Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23552 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. un., 23/09/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 23/09/2019), n.23552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16619-2017 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GRIECO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.A., M.D., T.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente al ricorso principale ed ai successivi –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI;

– intimata –

sul ricorso 16866-2017 proposto da:

DE.EM., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

D.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE FIERIMONTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente al ricorso principale ed ai successivi –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1357/2016 della CORTE DEI CONTI SECONDA

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il

20/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per

l’inammissibilità, comunque infondatezza del ricorso;

uditi gli avvocati Vittorio Grieco, Carmine Fierimonte ed Antonio

Strizzi per delega orale dell’avvocato Alessandro Fusillo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1357 del 20/12/2016 la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale centrale d’appello -, ha respinto i gravami interposti dai sigg. D.A. ed altri in relazione alla pronunzia della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 745 del 16/5/2011, di – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata contro l’atto del 10/11/2006 della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti di citazione a giudizio contabile, e accoglimento della richiesta di condanna dei medesimi al pagamento di somme a titolo di danno erariale, per “erogazione o percezione di anticipazioni per missioni in realtà mai effettuate… trattenute per il 20% dai controllori di volo e… restituite per il restante 80% agli organizzatori degli illeciti”.

Avverso la suindicata pronunzia il D. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Con separato atto propongono altresì ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo illustrato da memoria, i sigg. G.A., M.D. e T.G., nonchè con ulteriori separati ricorsi (sub R.G. n. 16866/2017) i sigg. De.Em. e D.C.B..

Resiste con separati controricorsi la Procura Generale presso la Corte dei Conti.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va ex art. 335 c.p.c. pregiudizialmente disposta la riunione ai presenti dei ricorsi del De. e del D.C. sub R.G. n. 16866/2017.

Con il 1 motivo il ricorrente D. denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, conv. nella L. n. 102 del 2009, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole essere stata dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale centrale d’appello – erroneamente ravvisata la sussistenza del danno erariale, difettando invero nella specie sia il “depauperamento del patrimonio pubblico” che i requisiti della certezza, attualità e concretezza propri del danno contabile, stante la “natura di soggetto privato dell’Enav s.p.a., nonchè in virtù dell’assenza di perdite nei bilanci societari”.

Lamenta che nella pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010, emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, risulta erroneamente affermato che l'”Enav (anche nell’attuale configurazione di società per azioni) svolge un’attività con oneri totalmente a carico dello Stato, nell’ambito dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale”, atteso che esso ha invero “natura esclusivamente privata”, e “dall’esame degli atti di merito non emerge alcuna evidenza probatoria che consenta di affermare che la vicenda per cui è causa abbia inciso su fondi di natura pubblica gestiti dall’Enav s.p.a.”, sicchè non è “oggettivamente possibile affermare che l’attività di quest’ultima sia estranea a quei fini di lucro tipici della sfera privatistica”.

Lamenta, ancora, essere “certamente insufficiente… la documentazione probatoria allegata dalla Procura al fascicolo di primo grado… che al più individuerebbe l’esistenza di un sistema truffaldino… ma non certo l’origine pubblica dei fondi che alimentavano i bonifici”.

Si duole non essersi considerato che “il patrimonio dell’Enav ha natura esclusivamente privata, e per il principio dell’autonomia patrimoniale va tenuto distinto dal patrimonio del singolo socio”; e che “nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa l’esistenza del danno, nè sull’effettivo depauperamento del patrimonio del’Enav s.p.a. in conseguenza delle erogazioni di somme accreditate sui conti correnti dei dipendenti, e soprattutto nessuna prova è stata data in ordine alla effettiva sottrazione del denaro pubblico dalle casse della società”.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 639 del 1996, art. 3, Legge di Contabilità generale, art. 82 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi nell’impugnata sentenza considerato che la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti deve essere limitata “ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave”, laddove, dopo essersi ricostruite “le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito di affermare la responsabilità personale (valutata in relazione alla condotta del singolo individuo) di alcuni dei convenuti (ovvero degli artefici dell’organizzazione e della gestione del sistema truffaldino, sigg.ri G.A.,… M.D.,… L.S.,… G.S.,… T.G.)”, la responsabilità contabile è stata nel caso estesa “in maniera pressochè automatica” a “tutti gli altri convenuti – tra i quali il sig. D.A. – pur in assenza di specifici requisiti probatori che potessero consentire l’accertamento della sussistenza -in capo all’odierno ricorrente – di una volontà gravemente colpevole o addirittura dolosa”, difettando altresì “totalmente l’accertamento dell’atteggiamento psicologico personale (colpa grave o dolo) richiesto dalla legge ai fini della sussistenza del danno erariale”.

Con unico motivo i ricorrenti G. ed altri denunziano violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano non essersi dalla Corte dei Conti considerato che nella specie non può valere la pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto “rispetto al quadro delineato dalla sentenza predetta” la situazione è mutata, avendo l'”Enav… assunto, nelle more del giudizio contabile, caratteristiche e funzioni totalmente diverse. Infatti, con D.P.C.M. 16 maggio 2014 il governo disponeva la privatizzazione e quotazione in borsa di Enav s.p.a., mantenendo il pacchetto azionario di maggioranza nelle mani del MEF”.

Lamentano, ancora, che “non potrebbe essere invocata nemmeno l’applicabilità dell’art. 5 c.p.a.”, in quanto “il mantenimento della giurisdizione in capo alla Corte di Conti condurrebbe a conseguenze aberranti e a un sostanziale stravolgimento della stessa funzione della magistrature contabile”, atteso che se deve “affermarsi la giurisdizione della Corte di Conti in relazione ai danni arrecati ad un soggetto avente natura formale di società per azioni ma sostanziale di ente pubblico, ciò non appare possibile una volta che detto soggetto sia definitivamente trasformato in un ente privato”, giacchè “il mantenimento della giurisdizione della Corte di Conti finirebbe per assoggettare un organismo di diritto privato ed avente natura di società commerciale a regole affatto particolari in materia di prove, iniziativa e legittimazione processuale, solidarietà tra i debitori, elemento soggettivo… che andrebbero ad attrarre in modo incongruo un soggetto privato nell’ambito di un processo riservato agli enti pubblici”.

Identici motivi propongono, nei rispettivi ricorsi, il De. e il D.C..

Con il 1 motivo denunziano “violazione degli artt. 360 c.p.c., n. 1, e art. 362 c.p.c.”, dolendosi che gli “assunti” su cui “poggia” l'”ordinanza di regolamento preventivo richiamata dalla sentenza n. 1357/2016 del Giudice contabile d’appello qui gravata… non trovano alcun riscontro negli atti di causa”, in quanto “l’Enav ha un assetto organizzativo di natura esclusivamente privatistica, ed in forza del suo Statuto redige un ordinario bilancio societario di natura prettamente privatistica”, sicchè “viene smentito per tabulas anche l’assunto secondo cui il suo bilancio sia assoggettato alle norme pubblicistiche della contabilità generale dello Stato: al contrario, trattasi di un bilancio che viene redatto secondo le norme del codice civile, come avviene per qualsiasi altra società per azioni”.

Lamentano che “la Procura della Corte dei Conti, sia nel giudizio di prime cure che in sede di gravame… nulla ha documentato in merito a quei requisiti minimi (quali il perseguimento di finalità pubblicistiche, la gestione di fondi pubblici, etc.) che… avrebbero potuto contribuire all’affermazione della giurisdizione contabile”.

Con il 2 motivo denunziano violazione della L. n. 639 del 1996, art. 3, Legge di Contabilità generale, art. 82 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi considerato che “la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti” deve essere limitata ai fatti e alle omissioni commessi “con dolo o con colpa grave”, laddove, dopo essersi ricostruite “le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito di affermare la responsabilità personale (valutata in relazione alla condotta del singolo individuo) di alcuni dei convenuti (ovvero degli artefici dell’organizzazione e della gestione del sistema truffaldino, sigg.ri G.A.,… M.D.,… L.S.,… G.S.,… T.G.)”, nell’impugnata sentenza la responsabilità contabile risulta estesa “in maniera pressochè automatica” a tutti gli altri convenuti… pur in assenza di specifici requisiti probatori che potessero consentire l’accertamento della sussistenza – in capo all’odierno ricorrente – di una volontà gravemente colpevole o addirittura dolosa”, difettando altresì “totalmente l’accertamento dell’atteggiamento psicologico personale (colpa grave o dolo) richiesto dalla legge ai fini della sussistenza del danno erariale”.

I riuniti ricorsi sono sotto plurimi profili inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove i ricorrenti pongono a fondamento delle rispettive censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, la “sentenza-ordinanza n. 745 del 16.5.2011”, il “proposto appello”, l'”erronea ricostruzione dei fatti da parte dei Giudici di primo grado”, il “ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione”, gli “atti di merito”, lo “Statuto Sociale di Enav s.p.a.”, la “documentazione probatoria”, il “patrimonio dell’Enav s.p.a.”, il ricorrente D.; l'”atto di citazione dell’8 novembre 2006″, i “fogli di viaggio”, la “visura di Enav”, le “due schede tratte dal sito internet di Enav concernenti la suddivisione dell’azionariato”, i ricorrenti G., M. e T.; l'”atto di citazione… notificato il 16/02/2007″, la “memoria del 16.04.2008”, la “sentenza-ordinanza n. 745 del 16.5.2011”, il “ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione”, l'”errore revocatorio di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4)”, lo “Statuto della Società”, il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001”, gli “atti dei due gradi di merito”, la “memoria difensiva del 29.03.2016″, il ricorrente De.; l'”atto di citazione notificato il 16/02/2007”, la “memoria del 15.04.2008”, le “prioritarie occupazioni istituzionali a cui è adibito”, la “memoria difensiva e di costituzione del 15.04.2008”, le “dichiarazioni del S.”, il ricorrente D.C.) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di sottolineare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso (pure allorquando la S.C. è in alcune ipotesi anche “giudice del fatto”: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Con particolare riferimento alla sollevata questione di giurisdizione, va per altro verso posto in rilievo che essa risulta nella specie coperta da giudicato all’esito della pronunzia (emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 5032, ove (facendosi richiamo a Cass., Sez. Un., n. 24672 del 2009) si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla “richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un soggetto legato da un rapporto giuridico con un’azienda costituita come s.p.a. a totale capitale pubblico, che svolge un servizio pubblico e le cui perdite sono destinate a risolversi in danno degli enti pubblici azionisti e quindi in danno erariale”, essendosi a fondamento dell’azione dedotto che tale rapporto ha costituito l’occasione per comportamenti fraudolenti in danno dell’ente, posti in essere dal soggetto in questione con il concorso doloso o colposo di agenti interni alla s.p.a. e con l’esercizio di poteri tali da consentirgli di interferire sulle modalità di esecuzione di prestazioni strumentali all’attività della società a capitale pubblico e sulle procedure di liquidazione dei compensi a suo favore”.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che la statuizione pronunziata in base a ricorso ex art. 41 c.p.c. (che può essere richiesta anche della stessa parte che ha proposto la domanda) al fine di eliminare un (sopravveniente) dubbio (spontaneo o provocato ex adverso -: v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32727. E già Cass., Sez. Un., 6/4/1971, n. 1021) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito in via definitiva ed immodificabile, onde evitare – anche al fine di contemperare l’esigenza della ragionevole durata del processo – che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, (v. Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7930; Cass., Sez. Un., 12/7/2011, n. 15237. E già Cass., Sez. Un., 21/9/2006, n. 20504), costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione è stata domandata (v. Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7930; Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 21/9/2006, n. 20504; Cass., Sez. Un., 27/11/2000, n. 1210; Cass., Sez. Un., 2773/1997, n. 2739).

I ricorsi sono quindi inammissibili, in quanto preclusi dalla suindicata ordinanza di queste Sezioni Unite n. 5032 del 2010, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ove è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nè questa conclusione può essere superata in forza del rilievo che il giudice contabile avrebbe finito per decidere su una materia non più rientrante nella sua competenza giurisdizionale per essere, secondo l’assunto dei ricorrenti, nelle more del giudizio contabile mutata la natura dell’Enav.

Atteso che, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, all’esito della pronunzia intervenuta in sede di regolamento preventivo la questione di giurisdizione non è invero più proponibile neppure adducendosi che taluni aspetti non sarebbero stati esaminati o considerati (v. Cass., Sez. Un., 2/7/2015, n. 13567; Cass., Sez. Un., 29/11/1974, n. 3906), va sottolineato come nella sopra richiamata pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 sia stata invero esaminata anche la questione, già all’epoca sollevata, della trasformazione L. n. 144 del 1999, ex art. 35 dell’Enav in società per azioni, pervenendosi ad escludere espressamente la possibilità di attribuire a tale circostanza valenza alcuna in contrasto con la riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti.

E’ d’altro canto appena il caso di osservare al riguardo che la giurisdizione contabile dichiarata in sede di regolamento preventivo non può essere contestata con ricorso per cassazione avverso la decisione di merito della Corte dei Conti neppure sull’assunto che questa non abbia accertato l’effettiva esistenza del rapporto prospettato alla cui stregua risulta essere stata nel provvedimento emesso ex art. 41 c.p.c. radicata la giurisdizione, tale accertamento configurando in realtà non già una questione di giurisdizione bensì una questione incidente sui limiti interni della giurisdizione del giudice contabile (cfr. Cass., Sez. Un., 2/7/2015, n. 13567).

Del pari deve invero dirsi con riferimento alle doglianze concernenti l’asserito difetto di prova e la dedotta mancanza di colpa grave.

Trattasi infatti di questioni indubitabilmente attinenti ai limiti interni della giurisdizione, e non già inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, atteso che se del caso i dedotti vizi possono ridondare in termini di mero error in iudicando, quali violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio in relazione al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 26/8/2019, n. 21686).

A tale stregua, essi non valgono a prospettare una questione di giurisdizione sindacabile da parte delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Con particolare riferimento al 1 motivo del D., al motivo del ricorso del G. ed altri e al 1 motivo dei ricorsi del De. e del D.C., a parte il rilievo che la pronunzia Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione non è invero censurabile nella presente sede, va infine sottolineato che le doglianze dei ricorrenti ivi formulate sono state invero già sottoposte all’esame di queste Sezioni Unite, che con la sentenza Cass., Sez.Un., n. 3857 del 2012 ha dichiarato inammissibile il proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.pc. della predetta ordinanza Cass., Sez. Un., n. 5032 del 2010.

All’inammissibilità dei riuniti ricorsi non consegue nella specie pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la natura di parte soltanto in senso formale del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, e non avendo l’altra intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce ai presenti i ricorsi sub R.G. n. 16866/2017 e li dichiara inammissibili.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA