secondo cui B.R. avrebbe “sorpreso” la buona fede di C.C.F. intimando la repentina ripresa dei lavori dopo averne ordinato la sospensione (tanto, ben vero, al di là della novità a tal ultimo riguardo denunciata dal controricorrente: cfr. controricorso, pag. 126).

In ordine poi all’assunto dei ricorrenti principali, secondo cui la somma di Lire 15.598.400, pari al valore degli incompiuti lavori di tinteggiatura, era “ampiamente compensata dagli inadempimenti della parte promittente venditrice” (così ricorso principale, pag. 8), è sufficiente sottolineare che la corte siciliana, pur al di la del rilievo di genericità dei motivi di gravame spiegati sul punto dai principali appellanti, ha appieno condiviso il dictum del primo giudice, il quale aveva, dal canto suo, “ritenuto, sulla base di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie (…), i denunciati difetti irrilevanti ai fini di una diminuzione del valore dell’immobile” (così sentenza d’appello, pagg. 26- 27).

Evidentemente il buon esito della domanda risolutoria esperita da B.R. ha legittimato, di per sè, il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dai promissari acquirenti.

Inappuntabili infine sono il riscontro dell’au e la determinazione – Lire 18.000.000 – del quantum del pregiudizio da B.R. sofferto in dipendenza del mancato completamento dei lavori (di tinteggiatura) nei termini pattuiti e della ritardata stipulazione dei contratti definitivi con gli altri promissari acquirenti.

A nulla vale addurre, in proposito, che le transazioni siglate dal promittente venditore con gli ulteriori promissari acquirenti ed implicanti una riduzione del prezzo potrebbero “spiegarsi con la presenza (…) dei vizi e delle difformità costruttive (…) denunziate” (così ricorso principale, pag. 11).

In tema si rappresenta, da un canto, che la corte d’appello ha precisato che “la quantificazione all’uopo operata dal (…) c.t.u. non ha formato oggetto di specifica censura da parte degli appellanti” (così sentenza d’appello, pag. 28), dall’altro, che siffatta affermazione del secondo giudice non è stata, a sua volta, specificamente censurata dai ricorrenti principali.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale sono strettamente connessi.

Ne è opportuno perciò l’esame contestuale.

Ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.

In primo luogo, non si giustificano le prospettazioni del ricorrente incidentale secondo cui la corte di merito avrebbe dovuto defalcare, a titolo di risarcimento del danno, “il valore delle opere affette da vizi (pari a Lire 14.245.000” (così ricorso incidentale, pag. 161) e secondo cui avrebbe dovuto tener conto dell’integrale sostituzione a sue spese delle opere di idropittura eseguite dal C..

Invero, per un verso, la corte di Catania ha precisato che le eventuali imperfezioni nell’esecuzione dei lavori di “fornitura e posa in opera di idropittura lavabile tipo ducotone” (così sentenza d’appello, pag. 25) erano già state “determinate nella loro incidenza dal primo c.t.u. attraverso le compiute defalcazioni” (così sentenza d’appello, pag. 25) operate per le imperfezioni e per l’incompletezza delle opere, opere, a loro volta, stimate dallo stesso ausiliario in complessive Lire 29.401.600; per altro verso, ha puntualizzato che l’integrale sostituzione delle opere di idropittura, quale riscontrata a distanza di quindici anni dal terzo c.t.u., “non è di per sè significativa, in mancanza di qualsiasi elemento probatorio a supporto di una loro integrale imperfetta realizzazione ad opera del C.” (così sentenza d’appello, pag. 25).

Non vi è dunque in proposito alcuna contraddizione (cfr. Cass. sez. un. 22.12.2010, n. 25984, secondo cui il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice).

In secondo luogo, la corte distrettuale ha plausibilmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere gli esiti della prima relazione di c.t.u. (“perchè effettuata nell’imminenza dei fatti di causa e perchè confermata dal terzo consulente”: così sentenza d’appello, pag. 24) e, contrariamente all’assunto del ricorrente incidentale, ha recepito e non obliterato gli esiti della terza relazione di c.t.u., allorquando ha specificato che “il terzo consulente nominato (…) ha, quindi, concluso ritenendo di accettare l’ammontare dei lavori eseguiti dal C. nella somma determinata dal primo c.t.u., siccome tecnicamente esaminati senza possibilità di errori” (così sentenza d’appello, pagg. 24 – 25).

In terzo luogo (con precipuo riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale), il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte; che le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355; cfr. Cass. 9.1.2009, n. 282).

Su tale scorta si evidenzia che lo stesso ricorrente incidentale ha riferito che “la Corte si è riportata per relationem alla relazione integrativa del primo c.t.u. (…), con la quale veniva data risposta ai rilievi formulati dal c.t.p.” (così ricorso incidentale, pag. 168).

Destituito di fondamento è anche il terzo motivo del ricorso incidentale.

E’ innegabile che la censura che tale motivo veicola, si risolve propriamente in una quaestio ermeneutica.

Intesa in tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni del ricorrente incidentale: “la clausola del contratto preliminare di vendita ben poteva essere sussumibile nello schema della perizia contrattuale”: così ricorso incidentale, pag. 173), non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Alla luce delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione operata dalla corte territoriale è in toto inappuntabile (“dalla lettura del contratto preliminare non si rinviene la manifestazione di una tale volontà delle parti laddove il regolamento contrattuale si limita a dire che i lavori in più verranno stimati dal direttori dei lavori”: così sentenza d’appello, pag. 30), giacchè, da un lato, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, dall’altro, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

D’altronde il mezzo di impugnazione esperito al riguardo da B.R. si traduce sic et simpliciter nella prospettazione dell’antitetica interpretazione (“la superiore determinazione contrattuale ben poteva concretizzare la cosiddetta perizia contrattuale”: così ricorso incidentale, pag. 171).

Non merita seguito il quarto motivo del ricorso incidentale.

Va premesso che siffatto mezzo di impugnazione si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (antecedente ovviamente alla “novella” del 2012).

Con il motivo in esame B.R. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso; ed è esattamente – siccome si è anticipato – il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se la motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ed all’ “an” ed al “quantum” dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico – giuridici (cfr. Cass. 12.1.2010, n. 327).

Per altro verso, che la Corte etnea ha congruamente ed esaustivamente dato ragione in parte qua del suo dictum (” B. (…) nessuna prova ha fornito di aver subito un danno direttamente provocato dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (quale ad esempio la dedotta ma non provata circostanza di non aver potuto altrimenti alienare l’immobile)”: così sentenza d’appello, pag. 28), sicchè non si scorge alcuna contraddizione atta ad inficiare sul punto l’impugnata statuizione. E ciò tanto più che il ricorrente incidentale ha genericamente addotto di non aver “potuto – stante la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. – disporre delle unità immobiliari oggetto di causa” (così ricorso incidentale, pag. 175).

Per altro verso ancora, che il motivo di censura in disamina null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“come confermano le deposizioni testimoniali”: così ricorso incidentale, pag. 175).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

E si risolve pertanto in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Immeritevole di seguito è pur il quinto motivo del ricorso incidentale. Non sussiste la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In proposito basta ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità in virtù del quale, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere (nella specie, nell’ambito di un contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., comma 2) può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 29.8.2011, n. 17703, ove si soggiunge che altrettanto non può dirsi nell’ipotesi inversa, stante l’impedimento derivante dalla diversità delle due “causae petendi”, tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto; Cass. 23.5.2014, n. 11493).

In pari tempo, nessun ostacolo si configurava e si configura a che l’impugnata pronuncia risolutiva ex art. 1453 c.c. si correlasse, senza contraddizione alcuna, all’avvenuto riconoscimento dell’inosservanza da parte dei C. – S. del termine di adempimento stabilito nel contratto preliminare di vendita” (così ricorso incidentale, pag. 181).

Va rigettato il sesto motivo del ricorso incidentale.

La corte di merito ha parzialmente accolto l’appello principale esperito con atto notificato in data 28.1.2004 dai coniugi C. – S..

In dipendenza dunque della reciproca soccombenza si è legittimata l’integrale compensazione delle spese del grado d’appello (la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

D’altra parte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. Cass. 24.1.2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso).

Il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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