Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23551 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. II, 27/10/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 27/10/2020), n.23551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22558/2016 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma, V. Ennio Quirino

Visconti 20, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Barrella,

rappresentato e difeso dall’avvocato Rosella Oppo;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aulo Plauzio,

5, presso lo studio dell’avvocato Francesco Cutrona, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanna Maria Urru;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 548/2016 del Tribunale di Oristano, depositata

il 17/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per la procedibilità del

ricorso, l’accoglimento del secondo motivo ed assorbiti gli altri;

Udito l’avvocato Rossella Oppo per il ricorrente che ha

concluso come da ricorso e l’avvocato Saba del delega dell’avvocato

Urru che ha concluso come in controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dall’opposizione al verbale di accertamento in data 22 novembre 2008 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Arborea proposta da O.G. in riferimento alla contestata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per avere superato di 16 km/h il limite di velocità di 70 km/h previsto sulla strada provinciale (OMISSIS). Si era costituito il Comune di Arborea resistendo all’opposizione.

2. L’adito Giudice di pace di Terralba con sentenza dell’11 gennaio 2013 aveva ritenuto l’illegittimità dell’accertamento, in quanto compiuto tramite rilevamento a distanza della violazione del limite di velocità, senza la presenza degli accertatori, in difetto dell’autorizzazione del competente organo municipale.

3. Avverso detta pronuncia il Comune di Arborea proponeva gravame e, in accoglimento dell’appello, il Tribunale di Oristano ha respinto l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata a O.G..

4. Il giudice d’appello ha ravvisato l’illegittimità della decisione del giudice di pace là dove aveva ritenuto illegittimo il verbale di accertamento opposto sulla base della circostanza che non esisteva una Delibera della competente autorità amministrativa che avesse previsto l’installazione di postazioni di rilevamento automatico della velocità all’esterno del perimetro urbano.

5. Così facendo, secondo il tribunale, il giudice di pace aveva esaminato il merito di un motivo di opposizione inammissibile perchè dedotto per la prima volta con le note autorizzate, mentre il ricorso in opposizione era fondato sulla contestazione della legittimità del verbale sulla scorta di altri motivi: 1) violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f) e della L. n. 168 del 2002, art. 4, per mancata contestazione immediata e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, non essendo stata data comunicazione dell’ordinanza prefettizia relativa all’installazione della postazione fissa di rilevamento su una strada extraurbana, nei cartelli e nel verbale; 2) carenza di legittimità dell’organo accertatore essendo stato svolto il servizio di polizia stradale su una strada non di proprietà comunale; 3) inesistenza di un verbale di accertamento e nullità della notificazione dello stesso, per mancanza della sottoscrizione degli agenti accertatori e l’attestazione dell’autenticità della copia spedita; 4) violazione del diritto di riservatezza per essere stato l’accertamento effettuato da una società e non dall’ente locale.

6. Poichè tali motivi erano stati riproposti in appello, il tribunale quale giudice di appello, li esaminava e li dichiarava infondati, al pari di quello concernente la nullità del contratto con cui il Comune di Arborea aveva appaltato il servizio di noleggio degli impianti utilizzati per il rilevamento automatico delle infrazioni, dietro corrispettivo pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte.

7. La cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dall’ O. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Arborea che ha pure depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

8. La causa è chiamata all’odierna pubblica udienza al fine di verificare la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sull’eccezione preliminare di procedibilità sollevata dal controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per avere parte ricorrente al momento di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione proposto a seguito della notifica tramite PEC L. n. 53 del 1994, della sentenza del Tribunale di Oristano impugnata, depositato la copia cartacea della relata di notifica e della sentenza contenute nella PEC ricevuta, senza apporre nessuna conformità rispetto ai documenti informatici (relata di notifica e sentenza) allegati al messaggio di posta elettronica certificata.

9.1. A tale proposito il Collegio dà atto che in data 13/3/2019 risulta depositata dal difensore in appello del ricorrente l’attestazione di conformità della copia analogica delle ricevute relative alla notifica a mezzo PEC della sentenza del Tribunale di Oristano qui impugnata.

9.2. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico – priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio (Cfr. Cass. Sez. Un. 8312/2019).

9.3. L’applicazione al caso di specie del suddetto principio di diritto, enunciato nelle more del presente ricorso, consente, avuto riguardo al deposito effettuato il 13/3/2019 dell’attestazione di conformità della copia analogica delle ricevute relative alla notifica a mezzo PEC della sentenza del Tribunale di Oristano qui impugnata, di ritenere superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente.

10. Passando all’esame dei cinque motivi del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 320 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 22, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione in ordine all’art. 320 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il giudice di pace sia incorso nel vizio di ultrapetizione. Per meglio comprendere l’errore imputato consisterebbe nell’avere ritenuto la diversità fra la dedotta carenza di legittimazione dell’organo accertatore, dedotta con l’opposizione, e la questione, trattata nelle note autorizzate, che la Delib. Giunta Comunale 3 agosto 2006, non aveva previsto la installazione di postazioni di rilevamento automatico della velocità all’esterno del perimetro urbano.

10.1 Al contrario, assume sempre il ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna ultrapetizione, avendo piuttosto il giudice di pace riconosciuto all’opponente la facoltà di precisare le difese alla stregua delle deduzioni svolte dall’Amministrazione nella memoria di costituzione.

10.2. Il motivo è manifestamente infondato perchè la questione della carenza di legittimità dell’attività accertativa già apparteneva al thema decidendum, essendo stata introdotta con il ricorso in opposizione e come risulta anche dal controricorso ove a pag. 2 si dà atto dell’eccepita carenza di legittimità dell’organo accertatore ad elevare contravvenzioni al di fuori del centro urbano della (OMISSIS) (cfr. Cass. 13203/2018; id. 13204/2018; id. 13205/2018).

11. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,200 C.d.S., in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con in L. n. 168 del 2002 e all’art. 383 reg. att. C.d.S., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione per omesso esame di documento decisivo, per avere il tribunale erroneamente ritenuto privo di rilevanza ai fini della legittimità del verbale, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con i dispositivi di cui al cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, senza obbligo di contestazione immediata.

12. on il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., in relazione alla L. n. 168 del 2002, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto irrilevante ai fini della legittimità del verbale opposto, la circostanza che il rilevamento delle infrazioni sia avvenuto con impianti noleggiati dal Comune in forza di un appalto di servizi in cui il corrispettivo sia pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniari inflitte.

13. Con il quarto motivo si denuncia l’erronea statuizione di infondatezza delle censure sollevate dall’opponente in punto a dedotta inesistenza del verbale e nullità della notifica per mancata sottoscrizione da parte degli agenti verbalizzanti e per la mancata attestazione di autenticità della copia spedita.

14. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice d’appello ravvisato la violazione del principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, principio disatteso ad avviso del ricorrente in ragione dell’intervenuto affidamento della gestione dell’impianto di controllo della velocità ad una società privata.

15. Ciò posto, ritiene il Collegio, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, che il secondo motivo sia fondato.

15.1. Costituisce principio anche recentemente ribadito che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (cfr. Cass. 2243/2008; id. 331/2015; id. 24214/2018).

15.2. Poichè nel caso di specie tale indicazione non è contenuta nel verbale di accertamento, la censura deve essere accolta.

16. All’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento dei restanti motivi (cfr. Cass. 28663/2013) e la cassazione della sentenza impugnata.

17. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può decidere nel merito e, nella specie, rigettare l’appello proposto dal Comune di Arborea avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata l’11 gennaio 2013 sull’opposizione dell’ O., che conferma.

18. In applicazione del principio di soccombenza ed avuto riguardo all’esito complessivo della causa, le spese di lite sono poste a carico del Comune di Arborea e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado; condanna il Comune di Arborea a rifondere ad O.G. le spese del secondo grado del giudizio che liquida in Euro 570,00 di cui Euro 440,50 per compensi, oltre accessori e quelle del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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