Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23551 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. un., 23/09/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 23/09/2019), n.23551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13352-2017 proposto da:

U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

ANGELETTI, che lo rappresenta e difende;

F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MEDUGNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA MAZZARELLI;

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, in persona del Vice Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BEVERE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE

A;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4910/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 23/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Luigi Medugno, Raffaella De

Vico per delega dell’avvocato Massimo Bevere ed Alberto Angeletti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/11/2016 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, dichiarato inammissibile quello in via incidentale condizionata spiegato dal Coni, ha rigettato il gravame in via principale interposto dalla società U.S. Città di Palermo s.p.a. in relazione alla pronunzia Tar Lazio n. 6899/2016, declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda da quest’ultima originariamente proposta di “annullamento della decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Comitato olimpico nazionale del 29 dicembre 2015 n. 71, con la quale era stata dichiarata inammissibile perchè tardivamente proposta la sua impugnazione contro la richiesta della Lega nazionale professionisti Serie B di pagamento della somma di Euro 1.500.000, a titolo di “contributo di solidarietà promozione””.

Il giudice amministrativo d’appello ha al riguardo argomentato dal rilievo “che la decisione del Collegio di garanzia ha natura di lodo arbitrale reso su una controversia riguardante “diritti soggettivi disponibili e questioni meramente patrimoniali””, sicchè le relative impugnazioni ex artt. 133 c.p.a., comma 1, lett. z), e D.L. n. 220 del 2003, art. 3 (recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”), conv. nella L. n. 280 del 2003, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, laddove al giudice amministrativo spetta la giurisdizione (solo) in ordine all'”attività provvedimentale delle federazioni”.

Avverso la suindicata pronunzia del Consiglio di Stato la società U.S. Città di Palermo s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi il C.O.N.I., la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“L.N. P.B.”).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione sollevata dalla controricorrente Lega Nazionale Professionisti Serie B (“L.N. P.B.”) di inammissibilità del ricorso per asserita tardività della relativa notifica “nei confronti dell'(unica) parte resistente dei precedenti gradi di giudizio” presso il “domicilio dichiarato”, deponente per l'”inesistenza” della stessa.

Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza cioè superare (salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa) il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 15/7/2016, n. 14594; e, conformemente, Cass., 9/8/20700).

Orbene, all’esito della prima notifica del ricorso a mezzo posta effettuata in data 3/5/2017 al domicilio eletto, non andata a buon fine per essersi il difensore domiciliatario avv. Berruti trasferito da (OMISSIS) della medesima città, l’odierna ricorrente si è spontaneamente e tempestivamente attivata provvedendo ad effettuare positivamente una nuova notifica del ricorso a mezzo PEC presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore.

A tale stregua la notificazione del ricorso deve considerarsi tempestivamente effettuata.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione del D.L. n. 220 del 2003, art. 3 (conv. nella L. n. 280 del 2003) e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c.

Si duole dell’erroneità della suindicata pronunzia di declinatoria della giurisdizione, in ragione della circostanza che “oggetto della controversia è la determinazione di condizionare l’iscrizione al campionato di serie B all’accettazione della condizione che sulla squadra promossa sarebbero gravati onerosi balzelli economici in favore dell’intera lega di B non solo per la stagione successiva alla promozione, ma anche per quelle a venire…, in caso di permanenza in serie A”.

Lamenta che “oggetto della controversia è la determinazione di condizionare l’iscrizione al campionato di serie B all’accettazione della condizione che sulla squadra promossa sarebbero gravati onerosi balzelli economici in favore dell’intera lega di serie B non solo per la stagione successiva alla promozione, ma anche per quelle a venire… in caso di permanenza in serie A”, laddove la “deliberazione della lega di serie B che detta lega pretende di applicare al Palermo ha modificato l’art. 1, comma 1.3 Codice di Autoregolamentazione, stabilendo che “tutte le società, contestualmente all’iscrizione e quale condizione di ammissione al campionato di serie B, dovranno depositare presso la Lega, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di serie A””.

Si duole non essersi considerato come “dinanzi alla imposizione di una condizione cui sottostare, pena la mancata iscrizione al campionato (la cui organizzazione è la funzione pubblicistica svolta dal Coni anche per il tramite di federazioni e leghe), non possa in alcun modo parlarsi di diritti “disponibili”, risultando pure frutto di evidente abbaglio l’assunto che non si sarebbe in presenza di questione legata alla partecipazione alle competizioni ufficiali, quando invece la previsione contestata introduce espressamente e testualmente una “condizione di ammissione al Campionato di serie B””.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Osservato che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (atteso che la ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto depositato in data 30 ottobre 2015″, la “Delib. 29 novembre 2012” della Lega Nazionale di Serie B) senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione anche- dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)1, rilevante ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso financo allorquando la S.C. è “giudice del fatto” (v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), va posto in rilievo che, come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, e ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323).

Si è altresì precisato che, anche nelle ipotesi in cui in particolari materie la giurisdizione risulta normativamente attribuita al giudice amministrativo, deve ritenersi che essa non si estenda ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Orbene, dei suindicati principi il giudice amministrativo d’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, posto in rilievo che l’atto nella specie impugnato è costituito dalla “nota della Lega calcio di serie B del 25 settembre 2015” (con la quale l’Unione sportiva Città di Palermo viene richiesta (“vi preghiamo”) di versare la somma di Euro 1.500.000,00, a titolo di “contributo promozione” da essa dovuto “alle società della Lega di Serie B”, all’uopo essendo indicati l’IBAN su quale effettuare il bonifico e la rateizzazione dell’importo”), ha osservato che “nella presente fattispecie non viene… in rilievo alcuna questione legata alla partecipazione della società alle competizioni calcistiche ufficiali organizzate secondo le rispettive competenze da Federazione o Lega. In altri termini non si verte in alcun modo sull’iscrizione del Palermo calcio al campionato di serie B – benchè…l’art. 13 citato codice di autoregolamentazione della Lega di serie B ponga il pagamento del contributo come “condizione di ammissione al Campionato di serie B”. In particolare il preteso condizionamento non emerge in alcun modo dal tenore della nota impugnata e del resto non si vede come la Lega odierna appellata potrebbe farlo valere, dal momento che – ed è notorio – il Palermo milita nel campionato di serie A”.

Nella parte in cui, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, ha sottolineato come nella specie non risulti dall’allora appellante (ed odierna ricorrente) invero impugnato alcun provvedimento di iscrizione o diniego di iscrizione al Campionato di calcio, nè la “deliberazione della lega di serie B” indicata dalla ricorrente nel motivo ricorso”, bensì meramente la sopra riportata “nota della Lega calcio di serie B del 25 settembre 2015”, avente ad oggetto una richiesta di pagamento di (rateo) di (più ampia) somma pecuniaria, correttamente osservando che il petitum della domanda dalla medesima originariamente proposta di accertamento negativo di tale debito attiene propriamente a meri rapporti patrimoniali di carattere obbligatorio intercorrenti con la LNPB, a tale stregua concernendo diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale aventi ad oggetto una prestazione pecuniaria di diritto privato (il Contributo Promozione) previsto dalla disciplina interna di quest’ultima.

A tale stregua la controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. n. 220 del 2003, artt. 2 e 3 e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. z), , e non già nella giurisdizione del giudice amministrativo, che ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, art. 3 e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. z), ha ad oggetto esclusivamente l’attività provvedimentale delle Federazioni.

Si è nell’impugnata sentenza altresì sottolineato come ai sensi dell’art. 12 bis Statuto Coni e dell’art. 54 Codice di giustizia sportiva la controversia rientri nella competenza del Collegio di garanzia (che ai sensi dell’art. 12 bis, comma 1, Statuto Coni è “organo giustiziale di chiusura dell’ordinamento sportivo italiano – “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”, il quale ai sensi dell’art. 54, comma 3 Codice di giustizia sportiva è investito delle controversie “ad esso devolute… dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni”), avanti al quale l’odierna ricorrente ha appunto impugnato la citata e sopra riportata “nota della Lega calcio di serie B del 25 settembre 2015”.

Competenza che ai sensi dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. è “di natura arbitrale”.

All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti C.O.N. I., F.I.G.C. e Lega Nazionale Professionisti Serie B (“L.N. P.B.”), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore ciascuno dei controricorrenti C.O.N.I., F.I.G.C. e Lega Nazionale Professionisti Serie B (“L.N. P.B.”).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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