Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23552 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 18/11/2016), n.23552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20757/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO D’ANGELO che lo rappresenta e difende giusto mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/28/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 16/04/2012 e depositata il

14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo, per il ricorrente, che si

riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 141/28/2012, depositata in data 14/05/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2001 al 2004 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto (parzialmente, eccezion fatta per l’anno 2001, sul presupposto che l’istanza fosse tardiva) il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio, hanno sostenuto che “il medico di medicina generale…..dispone di una struttura la cui ampiezza e articolazione è imposta dagli standards richiesti dalla ASL per l’erogazione del servizio”, così come pure standardizzata è la remunerazione, sicchè la presenza di attrezzature e personale dipendente non produce aumento del reddito ma semmai diminuzione, senza che essi siano sintomo di maggiore capacità di arricchimento. Nella fattispecie si era trattato di un solo collaboratore addetto alle pulizie ed all’apertura della porta.

Il ricorso, assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., può essere definito ex art. 375 c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente e le spese per beni strumentali fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

La censura appare infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di addetta alla porta ed alle pulizie, dato questo ininfluente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorreva verificare se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Nella specie, la CTR ha accertato che si tratta di beni inidonei a costituire sintomo di maggior capacità di arricchimento e dunque non eccedenti il minimo indispensabile e la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, si limita a dedurre che vi erano delle spese per beni strumentali, ma il dato, per come esposto, non rileva, ai fini che qui interessano.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi l’insufficiente ed illogica motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTR svalutato i compensi corrisposti a personale dipendente e la presenza di “spese per beni strumentali”, pur avendo accertato l’esistenza di detti sintomi di autonoma organizzazione.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Anche a volersi prescindere dal fatto che la parte ricorrente appare voler soltanto contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella chiaramente ed esaustivamente adottata dal giudicante a riguarda degli elementi da cui deve desumersi il requisito della autonoma organizzazione (così finendo per domandare alla Corte di sovrapporre a quella del giudice del merito una selezione cd una analisi delle fonti di convincimento che al solo giudice del merito è riservata), non può essere omesso il rilievo di un dato di rilievo) dirimente. I cioè il fatto che non vi è contraddittorietà alcuna (e neppure insufficienza di analisi) negli argomenti valorizzati dal giudicante, il quale ha adeguatamente esaminato – e chiaramente identificato le conseguenze logiche che ha inteso trarne – i fatti storici sottoposti alla sua cognizione, raggiungendo quel motivato e consapevole convincimento che è il presupposto adeguato dell’esercizio della potestà di giudicare che compete – in modo riservato – al giudice del merito.

Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso deve quindi essere rigettato con compensazione delle spese del presente grado, essendosi la giurisprudenza di legittimità assestata solo di recente su detti principi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA