Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23551 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/06/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal G.U. del

Tribunale di Pescara con ordinanza in data 8 aprile 2010 nel proc.

N.R.G. 4599/09 tra:

P.D.;

contro

EQUITALIA PRAGMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e PREFETTO di Pescara;

Udita la regione della causa svolta nella camera di consiglio del 18

marzo 2011 A/ dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: ” P.D. proponeva opposizione (al di fuori dei casi concretanti una domanda ex artt. 615 o 617 c.p.c.) dinanzi al Tribunale di Pescara avverso una cartella di pagamento emessa dall’Equitalia Pragma s.p.a. dell’importo di Euro 27.451,16 per la violazione di cui alla L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 1 in ordine alla quale il suddetto Tribunale, con sentenza n. 583 del 2008, si dichiarava incompetente sul presupposto che la competenza funzionale sulla proposta domanda apparteneva al Giudice di pace di Pescara in relazione alla previsione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 3, lett. c), (come introdotto per effetto del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, comma 1).

Riassunto il giudizio avanti al designato Giudice di pace di Pescara, questi, con sentenza n. 978 del 2009, si dichiarava, a sua volta, funzionalmente incompetente a conoscere del richiamato ricorso, ritenendo che, se per la violazione contestata era prevista una sanzione pecuniaria nel massimo superiore ad Euro 15.493,00, la competenza, ai sensi dello stesso art. 22 bis, comma 3, ma con riferimento alla lett. a), sarebbe spettata al Tribunale. Riassunto nuovamente il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, tale giudice riaffermava l’insussistenza della propria competenza, ribadendo che, con la previsione contenuta nel già indicato L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 3, lett. c), il legislatore aveva inteso attribuire al giudice di pace una competenza funzionale esclusiva in materia di assegni e di violazione al codice della strada, senza porre alcun riferimento ai limiti di importo come stabiliti nelle precedenti lettere a) e b) del medesimo comma 3 del citato art. 22 bis. Pertanto, il Tribunale di Pescara, già adito in prima battuta e già dichiaratosi incompetente, a fronte della ritenuta erronea declaratoria di incompetenza da parte del Giudice di pace di Pescara, ha sollevato, con ordinanza dell’8 aprile 2010, conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. al fin di far pronunciare questa Corte nel senso dell’attribuzione della competenza per materia sul ricorso in opposizione in questione al suddetto Giudice di pace. Sulla scorta del quadro normativo risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (come aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98, comma 1), riguardante il rinnovato assetto delle competenze, si desume che, in via generale, la competenza nel settore delle sanzioni amministrative spetta al giudice di pace, ad eccezione delle particolari e tassative ipotesi previste nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, per le quali la cognizione dell’opposizione a tali sanzioni è attribuita al tribunale (che, in base alle vigenti regole sui meccanismi di operatività di tale organo giurisdizionale, decide in composizione monocratica) ovvero agli altri eventuali organi giurisdizionali previsti dalle singole disposizioni speciali.

Le esclusioni che importano la sottrazione della competenza a giudice di pace investono, pertanto, due distinti criteri: quello per materia, con riguardo al disposto del comma 2 dell’art. 22 bis in argomento, e quello per valore in relazione alla previsione contenuta nel comma 3 della medesima disposizione normativa, i quali sono sottoposti al regime di eccepibilità ad istanza di parte o del rilievo officioso nei limiti stabiliti dal novellato art. 38 c.p.c. e rilevano, inoltre, in tema di eventuale connessione ed in ordine alla possibilità di sollevare regolamento di competenza d’ufficio (come, nella specie, verificatosi).

La dottrina prevalente ritiene, in particolare, che l’unica ipotesi in cui, in concreto, potrebbe rilevare l’applicazione della disciplina sulla connessione nei rapporti tra giudice di pace e tribunale in materia di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative attiene al criterio della competenza per valore, ferma restando quella territoriale: in particolare, l’ipotesi che potrebbe ricorrere è quella in cui pendono due cause di opposizione avverso ordinanze – ingiunzioni che applicano una sanzione pecuniaria proporzionale di valore, rispettivamente, inferiore e superiore ad Euro 15.493,71 (equivalenti a L. 30.000.000). In questa eventualità, poichè la competenza si articola per valore fra giudice di pace e tribunale e sul presupposto che sia medesima la competenza territoriale (di per sè inderogabile), si potrebbe dare seguito all’accentramento delle due controversie dinanzi al tribunale, quale giudice superiore, in virtù dei disposti contenuti nell’art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 i quali – rispettivamente -legittimano o l’introduzione di entrambe le cause direttamente davanti al tribunale oppure, in caso di presentazione di quella con valore inferiore ad Euro 15.493,71 dinanzi al giudice di pace, l’accorpamento della loro cognizione dinanzi al giudice superiore, previa declaratoria, anche d’ufficio, da parte del giudice di pace della relativa connessione, sul presupposto ovviamente che sia configurabile oggettivamente e/o soggettivamente un’ipotesi di connessione secondo i criteri ordinari che caratterizzano tale figura di cumulo processuale.

Con riferimento al criterio del valore rapportato all’entità della sanzione la competenza del giudice di pace è stata, in via generale, esclusa ponendo riguardo alle violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore a Euro 15.493,71, corrispondente al parametro di riferimento relativo al limite della competenza civile stabilito nei casi previsti dall’art. 7 c.p.c., comma 2; è importante evidenziare, peraltro, che – in attuazione anche delle direttive disposte con la legge delega – il criterio in discorso deve porre riferimento alla misura della sanzione prevista in astratto e non a quella in concreto irrogata. La soluzione del riferimento alla sanzione edittale non è stata peraltro seguita – per ragioni sia logiche che pratiche – rispetto alle violazioni per le quali sia prevista una sanzione pecuniaria proporzionale, senza previsione di un limite massimo: in tal caso, l’esclusione della competenza del giudice di pace risulta necessitatamente sancita rapportando il limite di Euro 15493,71 alla sanzione concretamente inflitta.

Nei limiti in cui la competenza viene fissata in base all’esclusivo criterio del valore, deve trovare applicazione il principio del cumulo stabilito dall’art. 10 c.p.c., comma 2, onde, ove sia proposta congiuntamente opposizione avverso più ordinanze – ingiunzioni, si determinerà l’esigenza di provvedere ad una sommatoria tra le stesse e potrà configurarsi, quand’anche per ciascuna sanzione sussista la competenza del giudice di pace, la trasmigrazione della competenza al tribunale; in tal caso, la determinazione del valore delle singole domande, per i fini implicati dal cumulo, dovrà avvenire secondo i criteri indicati dallo stesso art. 22 bis, comma 3, lett. a) e b) e, perciò, dovranno, da un lato, essere sommati i valori massimi edittali per ciascuna sanzione, per verificare se si realizzi o meno il superamento dell’importo di Euro 15.493,71 (equivalente a L. 30.000.000), oppure, agli stessi fini, dovranno essere addizionate le distinte sanzioni secondo un criterio proporzionale. Qualora concorrano sanzioni di misura proporzionale e sanzioni con misura edittale fissa, il criterio da prendere in considerazione sarà di tipo combinato, nel senso che dovranno essere fusi i criteri stabiliti dalle due citate previsioni e, quindi, la sommatoria da attuare dovrà avvenire tra il massimo edittale di ciascuna sanzione a parametri fissi e l’importo della sanzione proporzionale concretamente applicata.

Oltre agli specifici settori elencati dalla lett. a) alla lett. g- bis) del comma 1 del nuovo art. 22 bis, il criterio della materia si applica anche nelle ipotesi in cui sia in concreto irrogata, in via esclusiva o congiuntamente a quella pecuniaria, una sanzione accessoria, avendo il legislatore ritenuto, in proposito, più congruo devolvere al giudice professionale (e, quindi, al tribunale) la cognizione delle controversie involgenti l’applicazione di una misura afflittiva nella realtà più incisiva di quella semplicemente pecuniaria.

Tuttavia, si deve rilevare (ed è questo aspetto che rileva, in particolare, nella risoluzione del conflitto di competenza in questione) che con lo stesso art. 22 bis è stata prevista un’eccezione all’eccezione risultando conferite, nella loro totalità, alla competenza del giudice di pace le opposizioni concernenti le materie riguardanti le sanzioni in tema di assegni (disciplinate dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386) e quelle attinenti al regime della sanzioni per le violazioni al codice della strada (previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), anche laddove siano state inflitte sanzioni non pecuniarie. In tali materie, anche in conseguenza delle modifiche operate dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1999 (e per come emerge dalla stessa relazione governativa a tale D.Lgs.), il ricorso alle sanzioni amministrative accessorie risulta ampiamente diffuso, sicchè l’assegnazione della competenza in materia al tribunale sarebbe risultata in contrasto con gli obiettivi di deflazione collegati all’intervenuta depenalizzazione.

Pertanto, alla luce di quanto precede, si deve ritenere corretta l’impostazione argomentativa operata dal Tribunale di Pescara che ha sollevato il regolamento di competenza d’ufficio, dal momento che, sulla scorta del combinato disposto delle previsioni emergenti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, commi 1 e 3, lett. e), (con particolare riferimento all’eccezione in quest’ultima disposizione inserita), il legislatore ha inteso fissare una competenza funzionale (generale ed esclusiva) in capo al giudice di pace in materia di assegni (v., in argomento, anche Cass. 14 luglio 2005, n. 14923, ord.) e di violazioni al codice della strada (cfr, in proposito, Cass. 3 settembre 2004, n. 17877, ord.).

In definitiva, ritenendosi la fondatezza del regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Pescara, il conflitto prospettato deve essere risolto – in relazione all’opposizione in questione – con l’affermazione della sussistenza della competenza per materia del Giudice di pace di Pescara”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto il regolamento di competenza deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pescara, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di questo procedimento in difetto di costituzione delle parti.

PQM

LA CORTE accoglie il proposto regolamento di competenza d’ufficio e, per l’effetto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Pescara;

cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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