Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23552 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22748/2014 R.G. proposto da:

COMUNE DI FOSSOMBRONE in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo VALENTINI ed elettivamente

domiciliato a Roma in p.le Clodio n. 56 presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Bonaccio;

– ricorrente –

contro

TRAS.CA. TRASPORTI CALCESTRUZZO s.r.l., M.G. e

MA.GI., nella loro qualità di eredi di M.A.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo MORGANTI ed elettivamente

domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo 190, presso lo studio

dell’Avv. Luigi Favino e dell’Avv. Carlo Ludovico Favino;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 241/2014,

depositata in data 4.4.2014, notificata il 3.9.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2017 dal

Consigliere Relatore Dott. CORTESI Francesco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– il Comune di Fossombrone ha proposto appello avverso la sentenza n. 312/2010 con la quale il Tribunale di Urbino aveva accolto l’opposizione proposta da TRA.SCA. Trasporti Calcestruzzo s.r.l. ed M.A. avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 21/2008, contenente intimazione al pagamento in solido dell’importo di Euro 1.825.321,16 per la violazione del L.R. n. 71 del 1997, art. 20, in relazione ad attività di scavo effettuata in mancanza di autorizzazione ai lavori di recupero ambientale, ravvisando l’incompetenza dell’autorità amministrativa erogante;

– costituitisi gli appellati, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato il gravame compensando le spese di lite;

– i giudici d’appello hanno ritenuto che il provvedimento di primo grado, ancorchè errato nella motivazione, fosse corretto nel dispositivo; in particolare, pur affermando la competenza dell’autorità irrogante, hanno accolto l’eccezione di prescrizione ribadita in giudizio dagli appellati, osservando che in seguito alla disposta sospensione dei lavori nel 2000 non erano più intervenute attività di scavo e che, quindi, il relativo termine quinquennale era maturato ben prima della contestazione dell’infrazione;

– avverso detta sentenza il Comune di Fossombrone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; TRAS.CA. e gli eredi di M.A. hanno depositato controricorso e ricorso incidentale; il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo l’ente ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione;

– il motivo è articolato in tre distinti profili, in quanto il ricorrente afferma: (a) che la prescrizione sarebbe stata rinunziata dagli interessati con la missiva del 10.10.2006, con la quale essi davano atto di aver sospeso l’attività estrattiva e di non intendere riprenderla sino alla definizione dei giudizi successivamente instauratisi; (b) che il carattere permanente dell’illecito farebbe identificare il momento iniziale di decorrenza della prescrizione con quello dell’eliminazione dell’estrazione abusiva, mediante la bonifica dell’area interessata dallo scavo; (c) che solo all’esito del giudizio penale, nel quale era stata accertata anche la quantità del materiale oggetto di scavo, esso ente aveva avuto piena conoscenza dell’illecito;

– con il secondo motivo l’ente ricorrente denunzia poi violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa pronunzia dolendosi del fatto che la corte d’appello non avrebbe preso in considerazione la sua richiesta di compensazione delle spese del primo grado del giudizio, pur a fronte della ritenuta erroneità della motivazione della relativa decisione;

– il primo motivo è infondato;

– premesso, infatti, che dall’indicata missiva- con la quale gli interessati si limitano a rappresentare la situazione di fatto del luogo oggetto di scavi- non è dato cogliere in alcun modo un comportamento significativo della loro volontà di rinunziare alla prescrizione, la sentenza impugnata ha per il resto fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte secondo cui “l’esercizio abusivo di cava per l’estrazione di sabbia e ghiaia costituisce illecito permanente, il cui momento consumativo coincidente con l’inizio dello scavo in difformità dall’autorizzazione e che si distingue da quello perfezionativo, in quanto caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finchè perdura la condotta illecita del contravventore – deve ritenersi cessato in seguito al sequestro dell’area interessata disposto dal giudice penale, atteso che l’esecuzione di tale misura cagiona, per l’autore dell’illecito, la perdita della libera disponibilità del bene e, quindi, l’impossibilità di determinarsi liberamente in ordine allo stesso; ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorre dall’esecuzione del provvedimento del sequestro adottato dal giudice penale, momento in cui viene a cessare la permanenza della condotta illecita” (cfr. Cass. 23.12.2011, n. 28652; sostanzialmente conf. Cass. 6.5.2015, n. 9012);

– corretta, pertanto, è la decisione dei giudici di appello che hanno fatto coincidere il dies a quo del termine di prescrizione con la data di esecuzione del sequestro penale dell’area di scavo;

– il secondo motivo è inammissibile, consistendo in una richiesta di riesame della pronunzia sulle spese effettuata dal giudice di primo grado, riesame non consentito nel giudizio di legittimità se non per l’ipotesi – che qui non ricorre – di condanna alle spese della parte vittoriosa;

– il ricorso va dunque rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale;

– va infine disposta, in accoglimento dell’istanza avanzata dall’ente ricorrente, la cancellazione ex art. 89 c.p.c., degli scritti sconvenienti contenuti alla pag. 15 (righi 15 – 18) del controricorso depositato dagli intimati, in cui si afferma “laddove non pare che altrettanto facciano questi politici che preferiamo non qualificare, non paghi di due giudizi contrari assunti dalla A.G. ed ancora alla ricerca d’una rivincita di cui potrebbero rispondere alla Autorità Contabile”, trattandosi di espressioni prive di pertinenza con l’oggetto del giudizio e che travalicano il limite proprio della vis polemica connessa al contenzioso;

ritenuto che le spese vadano regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come da dispositivo; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 15.200,00 di cui Euro 15.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15 % sui compensi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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